Jujol Cultura e spettacolo | Iannozzi Giuseppe - il blog | Premio Strega (Il libro di Iannozzi Giuseppe)

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No Banda larga, no Clic!

A cura di Maria Luisa Brandi

Inutile girarci intorno. La Banda Bassotti è nemica della Banda Larga. Il Partito dell’Amore odia Internet, l’antagonista che gli strapperà dal cuore l’amata Scatola Magica: la televisione. Ogni occasione è buona per colpire il rivale: dalla Legge Bavaglio agli indecenti filtri modello cinese di Maroni, passando per le varie proposte parlamentari non andate a buon fine. L’incubo Web incombe sulle teste dei Bassotti che si vedono spiazzati dall’informazione libera e senza censure della Rete. Continua..

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Iannozzi Giuseppe è il più famoso blogger del web culturale

Iannozzi Giuseppe, giornalisti e blogger

I più famosi ed influenti in rete secondo Google

Iannozzi Giuseppe è famoso, molto famoso. Lo dice il motore più utilizzato dagli internauti, Google.

Iannozzi Giuseppe secondo il motore di ricerca Google: Risultati 110 su circa 99.500 per iannozzi giuseppe( 1 )

Giulio Mozzi secondo il motore di ricerca Google: Risultati 110 su circa 98.500 per giulio mozzi – ( 2 )

Massimo Maugeri secondo il motore di ricerca Google: Risultati 110 su circa 86.500 per massimo maugeri – ( 3 )

Loredana Lipperini secondo il motore di ricerca Google:  Risultati 110 su circa 58.100 per loredana lipperini – ( 4 )

Gianni Biondillo secondo il motore di ricerca Google: 110 su circa 33.200 per gianni biondillo – ( 5 )

Valter Binaghi secondo il motore di ricerca Google: Risultati 110 su circa 33.100 per valter binaghi – ( 6 )

Fabrizio Centofanti secondo il motore di ricerca Google: Risultati 110 su circa 26.400 per fabrizio centofanti – ( 7 )

Franz Krauspenhaar secondo il motore di ricerca Google: Risultati 110 su circa 25.600 per franz krauspenhaar – ( 8 )

Gaja Cenciarelli secondo il motore di ricerca Google: Risultati 110 su circa 24.200 per gaja cenciarelli – (9)

Helena Janeczek secondo il motore di ricerca Google: Risultati 110 su circa 19.700 per Helena Janeczek – ( 10 )

Iannozzi Giuseppe aka King Lear
Perché questa classifica, se tale la si può definire?

Perché questi sono per Google tra i giornalisti culturali e blogger più influenti e conosciuti la cui parola conta qualcosa più di niente.

In termini di popolarità Iannozzi Giuseppe vanta risultati 110 su circa 99.500, battendo di una buona misura Massimo Maugeri, Loredana Lipperini, Gianni Biondillo, Fabrizio Centofanti… Ed è forse questo il motivo per cui Iannozzi Giuseppe è tra i giornalisti e i blogger più censurati e temuti.

E’ una piccola soddisfazione sapere che Google, il più importante motore di ricerca al mondo, mi accredita non pochi punti, molti di più rispetto ad alcuni colleghi con i quali non mi trovo quasi mai d’accordo. Diciamo pure senza ipocrisie, con un pizzico di giustificata presunzione, che è una gran bella soddisfazione, alla faccia di chi mi vuole male.

Perché questa classifica?

Perché è tempo di far dei bilanci.
E non ho perso il mio tempo.
E non ho sprecato le mie energie.

Ho dato voce alla Cultura (quella con la “C” maiuscola”), a libri ed autori, sempre senza stare attaccato al culo del gregge delle brave pecore bianche e dei porci al trogolo, perché la libertà di pensare con la mia propria testa è e basta.

vostro Iannozzi Giuseppe

N.B.: Dati rilevati in data 05 dicembre 2009

Iannozzi Giuseppe is the best

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14 luglio, storico sciopero della blogosfera: tutti zitti, tranne uno

Diritto alla rete: come aderire allo sciopero dei blogger contro il decreto Alfano

a cura di Maria Luisa Brandi


scaricaillogobanner

Qualche tempo fa, è accaduto anche al mio blog di subire un attacco da chi brandisce già la spada di una legge non ancora approvata e rimandata al mittente per le revisioni, dal Presidente Napolitano.
Qualcuno ha pensato bene di venire a intimorirmi scrivendo questo commento nel post Decreto intecettazioni, rivoluzione del web? :

Dovrebbero farti chiudere questo spazio solo per le cose che scrivi! Riguarda gli ultimi 5 post e capirai da te perché non partecipa nessuno! Io intanto ho fatto una segnalazione e un disappunto agli amministratori del sito, quelli veri! Vediamo se qualcuno prende provvedimenti o se gli intenti di questa community sono solo cazzate! Continua..

