Ratzinger accusato dall’Ap è al centro dello scandalo pedofilia
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Ratzinger accusato dall’Ap
è al centro dello scandalo pedofilia
a cura di Iannozzi Giuseppe
Una lettera inchioda, ci si augura per sempre, Papa Ratzinger alle sue dannate responsabilità. Dagli Usa emergono sconcertanti documenti che non metterebbero più in dubbio come Joseph Ratzinger si oppose alla rimozione di molti preti pedofili.
Nel 1985 l’allora cardinale Joseph Ratzinger, timoroso delle ripercussioni che si sarebbero abbattute sulla Chiesa, nascose dei preti pedofili. Nessuna denuncia da parte del Vaticano, nemmeno un accenno, perché per il cardinale Ratzinger l’importante era che la facciata della Chiesa rimanesse immacolata. Una lettera, ottenuta dall’agenzia Ap, mostrerebbe in maniera inequivocabile come nel 1985 Joseph Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, fece resistenza alla riduzione allo stato laicale di Stephen Kiesle, sacerdote statunitense accusato di pedofilia, spiegando che ciò avrebbe avuto conseguenze sul “bene della Chiesa universale”. La lettera fa parte della corrispondenza tra il Vaticano e la diocesi californiana di Oakland.
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Condannati tre dirigenti di Google per il filmato online di un ragazzo down
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Condannati tre dirigenti di Google
per il filmato online di un ragazzo down
a cura di Iannozzi Giuseppe
Il tribunale di Milano ha condannato tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la pubblicazione sul motore di ricerca di un video che mostrava un minore affetto da sindrome di Down insultato e picchiato da quattro studenti di un istituto tecnico di Torino. A tre imputati sono state inflitti sei mesi di reclusione con la condizionale. Un quarto dirigente che era imputato è stato assolto. Si tratta del primo procedimento penale anche a livello internazionale che vede imputati responsabili di Google per la pubblicazione di contenuti sul web. Durissima la reazione della società Usa: “Un attacco ai principi fondamentali di libertà sui quali è stato costruito internet” spiega il portavoce di Google, Marco Pancini.
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Morgan da Santoro con Celentano finalmente canta la sua canzone in Rai
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Morgan da Santoro con Celentano
finalmente canta la sua canzone in Rai
di Iannozzi Giuseppe
Celentano, Adriano Celentano telefona in diretta ad Annozero e prende le difese di Morgan: “Prima di tutto complimenti per la trasmissione, meglio dei Raccomandati. Certo che è una serata pacata. Forse la droga calma un po’. Dopo che Filiberto ha partecipato a Sanremo è chiaro che per essere ammessi al Festival non c’è bisogno di essere dei cantanti. Quindi ci possono andare tutti, tranne quelli che fumano e ovviamente anche i tabaccai. Le sigarette fanno venire il cancro, ma anche le polveri sottili. Così ho saputo, voci di corridoio, che l’anno prossimo al Festival non ci sarà nessuno. Anzi Masi (Mauro, direttore generale della Rai, ndr) e Mazza (Mauro, direttore di Raiuno, ndr) preparano un decreto: esclusi tutti quelli che hanno l’automobile… Con Morgan la Rai è stata anche troppo buona. Credevo che lo fucilassero. Bisogna fare una distinzione fra ciò che fa bene e ciò che fa male. Ma non c’è nulla che faccia bene. Allora cerchiamo il male minore. Uniamoci tutti, politici, uomini di spettacolo, veline e Pupo. Siamo tutti colpevoli. E Sanremo non si farà più».
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Le gattare vogliono cucinare il cuoco Bigazzi
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Le gattare vogliono cucinare il cuoco Bigazzi
di Iannozzi Giuseppe
C’è la crisi, la gente soffre: la fame soprattutto, un miagolio ininterrotto che lo stomaco non può tacere. Ed allora Bigazzi ci informa – non che non lo si sapesse già – che la carne di gatto è buona da mangiare. Anzi di più, un piatto prelibato. Ma il povero Beppe Bigazzi non ha fatto i conti con le gattare, che si sono subito messe sul piede di guerra. Con la fame che oggi c’è non è infatti da escludere che scoppi la caccia al gatto: selvaggina prelibata, o sì! E non devi neanche fare la fila dal macellaio. I gatti randagi sono tanti, sparsi nelle città di tutta Italia: se uno proprio non ce la fa più, basta cacciarsi in un vicoletto e il gioco e bell’e fatto, il gatto nel sacco. Il problema non è tanto acchiappare il gatto per farne manicaretto in umido, piuttosto è la spellatura a richiedere una pazienza del diavolo. In ogni modo, Bigazzi ha affermato che “i gatti sono molto più buoni di tanti altri animali” e alla Prova del Cuoco, oggi condotta da Elisa Isoiardi, in onda su RaiUno ha fornito la ricetta per preparare “il gatto in umido”. A Radio Capital
Bigazzi si difende con le unghie, proprio come un gatto messo alle corde: “Mi accusano di aver sottolineato la bontà della carne del gatto. Io ho detto altre cose, ho ricordato che negli anni Trenta e Quaranta ho mangiato la carne del gatto come tante altre persone. E’ una cosa che è accaduta tanti anni fa e non me ne vergogno. Sono cose che oggi non si possono capire. Negli anni ‘30 e ‘40 come tutti gli abitanti della Val d’Arno a febbraio si mangiava il gatto al posto del coniglio, così come c’era chi mangiava il pollo e chi non avendo niente andava a caccia di funghi e tartufi non ancora cibi di lusso. Del resto liguri e vicentini facevano altrettanto e i proverbi ce lo ricordano. Questo non vuol dire mangiare oggi la carne di gatto, ho solo rievocato usanze. Nella puntata di giovedì grasso ho parlato di un proverbio delle mie parti. A berlingaccio (il carnevale in dialetto) chi non ha ciccia ammazza il gatto. Evidentemente qualcuno ha voluto capire che ho invitato a mangiare carne di gatto, ma è follia.” E conclude: “Io non mi pento mai di niente”.
