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VMO è un blog fascista e squadrista, diffamatorio e calunnioso che Splinder non intenderebbe mettere a tacere…

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diffamatorio e calunnioso
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Il perché lo lascio indovinare a Voialtri

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Wu Ming 1 (Roberto Bui) invoca l’oscuramento di blog e post

Wu Ming 1 invoca
l’oscuramento di blog e post

di Iannozzi Giuseppe

Mi viene intimato di rimuovere entro 3 giorni i seguenti post:

boicotta il New Italian Epic in libreria e vinci un grosso premio

Wu Ming 1 (Roberto Bui) si fa Eracle. Una sporca storia di potere, sesso e soldi

Giuseppe Genna e Wu Ming: in esclusiva assoluta le loro poesie inedite

I tre post non possono essere rimossi in quanto è mio inalienabile diritto quello di fare informazione, critica e satira.

Il primo post è un invito a non lasciarsi sedurre dal “New Italian Epic”.

Il secondo post è una satira sempre sul “New Italian Epic” e sulla sua inutilità culturale. La satira evidenzia che il “New Italian Epic” è a mio giudizio solamente una macchina per fare soldi e non altro.

Il terzo post è invece costituito da alcune “finte poesie” scritte da Giuseppe Genna e Wu Ming 1 con il solo fine, gratuito e oltremodo maligno, di dileggiare pubblicamente il sottoscritto Iannozzi Giuseppe. Essendo stato dileggiato con delle “finte poesie” spacciate in Rete per mie, il minimo che potessi fare era di pubblicarle anche in questa sede, su biogiannozzi.splinder.com.

Wu Ming 1, o chi per esso, rivolgendosi alla Redazione di Splinder chiede la cancellazione in toto dei tre articoli.

Perché?

Perché gli danno fastidio e non sono delle critiche positive così come lui desidererebbe.

In pratica, Roberto Bui aka Wu Ming 1 si schiera

con QUELLI CHE LA CENSURA SÌ

Io non sono il solo destinatario di QUELLI CHE LA CENSURA SÌ.

Lucio Angelini, scrittore e traduttore, che come me ha criticato l’operazione “New Italian Epic”, è stato invitato, per usare un eufemismo, a cancellare i suoi post altrimenti il suo blog verrà oscurato.

TUTTO CIO’ E’ INAMMISSIBILE

E’ UN ATTENTATO GRAVISSIMO ALLA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE

L’art. 97 L. 633/’41 dispone che si possa prescindere dal consenso, nei casi in cui ciò sia giustificato da motivi di notorietà del personaggio ritratto.

A Lucio Angelini viene ordinato di cancellare una foto innocua e banale che ha per soggetto Roberto Bui. Ma Wu Ming 1 in quanto personaggio pubblico non può accampare nessunissimo diritto sulla foto, tanto più che questa è stata scattata in una apparizione pubblica.

La foto contestata è questa:

Roberto Bui
- foto da http://lucioangelini.splinder.com -

Nessuno, e dico proprio nessuno, in nessun tribunale darebbe oggi anche solo un pelo di ragione a Roberto Bui aka Wu Ming 1.

censura in reteRimuovere la detta foto costituirebbe una gravissima violazione alla libertà di informazione.

Né può richiedere che vengano rimosse critiche e satire fatte su di lui, su biogiannozzi.splinder.com, su lucioangelini.splinder.com o su altri blog, siti e/o testate giornalistiche online e cartacee. Sarebbe come pretendere che su Berlusconi non vengano fatte più satire e che vengano rimosse tutte, una per una, dalla faccia del globo terrestre. Possono piacere o no critiche e satire avanzate. Si può condividerle, ma ognuno è libero di criticare l’operato del collettivo Wu Ming in quanto è il collettivo costituito da personaggi pubblici che appaiono in pubblico.

Se io sono (mi trovo) in strada e un fotografo mi scatta una foto nel corso di una manifestazione aperta al pubblico, non posso limitare assolutamente la libertà del fotografo.
Se invece un fotografo si infiltrasse in casa mia fisicamente o con prodotti dell’ingegno per carpire informazioni sul sottoscritto siano esse registrazioni vocali, fotografie, ecc. ecc.

A Lucio Angelini scrivo sul suo blog: “A livello di immagine il fatto che ti è stato chiesto, come a me del resto, di rimuovere immagini e critiche sui Wu Ming costituisce un fatto di inaudita gravità per la libertà di informazione. E’ impensabile che se io scrivo una recensione negativa questa mi venga censurata in un paese democratico, fino a prova contraria: il libro è per il pubblico che ha il sacrosanto diritto di criticarlo in positivo e in negativo, ma nessun autore, foss’anche un premio Nobel, può accampare il diritto di rimuovere critiche che non gli sono gradite. Se non vuole critiche, può decidere di non pubblicare i propri scritti e di tenerli nel cassetto. Se non vuole che in manifestazioni e convegni aperti al pubblico gli vengano scattate foto, ha solo da non partecipare agli eventi aperti al pubblico. Nel momento in cui io partecipo a un evento aperto al pubblico come ospite o relatore o che altro, divento personaggio pubblico.