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Un caso di censura in rete

Un caso di censura in rete

di Iannozzi Giuseppe

Che la censura sarebbe presto approdata in rete lo si sapeva. In verità la censura, ben prima dell’iniqua e anticostituzionale legge del governo Berlusconi, è stata portata avanti tanto da chi si dichiara di destra quanto da chi si dice di sinistra. Non sorprende dunque, non poi troppo, che ibs.it internet bookshoop abbia sposato la causa dell’oscurantismo. Va bene che i commenti offensivi e scevri di qualsivoglia barlume di seria critica non vengano fatti passare. Ma non va affatto bene che non vengano fatto passare quei commenti che, con cognizione di causa, esprimono un giudizio negativo su di un libro, o un autore.

Giorni or sono inviai un giudizio negativo sull’ultima operazione commerciale portata avanti da Mondadori e Roberto Saviano con “La bellezza e l’inferno”. Purtroppo o per fortuna amo firmarmi sempre con il mio nome reale, senza tentare di nascondermi dietro un dito perché non sono né un pervertito né un vigliacco, ed ecco così che ibs.it ha pensato bene di cassare il mio commento su il non-libro di Saviano.

Avevo già denunciato in “Saviano come Pinocchio” e “Saviano: pubblicità ingannevole per La bellezza e l’inferno” la barbara operazione commerciale che è, a mio avviso, “La bellezza e l’inferno”. Riporto qui i passi essenziali di questi miei due interventi:

«Non posso/possiamo considerare “La bellezza e l’inferno” un libro perché tale non è.

E’ invece una raccolta di articoli apparsi tra il 2004 e il 2009 su diversi giornali (perlopiù La Repubblica e l’Espresso), ripresi più e più volte da diversi blog, ribattuti fino alla noia, nel riuscito tentativo di portare in alto “Gomorra”, libro-inchiesta che comunque non ritengo meritevole per ragioni che ho più volte reiterato e spiegato in maniera non chiara ma chiarissima.

Oggi Saviano, o Mondadori mi propongono una raccolta di articoli che conosco più delle mie tasche e che in quattro anni sono stati così tante volte letti e discussi sui giornali, per non dire poi in Rete, che davvero non si capisce con quale faccia editore e autore spacciano questa raccolta inutile di articoletti per “un nuovo libro”. Siamo di fronte all’ennesimo caso di malaeditoria, una pubblicazione il cui scopo è solo quello di ingrassare le tasche di Roberto Saviano e dell’editore, che è evidentemente di destra e che detta legge e che guarda al profitto prima d’ogn’altra cosa.

Io punto il dito contro il sistema editoriale ma l’autore, e lo sottolineo, ha la sua gravissima parte di colpa: se Saviano fosse stato corretto, in primis, subitissimo avrebbe dovuto dare una bibliografia estesa dei testi compulsati per scrivere quella parte di non-fiction che è in “Gomorra”. Non ha mai detto un’acca. Non ha mai accennato al fatto, nonostante gli sia stato fatto notare più volte. Non dicendo nulla a tal riguardo si è “inglobato” nella politica e nel business del sistema editoriale. E’ evidente che è colpevole quanto, se non di più, di quel sistema editoriale che lo pubblica per fare soldi e non denuncia.

Continua..

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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura

Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera

L’emendamento
sulle intercettazioni approvato

(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)

Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)

Ddl Camera 1415-A – Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».

7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».

17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».

20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all’articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;

f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.
1. 1000. Governo.

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Feisbum: il film sul “fenomeno” SfasciaCervelli?

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Un film su Facebook?!

Hanno girato un film su Facebook???
Sono sconvolta. Datemi un pizzicotto, ditemi che sto sognando. No?
E’ proprio tutto vero?
Ma allora sta avvenendo quello che ho sempre pensato e anche scritto altrove già da tempo!