Carla Rocchi, presidente dell’Enpa, ha addirittura avanzato contro il cuoco e la trasmissione l’accusa di istigazione al maltrattamento di animali: ma Beppe Bigazzi non ha ordinato di mangiare gatti. Si è invece limitato a spiegare che era usanza negli anni ’30 e ’40 di mangiare anche la carne dei gatti, in quanto la povertà era tanta e la fame non la si poteva mettere a tacere con un brodino di niente. La leghista Francesca Martini rasenta l’assurdo difendendo i gatti ma non gli uomini, gli immigrati, i clandestini: “Quanto accaduto durante una trasmissione in onda su un canale televisivo del servizio pubblico è di una gravità assoluta. Mi riservo di intraprendere ogni azione del caso e scriverò all’Autorità Garante e al Direttore generale dell’Azienda affinché vengano presi provvedimenti severi di fronte a dichiarazioni non solo illecite ma anche lesive di una sensibilità, fortunatamente sempre crescente, dei cittadini nei confronti degli animali. I gatti sono animali d’affezione tutelati dalla legge 281 del 1991 che nell’ art.1 comma 1 recita: ‘Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente’. Inoltre la Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia reca norme particolarmente severe per la loro protezione. Ai responsabili di quanto accaduto potrebbe venire imputato il delitto di istigazione a delinquere previsto dall’art. 414 del Codice Penale, in quanto l’art. 544-bis dello stesso Codice Penale sancisce che ‘chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi’. La magnificazione della bontà della carne felina e l’incoraggiamento al suo consumo, tanto più in una trasmissione di grande ascolto, rappresentano l’esaltazione di un fatto di reato poiché tale condotta è di per sé idonea all’imitazione”.
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Patrizia D’Addario VS Panorama. Lo scoop che non c’è
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Patrizia D’Addario VS Panorama
Lo scoop che non c’è
a cura di Iannozzi Giuseppe
“Conti all’estero non ne ho. Per quanto riguarda i soldi, io e la mia famiglia ne abbiamo su un libretto bancario. Sono ciò che ci resta dell’eredità di mio padre dopo la vendita degli immobili che sono riuscita a far sbloccare, dalle banche e dalle società di recupero crediti, dopo il suo suicidio…”: così Patrizia D’Addario, la escort famosa in tutto il mondo per le feste a Palazzo Grazioli con il premier Berlusconi (di cui lei riferisce nel dettaglio e che mai ha smentito), in un’intervista al quotidiano Bari Sera in edicola nel pomeriggio, riferendosi alla seconda puntata (leggasi “buffonata”) pubblicata da Panorama nella quale si dice che lei avrebbe depositato su un conto estero più di un milione di euro.
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Alì Agca dichiara la fine del mondo. Il terrorista che sparò a Wojtyla è libero
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Alì Agca dichiara la fine del mondo
Il terrorista che sparò a Wojtyla è libero
di Iannozzi Giuseppe
Mehmet Alì Agca, soprannominato il Lupo grigio turco, è tornato in libertà. Il 13 maggio 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro ferendolo. Alì Agca era allora poco più d’un ragazzo. Per lui una condanna esemplare, 29 anni di carcere. Oggi Alì Agca è libero. O quasi. Nel 2000 era stato estradato dall’Italia in Turchia, dove ha finito di scontare la sua pena.
Al momento del suo rilascio Alì Agca, tramite il suo avvocato, ha fatto sapere che lui sa qual è la data della fine del mondo e, com’è ovvio sospettare, non ha dimenticato di ricordare al mondo intero che lui il Lupo grigio è in realtà Gesù Cristo.
Alì Agca ha lasciato la prigione di Sincan, alla periferia di Ankara, uscendo però da una uscita secondaria: un po’ tanto umiliante per uno che dice di essere la reincarnazione di Cristo. In ogni caso l’avvocato di Alì Agca ha riferito ai mass media che il suo cliente è stato subito tradotto in un centro di reclutamento dell’esercito, affinché le autorità preposte giudichino la sua posizione nei confronti degli obblighi di leva. Stando a quanto riferito dall’emittente Ntv, Alì Agca dovrebbe essere presto tradotto presso l’ospedale Gara di Istanbul per essere sottoposto ad alcuni test psichiatrici, affinché si possa giudicarlo in maniera definitiva “non atto alla leva per gravi turbe antisociali della personalità”. Se i nuovi test giudicheranno il Lupo grigio un antisociale, per Alì sarebbe la seconda volta: già nel 2006, a seguito di un errore nel calcolo di uno sconto di pena concesso da una amnistia, Alì fu scarcerato per un breve periodo e costretto a subire i test psichiatrici. Oggi si tratta di confermare o meno la gravità della sua situazione mentale.
Una volta fuori Alì Agca ha dichiarato al mondo intero di essere Gesù Cristo e che la fine del mondo è vicina. Per rendersi conto che Cristo non è basta guardarlo in faccia. Per sapere che il mondo sta vivendo un collasso sociale e politico di portata immane è purtroppo sufficiente aprire un qualsiasi giornale che non sia Playboy.
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Il leghista Grimoldi invoca la censura sul diario di Anna Frank
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Il leghista Grimoldi invoca la censura
sul diario di Anna Frank
di Iannozzi Giuseppe
Scandaloso il deputato leghista Paolo Grimoldi che vorrebbe cucire la bocca alle pagine de Il diario di Anna Frank. Ha presentato addirittura una interpellanza a Mariastella Gelmini, attuale ministro dell’istruzione che non gode di certo dell’appoggio di insegnanti, opinione pubblica e studenti.
Il leghista Grimoldi ha chiesto la censura de Il diario di Anna Frank, perché a suo giudizio il libro turberebbe gli studenti. Per il leghista “vi è un passo nel quale Anna Frank descrive in modo minuzioso e approfondito le proprie parti intime e la descrizione è talmente dettagliata da suscitare inevitabilmente turbamento in bambini della scuola elementare”. Il passo incriminato dal deputato del Carroccio è presente nella lettera datata 24 marzo 1944, alla pagina 220 dell’edizione italiana Einaudi a cura di Frediano Sessi. Il leghista dice che “non è inerente al programma di storia che la classe sta trattando”.
Claudio Redaelli, dirigente vicario dell’istituto la Lina Mandelli di Usmate Velate (Monza-Brianza), ha così replicato: “Credo che il ministro dell’Istruzione abbia cose più importanti di cui occuparsi.” Redaelli ha anche evidenziato che “le pagine a cui si riferisce il deputato sono descrizioni in termini talmente ingenui, come logico attendersi da una dodicenne degli anni Quaranta, da non destare, soprattutto se mediata dall’intervento dell’insegnante, particolare turbamento in bambini del ventunesimo secolo che in tivù vedono e sentono di peggio”.
Sindaco incredulo. E l’assessore all’Istruzione, Marilena Riva: “Commenterò solo dopo aver verificato con la scuola quanto accaduto. L’insegnante non doveva certo chiedere la nostra autorizzazione per la lettura del diario, che è un testo da anni in vendita e disponibile presso tutte le biblioteche per ragazzi. La docente avrà fatto di tutto per guidare i bambini nella lettura”.
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Italia in Croce
Pubblicato da Maria Luisa Brandi
La sentenza di Strasburgo sui corcefissi che fa tanto discutere gli italiani.
A cura di Maria Luisa Brandi

Sono perfettamente d’accordo con la sentenza dell’Unione Europea.
Una cosa è la tradizione, la cultura, altra è l’imposizione di una religione. Non capisco perchè si debba sopportare il peso del cattolicesimo in una scuola laica, come laico è lo Stato italiano, checchè ne dicano gli obsoleti Patti Lateranensi. Abroghiamoli. Facciamo un Referendum, togliamoci dalle scatole questa ingerenza indigeribile della Chiesa. Continua..
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Berlusconi non è vittima dei media ma solamente di sé stesso
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Berlusconi non è vittima dei media
ma solamente di sé stesso
a cura di Iannozzi Giuseppe
Com’era facilmente immaginabile adesso il presidente del Consiglio vorrebbe far credere all’opinione pubblica di essere vittima sacrificale, il mostro sbattuto in prima pagina, ecc. ecc. L’avvocato Niccolò Ghedini a un quotidiano inglese: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare che non è impotente”. Niccolò Ghedini (Pdl), a proposito della causa per diffamazione all’Unità, spiega: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare non solo che non è un libidinoso, ma anche che non è impotente. L’Unità non può scrivere che qualcuno è impotente o libidinoso senza aspettarsi che quella persona reagisca. Perché mai a Berlusconi non dovrebbe essere consentito di spiegare a 20 milioni di italiani, i suoi fedeli elettori, che egli funziona perfettamente bene?” E il Times ribatte all’offensiva lanciata dal premier, non dimenticando il caso Boffo: “Berlusconi sotto attacco va all’attacco… l’impressione che ormai nessuno più è al sicuro potrebbe spingere i leader politici cattolici ad abbandonarlo nonostante le sue politiche (antieutanasia, antigay, ecc. ecc.)… La pretesa continua di Berlusconi si essere la vittima numero Uno dei media suona come un assurdità, o completamente orwelliana. Il suo possesso e la sua influenza sul 90 per cento della televisione italiana è di nuovo in bella evidenza, visto che la pubblicità di un nuovo film svedese che critica il controllo dei media di Berlusconi è stata bandita da tutte le maggiori reti tv”.
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Heal the World
Pubblicato da Maria Luisa Brandi
Il Mondo delle MerDaviglie, dove è vero tutto e il contrario di tutto
a cura di Maria Luisa Brandi

Che mondo è questo? Mi domando. Come siamo ridotti, davvero, non capisco.