Non me lo toglie nessuno dalla testa: la massa italiana approdata di recente sul web, conosce quasi solo ed esclusivamente quel ghetto. Seguono a ruota i paesi più sottosviluppati. Gente che fino a ieri non sapeva nemmeno cos’era un Pc si collega in Rete e che fa? Apre un profilo su Facebook e lì giace? Ore e ore a fare cosa? Linkare pensieri altrui, farsi i cazzi altrui, perdere tempo con test idioti e taggare altri utenti attraverso domande invadenti, indiscrete, persino volgari. Dunque è questo il nuovo disegno del potere occulto che influenza le masse che ormai cominciano ad abbandonare l’obsoleto mezzo di comunicazione? Continua..

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Delitto online è un gioco a disposizione dell’utente

Delitto online

è un gioco che mette a disposizione dell’utente, una piattaforma informatica ed una storia “IL GIALLO” grazie alle quali sarà possibile cimentarsi in un vera e propria guerra di deduzioni e ragionamenti.

Delittonline

Si tratta di un nuovo approccio al mondo del giallo che sfrutta al meglio le potenzialità di una smisurata banca dati quale è Facebook. E’ un gioco intuitivo, divertente, gratuito e per veri detective.
Le storie caratterizzanti questo gioco sono brevi racconti, non più lunghi di 25/30 cartelle, che rappresentano il filo conduttore per coloro che decidono di giocare. I personaggi stessi della storia sono interattivi, in pratica l’utente può, in un certo senso, dialogare con i protagonisti del giallo e ricevere oppure no informazioni. L’utente può anche proporre soluzioni al caso e pubblicare i suoi ragionamenti che saranno valutati. Gli utenti saranno comunque guidati dagli amministratori del sistema.

Il gioco in sé consiste nello scoprire l’assassino, l’arma, il movente e come sia avvenuto il delitto. La storia è strutturata a ritroso. Tutto inizia proprio dal delitto mentre il resto sarà costruito a partire dalle deduzioni degli utenti: verranno infatti postate nuove parti della storia, dati indizi, fornite testimonianze.
Partecipare a Delitto online è estremamente facile. Si tratta di un gioco implementato su facebook accessibile all’indirizzo: http://www.delittoonline.tk/

Poche semplici regole sono indicate nel portale nella sezione Info e nella sezione Discussions. Bastano solo 5 minuti e poi potrete provare a diventare dei bravi investigatori.

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Chat erotiche e pericoli “connessi”

Chat erotiche e pericoli “connessi”

a cura di Iannozzi Giuseppe

Le chat sono diventate da tempo terreno di caccia preferito per tanti maniaci, di ogni sorta. Le chat erotiche, nello specifico, nascondono non pochi malati di mente. E’ accaduto nella Capitale del Mondo, Roma: lui ha adescato la sua vittima in una chat line erotica e le ha dato appuntamento per un incontro a luci rosse in un albergo romano. La donna pensava d’avere a che fare con un semplice dongiovanni, ed invece questi a sua insaputa ha filmato il loro incontro con una webcam nascosta nella camera. Pochi giorni dopo l’uomo ha iniziato a ricattare la donna, minacciandola di divulgare il filmato tramite Internet qualora lei non gli avesse consegnato 1.500 euro.
I piani di C. G., pregiudicato di 32 anni, li hanno però mandati a monte i carabinieri di Monterotondo e Latina che lo hanno arrestato in flagrante mentre si presentava all’appuntamento concordato per la consegna del denaro. La donna, una 40enne che vive nella provincia di Roma, divorziata, non aveva voluto sottostare al ricatto e si era rivolta ai militari denunciando quanto accaduto. Il pregiudicato l’aveva anche minacciata di inviare le immagini ai suoi famigliari, giocando probabilmente sul timore che lei avrebbe potuto provare per possibili conseguenze sulla custodia dei figli, ora affidati a lei. E nei suoi confronti aveva attuato un vero e proprio pressing di telefonate.
Continua..

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Casi di censura in rete da Vibrisse Bollettino a Nazione Indiana…

Casi di censura in rete

Nazione Indiana (AA.VV.), Vibrisse Bollettino (a cura di Giulio Mozzi), La poesia e lo spirito hanno deciso di censurare Iannozzi Giuseppe in maniera indiscriminata e ottusa, indipendentemente dalle opinioni da esso espresse.

Siamo di fronte a un sistematico atto di censura in Rete,
che ha come scopo il tentativo di mettere a tacere Iannozzi Giuseppe
per le le sue idee, per le sue posizioni cuturali sociali e politiche.