Questa società borderline dal valore aggiunto dove è vero tutto e il contrario di tutto. E’ marcia fino all’osso. Basta confrontare l’obeso occidentale con lo scheletrico orientale, per scorgere il disturbo bipolare che affligge l’umanità. L’icona del progresso regresso. Da una parte l’abbondanza, il superfluo, l’esubero, la tracotanza e dall’altra la denutrizione, il necessario, l’assenza, la privazione. Che poi la via è la stessa e porta comunque alla morte. Solo che il primo perisce scoppiando letteralmente di salute, il secondo decede per denutrizione. Una società veramente schizoide, dove però accade anche il contrario: si muore per anoressia, e non per mancanza di pane. Quel pane che, a farla breve e senza stare a salmodiare tutti i Pil, gli stat, etc, qualche tempo fa lo compravi con euro e adesso ce ne vogliono due. Non necessitiamo di luminari d’alta finanza -sommersi dalle loro cifre – i quali sbandierano arzigogolati grafici in percentuale. Lo vediamo nella vita di tutti i giorni che va tutto a rotoloni. Non bastano le immagini che abbiamo sotto gli occhi per capire che è un sistema marcio? Non basta vedere in quale fogna siamo finiti? Ci servono sentenze irrevocabilmente taroccate a spennellarci d’ipocrisia la facciata? A molti manca il pane e tanti lo buttano nel cesso. Per diventare come i biafrani. Disturbo evidente della personalità: il nero che cerca di scolorire, e il bianco che invece cerca d’abbronzare. Compromettendo ugualmente “la pelle”, artficialmente. Una società plastificata in cui non capisci più se hai di fronte un uomo o un bicipite. Un canotto gonfiato a tre atmosfere o un paio di labbra. Dove tutto è finto, fasullo. Perfino l’età è truccata. Molti individui sono ormai indefinibili, a vista. E’ sconvolgente. Di naturale non esiste più niente.
Ma è vero tutto, e il contrario di tutto. Continua..
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La storia di Susy
Pubblicato da Kristalia
Per il ciclo “La maschera“
Intervista a Susy Borg
“Il mio nome è “Susy” e sono una di quelle persone che nascono con le contraddizioni che, per una vita intera, mettono in discussione l”essere” e l’appartenenza al proprio sesso, con tutto il relativo mondo che gli ruota attorno.
Dalla prima infanzia alle condizioni attuali, questa è la mia storia, passo dopo passo, per tutto il percorso che mi ha condotto al sofferto, ma tanto desiderato, cambio di sesso.
Dedico queste pagine a tutte quelle persone che sentono o desiderano far parte di questa “realtà” per capirne meglio il significato, le contraddizioni e le emozioni, per non sentirsi mai sole o emarginate e specialmente mai, per nessun motivo, inferiori a niente e nessuno…”
Così Susy, apre il suo sito e il suo cuore.

- Susy, la tua massima aspirazione, comune a quella di tante altre, è la normalità. Non un mostro o fenomeno da baraccone, ma donna con esigenze normali, comuni.
La nostra cultura ci indica come transessuali e transgender dei personaggi grotteschi, spesso legati al mondo dello spettacolo.
Ma la realtà dell’esperienza transessuale è ben diversa. Non è spettacolare, è drammatica: una persona che si identifica in un genere differente da quello che le viene attribuito in base al suo codice genetico deve scontrarsi continuamente con l’incomprensione e il giudizio altrui.
È lontana la strada che porterà all’abbattimento dei pregiudizi ai danni delle persone transessuali?
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Legge sulle intercettazioni arriva lo stop di Napolitano
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Il capo dello Stato convoca Alfano al Quirinale: senza modifiche niente firma
Il presidente preoccupato per i rischi di incostituzionalità. Esclusa la fiducia
Legge sulle intercettazioni
arriva lo stop di Napolitano
di LIANA MILELLA – Fonte: la Repubblica
ROMA – Irragionevole, incostituzionale, gravemente dannosa per le indagini, foriera di scontri con una stampa già pronta allo sciopero del 13 luglio. La legge sulle intercettazioni, così com’è, non va. Napolitano poteva rinviarla alle Camere e dare uno schiaffo a Berlusconi. Ma fedele al motto che “gli strappi tra le istituzioni vanno sempre evitati” (almeno fin dove è possibile), il capo dello Stato l’ha fermata prima del suo ultimo passaggio al Senato.
Con un governo pronto a mettere la fiducia come aveva fatto alla Camera. Dopo un anno di ininterrotta moral suasion, dopo aver messo in allerta Fini e Schifani, il presidente della Repubblica ha compiuto il passo definitivo, ha chiamato al Quirinale il Guardasigilli Alfano. Che arriva lesto lesto.
Poco meno di un’ora di colloquio, accanto i suoi esperti giuridici, un esordio che non consente spiragli di trattativa: “Sono molto preoccupato e turbato per la tensione che si sta creando nel mondo della giustizia e della stampa su questa legge. I miei consiglieri mi spiegano che se dovesse passare così al Senato i vizi di palese incostituzionalità mi costringerebbero a fare un passo che di certo non vi sarebbe gradito”. Il ministro della Giustizia, che si è sempre mostrato rispettoso del Colle, non tenta neppure una difesa. Alla fin fine sa che al premier questa legge non è mai piaciuta perché lui ne avrebbe voluta una molto più dura, con gli ascolti autorizzati solo per mafia e terrorismo. Nel rinviarla, soprattutto in ore in cui, per le voci su procure in azione, non vuole scontri con toghe, polizie, servizi, non soffrirà troppo. Napolitano prosegue: “È vero che avete intenzione di mettere la fiducia?”.
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Martita Fardin è ValeANA. Inizio e fine di un amore chiamato anoressia
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Martita Fardin
valeANA
Storia ed epilogo di una ragazza anoressica dell’alta borghesia italiana
a cura di Iannozzi Giuseppe
1. Chi è Martita Fardin?
Traccia la tua biografia, per quei soli elementi che ritieni il lettore debba conoscere prima o dopo aver affrontato la lettura del tuo romanzo “valeAna”.