Su tutti e tre i blog è presente in qualità di ospite Giulio Mozzi, titolare di Vibrisse. In passato Giulio Mozzi ha fatto parte di Nazione Indiana. Oggi, pur non essendo più nella redazione di NI, continua però ad essere ospitato da Nazione Indiana nonché da La poesia e lo spirito, dove la sua presenza è con un numero tale di interventi che lo si potrebbe definire quasi un ospite fisso.


- Giulio Mozzi il sommo censore -

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Battisti in Italia e in galera: ecco l’appello lanciato da Il Tempo

Il Tempo lancia un appello che accolgo molto favorevolmente e che qui segnalo, chiedendo ai gentili lettori di questo blog di aderire senza alcun indugio.

Io ho aderito perché sono più che mai convinto che Cesare Battisti deve tornare in Italia e scontare così la pena che gli è stata comminata dalla Legge italiana.

Iannozzi Giuseppe, 22 gennaio 2009

L’appello: Battisti in Italia e in galera
Cresce l’indignazione dei cittadini


Antonio Santoro, maresciallo della Polizia penitenziaria; Lino Sabbadin, macellaio; Pierluigi Torregiani, gioielliere; Andrea Campagna, agente della Polizia di Stato. Questi sono i nomi di quattro cittadini che, insieme a molti altri, hanno perso la vita tra il 6 giugno 1978 ed il 19 aprile 1979, uccisi dalla follia omicida di organizzazioni terroristiche che hanno tentato di sovvertire l’ordine democratico in Italia.

Per questi quattro omicidi è stato condannato in forma definitiva Cesare Battisti, che da oltre 25 anni si rifugia all’estero sottraendosi vergognosamente alle responsabilità cui deve essere chiamato. Per molti anni la Francia ha ospitato e protetto questo personaggio, coprendo con discutibili argomentazioni giuridiche e politiche le colpe innegabili di un assassino.

Oggi la stessa storia si ripete grazie al Brasile, il paese in cui Battisti è fuggito non appena compreso il possibile cambiamento di atteggiamento delle autorità francesi. Per quanto sappiamo, il ministero competente brasiliano si oppone alla giusta estradizione che l’Italia ha chiesto, salvando così un criminale dall’espiazione, pur tardiva, della pena a lui assegnata.
Rivolgiamo questo appello:
al governo brasiliano, che in nessun modo deve rendersi responsabile di aiutare Battisti. In questo senso ha pronunciato parole giuste e rigorose il presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano; al governo italiano, che deve dimostrarsi capace di ogni forma di pressione politica e diplomatica affinché si faccia giustizia.
Nessun motivo abbiamo di rivolgerci a Cesare Battisti, il cui comportamento dal 1978 a oggi parla da solo.

clicca qui Leggi l’appello e aderisci anche tu cliccando qui

Ricercati per crimini contro la letteratura: scrittori che urlano in rete

Ricercati per crimini contro la letteratura
Scrittori che urlano in rete

di Giuseppe Iannozzi

Perché Giuseppe Genna, Giulio Mozzi e Sandrone Dazieri
hanno una taglia che non è quella dei pantaloni?

Ebbene sì, sono ricercati per crimini contro la letteratura.

Ti interessa saperne di più?
Bene, non hai niente da perdere, semmai hai tutto da guadagnare.

Clicca su Scrittori che urlano in rete e buon divertimento!

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La legge italiana antiweb mobilita la rete

La legge italiana antiweb mobilita la rete

Fonte: Punto informatico

Roma – È maretta. Com’era prevedibile, gli italiani in rete non sembrano avere alcuna intenzione di stare a guardare mentre nella stanza dei bottoni qualcuno decide di creare doveri per chi vuole esprimersi, paletti per i blog e i siti Internet italiani. Dopo la pubblicazione su Punto Informatico dell’articolo La Camera manda avanti il DDL anti-blog di Luca Spinelli, è tutto un fiorire di iniziative che dimostrano la vitalità del web nostrano.

Tra i primi a mobilitarsi è Antonio Di Pietro, da sempre attento alle dinamiche sulle libertà di informazione online, che sul suo blog ricorda come il DDL antiblog sia figlio del già criticatissimo decreto Levi e avverte: “I contenuti e gli attacchi alla libertà di informazione non sono cambiati, eccetto qualche distinguo inutile, operato dallo stesso Levi, presente in questa seconda versione. Su questo disegno di legge non ci sarà nessun margine di discussione né con il centrodestra né con il centrosinistra. Qualora dovesse passare potrebbe dare come unico risultato la disobbedienza civile”.