Sono una donna che è stata ossessionata dal lago, dalla magrezza e che ora è ossessionata dalla scrittura e dai suoi personaggi. Una persona ossessiva, insomma, nel bene e nel male.
2. In “valeANA” si parla di anoressia. La domanda è scontata ma inevitabile, per quanto possa risultare indigesta: si è di fronte a della fiction, o c’è anche del diarismo in prima persona?
Né fiction, né diarismo in prima persona. Ti risponderò con questa frase di Lucien Freud, che ben mi rappresenta in rapporto alla scrittura, alla storia:” Tutto è autobiografico e tutto è un ritratto. Dipingo persone nude coperte da abiti”.
3. Il tuo romanzo non dà soluzioni, semmai solleva tante domande a cui è difficile se non impossibile rispondere. Vittima dell’anoressia è una giovane, Vale, che vive nel mondo ovattato e patinato della borghesia ricca; ma Vale non disdegna, se le gira bene, di gettarsi a pesce morto nella bolgia pseudo-anarchica dei fancazzisti di professione. Valentina chi è, o chi è stata? Come sei arrivata a darle spessore perché risultasse personaggio credibile?
Credo che i romanzi non debbano dare soluzioni, ma sollevare interrogativi. Le soluzioni spettano al lettore. Le chiavi ci sono tutte nel libro, stanno nascoste nel fondo verdastro nel lago…
Valentina è stata una parte di me, è una parte di me, quella che non è affogata in fondo al lago. Renderla credibile è stato semplice: ho fatto uno scavo interiore e ho scoperto scheletri nell’armadio, nascosti sotto palate di terra grassa.
4. In “valeANA” forte è la componente mistica. Valentina paragona il suo corpo pelle e ossa a quello del Cristo in croce. E’ affascinata dalla magrezza del Cristo sofferente, è ammaliata dalla sua perfezione ascetica senza un filo di grasso. L’icona del Cristo è come se le entrasse dentro per stuprarla nell’anima e nel corpo, convincendola che la magrezza è la necessità prima e ultima.
La magrezza di valeANA è un sintomo della sua sofferenza. Valentina diventa magra perché soffre. La sua sofferenza è una via crucis, il suo corpo e il suo tormento fisico e interiore sono quelli di Cristo per lei. Valentina è derisa sbeffeggiata, umiliata, è un outsider, una provocatrice sui generis, un’anarchica dell’anoressia. Anche Cristo venne considerato un anarchico.
5. Valentina, in apparenza, non avrebbe nessun motivo per cadere nella trappola dell’anoressia. Ciò non ostante opera con precisione chirurgica dopo ogni pasto, si caccia il pettinino del padre in gola, e rimette tutto. La sua méta è quella di raggiungere un peso al di sotto dei quaranta chili. Tutta la sua giornata è spesa a escogitare modi per perdere sempre più peso. Chi, a tuo avviso, è più facile preda dell’anoressia?
Invece, di motivi ne ha a bizzeffe. Basta guardare la sua storia familiare. Ho voluto raccontare un interno di famiglia dal lessico affettivo deteriorato, lessico che ha il filo conduttore nella genetica di più generazioni.
L’anoressia decide le sue prede e non fa distinzioni d’età, classe sociale, colpisce con chirurgica precisione le più sensibili, le più fragili, non tutte sono grasse, anzi.
6. L’anoressia è una malattia? E: colpisce soltanto le ragazze, il sesso femminile?
L’anoressia è un sintomo, è una malattia dell’anima prima che del corpo. Colpisce soprattutto le ragazze, ma è in crescita anche fra i ragazzi, anche se si tratta più di casi sporadici.
7. In copertina c’è la foto, Forever Young, opportunamente photoshoppata, che ci mostra il ventre d’una ragazza: un tatuaggio a forma di croce sul fianco sinistro, poco al di sotto dell’ombelico, un mezzo costato d’una magrezza esagerata dove lo stomaco è una voragine. Perché questa immagine così forte? per scioccare, per attirare l’attenzione del pubblico, o per scandalizzare?
L’immagine Forever Young in che misura fa parte del corpo narrativo di “valeANA”? Forever Young è anche una canzone di Bob Dylan, che il cantautore americano scrisse per il figlio Jacob, lo sapevi?
Ah davvero? No non sapevo. Be’ l’immagine è bella esteticamente, io non la trovo così forte. E’ un ventre elegante.
Ma sai che credevano fossi io in copertina? I miei studenti lo pensano, i miei amici lo pensano, quando vado in un negozio lo pensano, se posto un mia foto in costume lo pensi anche tu forse.
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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera
L’emendamento
sulle intercettazioni approvato
(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)
Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)
A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».
«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».
«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».
19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».
«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;
«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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Dal baco alla seta
Pubblicato da Kristalia
Per il ciclo “La maschera“
Intervista a Jackie
“Transgender con una scintilla di follia, temprata però dall’esperienza.
Credo fermamente che amicizia, sincerità, coerenza, siano i valori con i quali il mondo può migliorare, iniziando con un po’ di buon senso da noi stessi. Attualmente, vorrei buone amiche e buoni amici, per condividere tutto questo!”
Con queste parole, Jackie si introduce nel suo blog.
-Jackie, hai letto la mia introduzione: sei d’accordo, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, in linea generale sono d’accordo. C’è bisogno di creare un nuovo punto di vista scevro dall’immagine sensazionalistica e grottesca che l’opinione comune ha della transessualità. In poche parole, è l’obiettivo di equiparare il genere sessuale di appartenenza, con quello vissuto esteriormente, ovvero, come ci vedono gli altri. L’esigenza di correggere il sesso genetico (quello della nascita) con il proprio vissuto interiore che appartiene, nel transessuale a tutti gli effetti, a quello opposto, eliminando, quindi, questa dicotomia.