Di Pietro non solo ritiene che la legge sia stata scritta da chi di rete sa poco o niente, la definisce “pura censura”, ma annuncia anche che il suo movimento politico “offrirà tutta l’assistenza legale a chi verrà perseguito per la sua violazione”, e sul blog diffonde un banner per spargere ulteriormente la notizia.
Ma l’eco di quanto sta andando avanti alla Camera si riverbera, come era lecito attendersi, proprio sui blog italiani, dove a centinaia esprimono indignazione per quanto si è riusciti a partorire, e vede la luce il gruppo su Facebook che già conta centinaia di aderenti. Allo stesso tempo cresce la petizione contro l’iscrizione al ROC dei siti italiani, che conta più di 12mila firme, nonché un’altra iniziativa specifica per quest’ultimo DDL partita nelle scorse ore, una petizione rivolta al Presidente della Camera dei Deputati affinché si blocchi sul nascere quella che da più parti viene definita “mostruosità legislativa”.

In attesa che l’intera vicenda conquisti le prime pagine dei quotidiani internazionali, come già avvenuto all’epoca per il DDL Levi, proprio Luca Spinelli precisa con un post dedicato come la proposta normativa tutto è meno che pensata per i soli blog: ad essere tirati in ballo sono centinaia di migliaia di siti Internet italiani. Non solo chi “fa informazione”, per quel che questa espressione può significare, ma anche siti che raccolgono barzellette, enciclopedie, guide online, siti culturali, educativi, formativi, e così via. Nel DDL non si parla infatti solo di informazione, osserva Spinelli, ma più in generale di qualunque spazio web che si occupi anche di formazione, divulgazione, intrattenimento.

“Basterebbe – sottolinea Spinelli – l’uso di qualche banner, o l’uso di quel sito come fonte di guadagno, per farlo ricadere nella tipologia indicata dal DDL come prodotto editoriale che deve iscriversi al ROC, ha maggiori responsabilità, maggiori costi, maggiore burocrazia, ed è imputabile per i reati sulla stampa”.

Il problema centrale, suggerisce ancora Spinelli, non è tanto una improbabile messa in stato d’accusa dell’intero web italiano, quanto invece che questa legge, come tante che l’hanno preceduta, sia tenuta nel cassetto finché non serva al (pre)potente di turno, che ricorra ad essa per tacitare voci sgradite. “Invece che chiarire e ripulire uno dei corpus normativi più grandi e impenetrabili al mondo – conclude riferendosi all’ordinamento italiota – si propongono altre leggi fumose e contestabili che prestano il fianco a pruriti censori”.

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Buttafuoco: “Nei blog mare di bugie”

Buttafuoco: “Nei blog mare di bugie”

di SANDRA RICCIO – Fonte: La Stampa.it

Antimoderno, con fama di spirito corrosivo, dunque poco incline ad accodarsi al popolo degli appassionati di tecnologie. Ma Pietrangelo Buttafuoco è davvero così, uno spirito semi-luddista, uno di pochi quarantenni dubbiosi sulle virtù della rete? Lui sorride placido. «Mah, certo Internet ha il grande limite di essere infarcita di errori. È un mare in cui navigano tante facilonerie. Il web ci agevola la vita, ma non facilita l’apprendimento e la verità. Molto spesso le ricerche che facciamo nella rete non sono accompagnate dalle dovute verifiche e quindi si finisce nel scivolare in un pasticcio di abbagli».

Continua..

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«Oggi sbarcano gli alieni»: la profezia fa il giro del web


discussioni e parodie sulla previsione

«Oggi sbarcano gli alieni»:
la profezia fa il giro del web

Secondo la «medium» Goodchild, gli extraterrestri si presenteranno «senza intenzioni bellicose»

MILANO – Il conto alla rovescia è partito diverso tempo fa. Adesso ci siamo – finalmente: il 14 ottobre 2008 gli alieni appartenenti alla «Federazione della Luce» raggiungeranno la Terra. Perlomeno di quest’idea sono la medium «Blossom Goodchild» e i suoi seguaci sul web. Pare che sia giunto il momento di conoscere la «verità» sull’esistenza di vita extraterrestre nell’Universo. Fenomeno internettiano o ennesima previsione fasulla, sono molti i blog e le community che discutono animosamente sul web.
Continua..

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BlogTime Numero 2 – download

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84 ricchissime pagine in formato pdf da scaricare gratis.
Siamo proprio pazzi a regalarvi così tanto!

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BlogTime Numero 2

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Franz Krauspenhaar: “Era mio padre”

Franz Krauspenhaar: “Era mio padre”

di e a cura di G. Iannozzi


Franz Krauspenhaar è un’altra Liala con le braghe

Franz Krauspenhaar ringrazia Iannozzi

Intervista a Franz Krauspenhaar

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Tittyna Cerquetti intervistata da Mariella Calcagno

Mariella Calcagno intervista
Tittyna Cerquetti

fonte: schizofrenie letterarie

Tittyna, (http://www.tittyna.net/) amica di scrittura, conosciuta alla presentazione del mio libro ma unite da qualcosa di più, lancia BlogTime una rivista, bella e ben costruita, le ho chiesto di presentarcela.

1) BlogTime, spiegaci cos’è in poche parole.

Blogtime è una rivista. Senza fare paragoni imbarazzanti (considerati i mezzi a disposizione ed il tempo spendibile per le attività no-profit che abbiamo tutti noi) è la versione “citizen journalism” dei settimanali generalisti che si trovano in edicola. È un progetto che vuole mettere su carta virtuale, attraverso i nuovi sistemi (file pdf leggibili anche online in modalità “rivista” con programmi tipo issuu) la capacità che i bloggers hanno di realizzare qualcosa di simile a questi prodotti, senza grosse organizzazioni e pesanti costi. Un magazine informativo/generalista che da un lato offre un prodotto fruibile a tutti, nello stesso tempo consente a chi ha desiderio di fare giornalismo di vivere un’esperienza fuori dal proprio blog.
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Trasformare i lettori in agguerriti fan: la risposta dal web

Un ebook gratuito svela i segreti per creare coinvolgimento e passione attorno alle proprie opere editoriali.

25/07/08, Milano – Un lungo lavoro di ricerca ed un ebook gratuito: questa è la sintesi del primo lavoro italiano in grado di applicare nell’editoria le idee del marketing evangelism, ovvero l’arte di creare una massa di fan entusiasti verso le proprie opere.

Il segreto risiede nella capacità dell’autore di creare una vera e propria comunità attorno ai propri scritti, legata da interessi e passioni comuni. E’ quanto successo, ad esempio, nel caso della saga di Harry Potter, dove le persone furono disposte ad aspettare in fila ore ed ore pur di essere tra i primi a poter tenere tra le mani un nuovo episodio della saga.

“Tutti ricordano lo stupore davanti alla fila di persone accampate per ore e ore all’ingresso delle librerie inglesi, per l’acquisto del nuovo libro di Harry Potter” ha affermato Stefano Calicchio, autore dell’ebook. “Ebbene, vedendo quelle immagini, ho deciso di cercare una spiegazione che andasse oltre il tradizionale marketing editoriale. Sicuramente in quel caso specifico sono state intraprese delle azioni che nel 99% dei restanti lanci editoriali non vengono compiute. E i risultati di vendita ne sono la naturale conseguenza”.

Per chi volesse approfondire, è possibile scaricare l’ebook gratuito “I principi del marketing evangelist” al seguente indirizzo web: http://www.lulu.com/content/3219676.

A proposito dell’autore
Stefano Calicchio è tra i soci fondatori di PRstelor.eu e Marketingeditoriale.com. Ha pubblicato titoli in italiano, inglese e spagnolo. In Italia e negli Stati Uniti è stato edito tramite il portale Lulu.com e nella Repubblica di Panama con l’editore Expats Ebooks. È autore di diversi libri sul management e sul marketing on line. Nel 2007 è stato ospite di trasmissioni radiofoniche e di riviste d’economia e finanza di rilievo nazionale, tra cui Radio Capital, Corriere della Sera, Hedge ed Eurofinanza. Nel 2008 è stato inserito dalla rivista Campus (Class Editore) tra i Top 100 giovani talenti italiani nella categoria Impresa.

Segnalazione di Luigi Milani.

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Bambini preoccupati per i genitori online

più ore di fronte a siti pornografici e chat che seduti in salotto a parlare con i figli

Bambini preoccupati per i genitori online

In Svezia i bambini in ansia per i comportamenti online di mamma e papà.
Fioccano le «denunce»

di Alessandra Carboni – Fonte: Corriere Dellla Sera

SVEZIA – E’ un report di Children’s Rights in Society a rivelare che in Svezia non sono i genitori a essere preoccupati per il tempo che i propri figli trascorrono online, bensì esattamente il contrario. Dai dati emersi dal rapporto, basato sugli oltre 1.800 casi di adolescenti che lo scorso anno si sono rivolti all’organizzazione svedese no-profit Bris (Barnens Rätt i Samhället) – che lavora per far rispettare i diritti dei minori – per avere aiuto o sostegno, è emerso infatti che un numero sempre maggiori di ragazzini del Paese nordico è seriamente impensierito da ciò che mamma e papà fanno online, ogni giorno.
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BlogTime – Istruzioni per l’uso