Questa è, per definizione la “disforia di genere”.
-Tra chi ha completato la transizione e chi si è fermato alle terapie ormonali, c’è attrito: le operate – sempre che si dichiarino – sostengono che il mancato intervento chirurgico denota mancanza di completamento e quindi mancanza di coraggio per passare a tutti gli effetti al sesso di identità. Non pensi che questi conflitti confortino le discriminazioni da parte della società?
Hai ragione. Esiste questa mancanza di un filo accomunante, non solo nella realtà transessuale, ma anche in un più ampio respiro, nell’intesa con gli omosessuali.
Sarebbe auspicabile il superamento delle divisioni intestine verso una condivisione politico-sociale degli obiettivi.
Il discorso è questo: finché non riusciremo a superare anche gli stereotipi ideologici (dell’appartenenza politica), non raggiungeremo l’obiettivo principale di restituire la dignità alle persone trans, che è il tema fondante e – se mi permetti – anche costituzionale.
Per quanto riguarda la scelta di completare la transizione, è un fatto caratteriale legato ai sentimenti e alle scelte individuali.
Continua..
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«Chiudiamo una stagione di odio e rancore»
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
«Chiudiamo una stagione di odio e rancore»
i figli di Walter Tobagi – Fonte: Corriere della Sera.it
E’ importante che la vedova Pinelli sia stata invitata alla cerimonia di oggi al Quirinale, che lei abbia accettato di essere lì con noi. È importante che il Paese superi un sentimento di divisione ideologica che dura da troppo tempo.
Bisogna invece lasciare spazio a una volontà condivisa di costruire un futuro diverso. È importante che, soprattutto fra coloro che hanno pagato un prezzo altissimo a una stagione di odio inutile, si manifesti la volontà di fare un passo per includere tutti in questo sforzo di superamento delle barriere, perché certi eventi drammatici non si ripetano. Che questo avvenga proprio nel quarantesimo anniversario della strage di piazza Fontana e della morte di Pino Pinelli, eventi che forse più di ogni altro hanno lacerato la coscienza collettiva, «non rientra — per citare le parole di papà — nel novero dei fatti previsti o scontati»: è il segno che si sta aprendo una pagina nuova. Questo non significa sciogliere le tensioni in un acritico abbraccio collettivo, ma promuovere il dialogo, il confronto e la condivisione, anche delle memorie traumatiche: virtù civili che nostro padre ha coltivato per tutta la vita. Le responsabilità rimangono per sempre, le conseguenze dei gesti violenti non si cancellano con poche parole di pentimento.
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Professione escort
Pubblicato da Kristalia
Per il ciclo “La maschera“
Un tè con Elisabeth
La vita di una escort, la vita di una donna… i suoi pensieri, le sue lezioni, senza nessun pudore. Così si presenta Elisabeth nel suo blog.

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- Elisabeth, il termine escort, viene genericamente utilizzato per rappresentare tutta la prostituzione che non si svolge sulle strade. Ti va di descrivere brevemente chi è la vera escort?
La vera escort è una vera e propria rarità. Una donna colta, raffinata, elegante in ogni gesto, misurata… Una donna da cui pretendere dei picchi di piacere autentici, partendo dalla seduzione della mente fino ad arrivare ad un lungo, indimenticabile orgasmo fisico.
- Può esserci, dunque, erotismo vero fra prostituta e cliente?
Fra prostituta e cliente non so. Fra me e i miei clienti, sì.
- Perché, secondo te, questo tema è oggetto di tante inchieste e servizi televisivi e giornalistici? C’è curiosità, morbosità o intento delegittimante? Ognuno promette di trattarlo in modo esclusivo e innovativo, ma difficilmente ne viene fuori un servizio completo e veramente informativo: cosa impedisce di fare una buona inchiesta?
La totale disinformazione e la confusione tra puttane ed escort, ormai entra tutto nel calderone, basta parlare di sesso che poi è l’unica cosa che muove la curiosità della gente. A nessuno interessa sapere qual è la differenza tra una prostituta e una escort, la cosa fondamentale è che entrambe si vendono… eppure la differenza è sostanziale.
La escort offre un servizio di accompagnamento: il cliente può portarla a cena, ad un’inaugurazione, ad un evento. E’ normale che si aspetti dalla sua accompagnatrice, un atteggiamento consono all’ambiente: signorilità, eleganza, naturalezza, cultura… classe! Una escort deve sapersi integrare con disinvoltura in ogni contesto. Il sesso diventa per alcuni clienti un corollario, atto a completare il sogno di quella sera.
- Hai mai desiderato di re-incontrare un cliente perché ti piaceva ?
Sì, ma non l’ho mai manifestato, è sempre tornato lui, spontaneamente e con mio grande piacere.
- Hai sicuramente molti clienti che hanno dichiarato d’essere innamorati di te: di questi, è alta la percentuale di chi invece si innamora realmente, o è solo infatuazione?
La percentuale di chi si innamora veramente è dello 0,01%… il resto è dato dalla situazione, da una libertà del momento che fa stare bene, da attimi di totale abbandono della realtà per qualcosa che rilassa e fa stare bene… ma la vita è altro e anche l’amore.
- Può un rapporto di lavoro evolvere in amicizia? Se sì, è possibile anche fra escort e cliente?
Sì, può succedere ma è un’arma a doppio taglio da gestire molto, molto bene.
- Le escort spesso lavorano insieme, assecondando il cliente che propone il cosiddetto triangolo: lui e due donne complici anche nel gioco lesbo. Com’è il tuo rapporto con le colleghe al di fuori di queste collaborazioni? E con le donne in generale? Credi, cioè, che ci sia vera solidarietà femminile o è solo circoscritta alla necessità professionale?
Se non c’è un’intesa tra due donne, il triangolo risulta insoddisfacente per tutti. Le donne sono belle, ho un’amica con cui mi trovo così bene a letto che mi da anche enorme piacere coinvolgere nei triangoli. Deve essere così altrimenti diventa una finta e gli uomini non sono tutti stupidi, se ne accorgerebbero.
- Ok, ma c’è secondo te solidarietà tra donne, a prescindere dalla collaborazione professionale?”
La domanda mira a sapere se le donne riescono a solidarizzare fra loro, o sono antagoniste (non nel triangolo sessuale), nella vita, in società, nei giudizi.
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Volevo la gonna
Pubblicato da Kristalia
Per il ciclo “La maschera“: a tu per tu con Martina
Lo scrigno segreto
Nel suo blog, Martina si presenta così:
«Mi definisco come una donna virtuale, un po’ come Lara Croft.
Martina in realtà è un simpatico ometto che ha superato la soglia degli “anta” e che vive abbastanza felicemente con moglie e figlio.
Quel “abbastanza” sta a significare una situazione di disagio che vivo quotidianamente e che per me è diventata il grande sogno nel cassetto.
Da quando ho memoria infatti, sono sempre stata attratta dalle donne, dai loro abiti, dai loro profumi e dal loro modo di essere. Questo però non fa di me un transessuale, e cioè una persona che si sente nata nel corpo sbagliato.
Io non rinnego la mia personalita’ maschile, anzi. Mi piace vestirmi in maniera sportiva (odio giacche e cravatte) e non mescolo il maschile con il femminile.
Ho creato questo blog solo per poter buttare fuori un milione di pensieri che tengo chiusi dentro di me da decenni, perche’ le persone a me vicine, non me lo permettono (almeno non del tutto)».

Tu ti definisci una donna “virtuale” con dei sentimenti reali. Tra l’altro, ho già avuto il piacere di ospitare uno dei tuoi racconti.
Seguo il tuo blog da tempo, e fra i tanti racconti intensi, mi sono soffermata, rileggendolo più volte, su “Merry Christmas Martina“, da cui emerge impetuosa la tua dualità: l’istinto primordiale: tu sei sessualmente uomo, nei panni di donna.
Martina non ha segreti. E’ il bello del virtuale. Da quando sono OnLine ho confessato moltissime cose che i miei amici più stretti non sapranno mai. Spara!!
- Con la tua viscerale ammirazione e compenetrazione nel mondo femminile, sei quanto di meglio una donna può sperare, anche se non lo vorrà mai ammettere. Voglio dire, la tua virilità non celata, unita alla tua femminilità, fa sì che la tua sensibilità e conoscenza sia più accentuata, al punto da riuscire a toccare e baciare una donna come a lei piacerebbe (sai che si dice che il cunnilingus fatto da una donna è insuperabile. Affermazione, questa, che io non sposo integralmente), senza rinunciare al vigore maschile e al piacere della penetrazione.
Di questo sei consapevole? Ne hai avuto riscontro?
Sinceramente non so dirti se è una cosa solo mia o magari è normale, ma vivo i momenti di intimità come se fossi sdoppiata, sia come uomo che come donna, nel senso che “sento” le sensazioni che riesco a dare a mia moglie come se fossi io stessa al suo posto e mi muovo quindi di conseguenza. E’ un po’ come se mi penetrassi da sola, cercando di ottenere il massimo da entrambe le parti. Probabilmente è solo una fantasia, ma ti assicuro che è molto reale per me. Per i riscontri… senti mia moglie!!;-)
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Ilaria D’Amico chiede scusa dopo aver invitato Beppe Grillo
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Ilaria D’Amico genuflessa chiede scusa a tutti
dopo l’intervento di Grillo a Exit
di Iannozzi Giuseppe
“Sono molto rammaricata e desidero scusarmi con tutti gli spettatori, con La7, con l’Editore Telecom Italia Media, con le tutte persone citate e con gli ospiti in studio in relazione a quanto accaduto mercoledì sera in diretta con il comico Beppe Grillo nella trasmissione Exit”. Ilaria D’Amico si scusa a trecentosessanta gradi, dimostrando un coraggio davvero unico – chiaramente è eufemismo.

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C’era una volta… il mistero delle donne
Pubblicato da Romanticaperla

C’era una volta il mistero delle donne.
Quegli strani esseri che scomparivano dentro panni, cuffie, veli e scialli.
Nascondendosi dietro gonne, sottogonne, bustier, cerchi, crioline, nastri, stecche e tiranti da cocchio.
Poi i tempi son cambiati, e i segreti non sono più sotto i vestiti, ma sopra.
Dicono che il luogo migliore per nascondere una cosa sia metterla ben in vista, per questo sospetto che la moda sia l’ultimo labirinto entro il quale le donne si sono chiuse per non farsi trovare.