BlogTime

Editoriale – Informazioni per l’uso

Quello che avete davanti agli occhi, tra le mani o sullo schermo, è il compimento di un progetto nato un anno e mezzo fa e che vede la luce dopo tanti tentativi e momenti di stasi. Devo aggiungere che se non fosse per la testardaggine che muove spesso, se non sempre, chi ama la scrittura e la comunicazione, probabilmente sarebbe morto senza essere mai nato. (…)

La diversità di BlogTime rispetto ad altri progetti analoghi verte su due aspetti fondamentali: innanzitutto è una vera e propria rivista, nella struttura, nell’impaginazione, nei contenuti. Potrebbe tranquillamente essere stampata e distribuita in edicola. In secondo luogo è composta interamente da materiale realizzato da blogger. Non è una raccolta di racconti, e neanche un puzzle di post. BlogTime è una rivista che vuole, e tenterà di farlo ogni giorno, raccogliere tutto ciò che di giornalisticamente valido il mondo dei blog propone. Si occuperà di cercare e selezionare quello che troverà in rete, inviterà i blogger ad inviare alla redazione i propri articoli, offrirà spazio e rubriche a chi avrà qualità e desiderio di occuparsi degli argomenti che la rivista intende trattare. (…)

BlogTime si occuperà di cultura e di personaggi, di letteratura e cinema, di musica e di pittura. Si occuperà di politica e di solidarietà, di internet e di nuove tecnologie, affidandosi alla competenza di tecnici, scrittrici/ori, giornaliste/i, sociologhe/i e quanti vorranno offrire la loro collaborazione per un progetto che nasce dal lavoro volontario di chi fa per il piacere di fare. In perfetto stile blog sarà pronto a crescere, a modificarsi, a seguire le indicazioni ed i suggerimenti di chi amerà leggerlo e farlo.

BlogTime sarà di tutti e di nessuno, non avrà linee politiche o commerciali prestabilite né vincoli di sorta. Si propone come spazio per ogni voce e, così come capita nei nostri blog, offrirà spazio alle repliche, ai commenti, alla voglia di aggiungere qualcosa in più agli scritti degli autori, con pagine che saranno appositamente dedicate proprio ai vostri commenti.

BlogTime nasce, in questa prima fase, come periodico mensile ma il desiderio è che, con la vostra collaborazione e apprezzamento, possa diventare settimanale, per dare modo ad un numero sempre maggiore di voci di partecipare, e per dare spazio oltre che agli approfondimenti anche all’attualità. Il modo migliore per farlo sarà quello di inviare i vostri post o articoli alla redazione, scaricare il pdf della rivista, pubblicizzarla sui vostri blog, commentare gli articoli che leggerete, segnalare post e blogger interessanti, trasmetterci le vostre impressioni, che siano di critica o di apprezzamento. Saranno valutate nella stessa maniera ed anzi, mi auguro che la critica positiva aiuti questo progetto a crescere insieme a tutti noi.

Titty

Titty Cerquetti
http://www.tittyna.net/

Scarica l’anteprima di BlogTime

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Come la rete influenza gli acquisti

Come la rete influenza gli acquisti


Il web, secondo un rapporto di Pew, ha un ruolo importante nella determinazione delle scelte dei consumatori

MILANO – Negozi e vetrine online, eBay, siti come Kelkoo che danno la possibilità di ricercare prodotti e vedere chi offre il miglior prezzo in rete: sono solo alcune delle possibilità che internet offre a chi desidera fare un acquisto e pensa di rivolgersi al web per scegliere il prodotto o anche solo per farsi un’idea. Ma poi, in pratica, quanto è determinante la rete per le scelte degli internauti-consumatori? E soprattutto, è davvero il luogo dello shopping o piuttosto è solamente lo strumento che aiuta a prendere una decisione?

NON SOLO ONLINE – Secondo un rapporto pubblicato in questi giorni dal Pew Internet and American Society Project, il web è effettivamente di grande utilità nella determinazione delle scelte dei consumatori, i quali però non lo considerano un canale privilegiato e restano comunque attaccati ai negozi tradizionali. Lo studio mette in evidenza che per il 10% dei 2.400 consumatori americani intervistati da Pew le informazioni acquisite in rete sono più importanti rispetto a quelle raccolte tramite altri canali, e che è ancora molto alto il numero di chi ricerca online per poi acquistare offline.