Secondo mia nonna, nessuno avrebbe mai pensato che il dramma maschile
sarebbe divenuto non spogliare le donne, ma vestirle
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Il trionfo del “poor food”
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
La crisi al contrario dei locali a basso costo: aperture e assunzioni in tutta Europa
FRANCESCO MOSCATELLI – Fonte: La Stampa.it
MILANO – Chi li dava per morti – vittime del Rinascimento enogastronomico, delle campagne di controinformazione no global e delle zuppe di farro biologiche – storcerà il naso. In piena crisi, i fast food si prendono la rivincita. Un panino, un trancio di pizza, una bibita, una porzione di patatine fritte o un’insalata. E via: mangiare per dimenticare. I primi a capitolare di fronte al fascino del Big Mac e della pizza al taglio sono stati gli inglesi. In un anno la catena Kentucky Fried Chicken (Kfc) ha registrato una crescita dei profitti del 14 per cento, Domino’s Pizza è arrivata al 25 per cento. Mc Donald’s, ha annunciato che nel 2008 i punti vendita britannici hanno registrato una performance record. Grazie all’ottimo andamento degli affari i big aprono altri ristoranti: cinquanta nel 2009 per Domino’s, trecento in cinque anni per Kfc, seicento entro il 2010 per Subway che vende baguette imbottite.
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Staccare la spina: un atto di misericordia umana per Eluana Englaro
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

La lettera del Capo dello Stato Giorgio Napolitano
inviata al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
“Signor Presidente,
lei certamente comprenderà come io condivida le ansietà sue e del Governo rispetto ad una vicenda dolorosissima sul piano umano e quanto mai delicata sul piano istituzionale. Io non posso peraltro, nell’esercizio delle mie funzioni, farmi guidare da altro che un esame obiettivo della rispondenza o meno di un provvedimento legislativo di urgenza alle condizioni specifiche prescritte dalla Costituzione e ai principi da essa sanciti. I temi della disciplina della fine della vita, del testamento biologico e dei trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica sono da tempo all’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del Parlamento, specialmente da quando sono stati resi particolarmente acuti dal progresso delle tecniche mediche. Non è un caso se in ragione della loro complessità, dell’incidenza su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e della diversità di posizioni che si sono manifestate, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, non si sia finora pervenuti a decisioni legislative integrative dell’ordinamento giuridico vigente. Già sotto questo profilo il ricorso al decreto legge, piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica, appare soluzione inappropriata.
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La Mussolini appare su Playboy
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
La Mussolini su Playboy: era l’agosto 1983
di Iannozzi Giuseppe
La Mussolini, che oggi si scaglia contro le conigliette di Playboy ingaggiate per presentarsi sul palco dell’Ariston, neanche tanto tempo fa era proprio lei Alessandra Mussolini ad apparire sulla copertina di Playboy. Oggi Alessandra Mussolini denuncia: “Una scelta sconveniente, soprattutto considerate le violenze di queste ore sulle donne. Basta con le femmine considerate pezzi di carne. Consideriamo tali anche gli uomini! Se la Rai non può farne a meno, almeno invitasse anche i California Dream Men”. Ma: nel 1983, sul numero di agosto, la Mussolini, al tempo ancora non in politica, posò per Playboy per un servizio fotografico.
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Vladimiro Giacché – La fabbrica del falso – DeriveApprodi
Pubblicato da Katia Ciarrocchi
Vladimiro Giacché
La fabbrica del falso.
Strategie della menzogna nella politica contemporanea
A cura di Renzo Montagnoli
Titolo: La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea
Autore: Giacchè Vladimiro
Editore: DeriveApprodi
Prezzo: € 18.00
Data di Pubblicazione: 2008
ISBN: 8889969512
Pagine: 272
Reparto: Politica
La ricerca della verità è sempre stata un percorso arduo e difficoltoso, anche perché di uno stesso fatto posso esserci tante verità soggettive, in quanto gli individui, per loro natura, tendono a cogliere un aspetto invece di un altro.
Il problema è ben più serio quando viene imposta una verità per il tornaconto di interessi economici e di potere, con tutti i mezzi possibili,
anche i più subdoli.
Il bel saggio di Vladimiro Giacché si occupa delle strategie della menzogna nella politica contemporanea, che si attuano attraverso gli strumenti di diffusione a qualsiasi livello.
Goebels, il famoso ministro della propaganda nazista, diceva che una menzogna resta una menzogna, ma se ripetuta cento, mille volte diventa una verità.
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Il cammino della speranza, di Renzo Montagnoli
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Il cammino della speranza
di Renzo Montagnoli
Il cammino della speranza è un bellissimo film neorealista diretto da Pietro Germi nel 1950 e che racconta le sventure e le miserie di un gruppo di minatori siciliani costretti a emigrare in Francia.
Era la fame che imponeva loro di staccarsi dalla terra natia e dagli affetti per cercare una vita meno disagiata, gli stessi motivi che fra il 1870 e il 1970, cioè in un secolo hanno costretto all’emigrazione circa trenta milioni di italiani, con i vapori che partivano da Genova per le Americhe o per l’Australia, fiumane di gente disperata, accalcata in ponti fetidi, con l’unica speranza di non patire più e forse un giorno di ritornare. Altre mete erano il Canada, l’Inghilterra, la Svizzera, la Germania e il Belgio. Non erano forse poveri italiani la maggior parte delle vittime della miniera di Marcinelle?
Non tutti ebbero fortuna, molti perirono nel viaggio, altri furono vittime di incidenti sul lavoro, di altri ancora si persero le tracce. Trenta milioni sono un’intera nazione, circa la metà della popolazione attuale dell’Italia, il più grande esodo della storia moderna.
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