QUALCHE DATO – In particolare, i dati raccolti rivelano che il 56% degli internauti interessati ad articoli musicali ha dichiarato di essersi rivolto al web per la ricerca del prodotto, ma che solo il 22% ha concluso l’affare online; inoltre, per quanto riguarda l’acquisizione di informazioni sull’articolo cui si è interessati, pare che televisione, radio, consigli di colleghi, parenti e amici valgano più delle informazioni reperibili in rete. Se si tratta di acquistare un telefonino, poi, il 39% dei consumatori lo cerca in rete e solo il 12% lo compra via web. In questo caso il consumatore acquisisce informazioni rivolgendosi a blog, leggendo le pagine web del produttore e consultando recensioni di altri utenti, ma poi si reca comunque presso i negozi specializzati per farsi consigliare.

Alessandra Carbonifonte Corriere della Sera.it

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Un rialzo dell’offerta di Microsoft? Il titolo di Yahoo vola in Borsa

Un rialzo dell’offerta di Microsoft?
Il titolo di Yahoo vola in Borsa

Indiscrezioni secondo le quali il colosso Internet
e la società di Redmond avrebbero "intensificato" le trattative

MILANO – Nessun accordo è stato ancora raggiunto ma sono bastate alcune voci su un rialzo dell’offerta di Microsoft per l’acquisto di Yahoo e le azioni della società che controlla il motore di ricerca sono balzate dell’8 per cento. Microsoft ha aumentato l’offerta di acquisizione sul colosso Internet Yahoo in modo significativo: «di molti dollari per azione» è stato precisato da un portavoce, secondo quanto riporta il New York Times in via esclusiva. Non si conosce al momento il valore dell’ammontare complessivo.
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Mosley: «Vita sessuale? Fatti privati»

Mosley: «Vita sessuale? Fatti privati»

«Ho una vita sessuale un po’ eccentrica», così afferma alla fine Mosley, puntualizzando però che sono «fatti privati» e che non ha alcuna intenzione di dimettersi dal vertice della Fia.

Max Mosley lascerà nelle mani del consiglio mondiale della Federazione il suo futuro nello sport. In un’intervista al Sunday Telegraph, dopo la pubblicazione del video choc di un’orgia di ispirazione nazista, Mosley si difende come può: «La maggior parte delle persone ritiene che se qualcuno pratica questo genere di cose, e lo fa senza offendere nessuno e senza violenza, sono fatti privati». La difesa è debole, ma l’ormai 62enne Mosley ci tiene a sfidare l’opinione pubblica con le unghie e coi denti. Chissà che ne pensa la moglie, ma sono affari privati, per l’amor del cielo!
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Pedofilia on line, scoperta nuova rete, tre persone arrestate, 80 indagati

Operazione del Nucleo Investigativo Telematico
decine di perquisizioni in varie città italiane

Pedofilia on line, scoperta nuova rete
tre persone arrestate, 80 indagati

di CARLO CIAVONI

fonte: Repubblica.it

DILAGA il fenomeno della pedopornografia online in Italia, anche se non demorde l’opera di monitoraggio di Telefono Arcobaleno, l’associazione che dal ‘96 si batte per la tutela dei diritti inviolabili dell’infanzia. Da stamattina sono sotto inchiesta ottanta persone (sette delle quali recidive), mentre altre tre sono state arrestate al termine di settanta perquisizioni effettuate in diverse città italiane. L’operazione è stata condotta dal NIT (Nucleo Investigativo Telematico), un gruppo formato da carabinieri, poliziotti e finanzieri che da anni lavora a stretto contatto con un pool di quattro magistrati della Procura di Siracusa, specializzati in reati del genere, i quali a loro volta si avvalgono, anche in quest’ultimo caso, delle segnalazioni di Telefono Arcobaleno. Continua..

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Inutile? Non direi proprio…

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Inutile n. 10

È disponibile on line il n. 10 di inutile, splendido opuscolo, che definire letterario suona francamente un po’ riduttivo.

Questo numero ospita ad esempio un interessantissimo pezzo sulla discussa costruzione in quel di Venezia del nuovo Palazzo del Cinema.

Potete scaricarlo (l’opuscolo, non il palazzo… ), come sempre in free download, da qui.

segnalazione di Luigi Milani.

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