Wu Ming 1, né chi per esso, può chiedere la rimozione della foto e dei post.
La rimozione della foto potrebbe essere possibile solo in casi estremi al fine di tutelare l’integrità fisica del soggetto: ad esempio se Wu Ming 1 fosse sotto minaccia di morte, allora sarebbe suo diritto chiedere di non essere ritratto. O anche se in foto fosse (stato) ritratto insieme a un minore di 18 anni.

La fattoria degli animaliSe qualcuno, sia esso Wu Ming 1 o qualcuno altro dovesse spingerti a rimuovere post di critica o immagini, o venisse operata la censura d’ufficio, tu Lucio Angelini sei nella perfetta condizione di sporgere denuncia e chiedere un risarcimento anche pecuniario. Va da sé che l’oscuramento del blog o di parte di esso per i capricci di una persona o due, sarebbe immediatamente configurato come attentato alla libertà di informazione e creerebbe un precedente pericolosissimo in Italia per la libertà in Rete. Che si allineerebbe a paesi come la Cina o il Venezuela.
La foto in questione non è in alcun modo lesiva dell’onorabilità di Wu Ming 1. E’ una foto normalissima. Banale, se mi permetti: innocente punto e basta.

A me sono state contestate critiche che ho fatto al New Italian Epic. Ed immagini satiriche. Ma non era proprio Roberto Bui aka Wu Ming 1 che non troppo tempo fa si accalorava che la satira è addirittura tutelata dalla Costituzione americana, in quanto espressione di libertà d’informazione?
Se Roberto Bui e compagni oggi si rimangiano le loro stesse dichiarazioni adoprando il metro dell’ingiustizia dei maiali orwelliani “che tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri”, allora non solo cadono in contraddizione – che sarebbe comunque il meno -, ma si dichiarano, e bisogna sottolinearlo, con la loro stessa bocca censori e critici parzialissimi.”

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Legge sulle intercettazioni arriva lo stop di Napolitano

Il capo dello Stato convoca Alfano al Quirinale: senza modifiche niente firma
Il presidente preoccupato per i rischi di incostituzionalità. Esclusa la fiducia

Legge sulle intercettazioni
arriva lo stop di Napolitano

di LIANA MILELLA – Fonte: la Repubblica

ROMA – Irragionevole, incostituzionale, gravemente dannosa per le indagini, foriera di scontri con una stampa già pronta allo sciopero del 13 luglio. La legge sulle intercettazioni, così com’è, non va. Napolitano poteva rinviarla alle Camere e dare uno schiaffo a Berlusconi. Ma fedele al motto che “gli strappi tra le istituzioni vanno sempre evitati” (almeno fin dove è possibile), il capo dello Stato l’ha fermata prima del suo ultimo passaggio al Senato.

Con un governo pronto a mettere la fiducia come aveva fatto alla Camera. Dopo un anno di ininterrotta moral suasion, dopo aver messo in allerta Fini e Schifani, il presidente della Repubblica ha compiuto il passo definitivo, ha chiamato al Quirinale il Guardasigilli Alfano. Che arriva lesto lesto.

Poco meno di un’ora di colloquio, accanto i suoi esperti giuridici, un esordio che non consente spiragli di trattativa: “Sono molto preoccupato e turbato per la tensione che si sta creando nel mondo della giustizia e della stampa su questa legge. I miei consiglieri mi spiegano che se dovesse passare così al Senato i vizi di palese incostituzionalità mi costringerebbero a fare un passo che di certo non vi sarebbe gradito”. Il ministro della Giustizia, che si è sempre mostrato rispettoso del Colle, non tenta neppure una difesa. Alla fin fine sa che al premier questa legge non è mai piaciuta perché lui ne avrebbe voluta una molto più dura, con gli ascolti autorizzati solo per mafia e terrorismo. Nel rinviarla, soprattutto in ore in cui, per le voci su procure in azione, non vuole scontri con toghe, polizie, servizi, non soffrirà troppo. Napolitano prosegue: “È vero che avete intenzione di mettere la fiducia?”.
Continua..

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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura

Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera

L’emendamento
sulle intercettazioni approvato

(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)

Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)

Ddl Camera 1415-A – Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».

7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».

17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».

20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all’articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;

f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.
1. 1000. Governo.

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Feisbum: il film sul “fenomeno” SfasciaCervelli?

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Un film su Facebook?!

Hanno girato un film su Facebook???
Sono sconvolta. Datemi un pizzicotto, ditemi che sto sognando. No?
E’ proprio tutto vero?
Ma allora sta avvenendo quello che ho sempre pensato e anche scritto altrove già da tempo!

Non me lo toglie nessuno dalla testa: la massa italiana approdata di recente sul web, conosce quasi solo ed esclusivamente quel ghetto. Seguono a ruota i paesi più sottosviluppati. Gente che fino a ieri non sapeva nemmeno cos’era un Pc si collega in Rete e che fa? Apre un profilo su Facebook e lì giace? Ore e ore a fare cosa? Linkare pensieri altrui, farsi i cazzi altrui, perdere tempo con test idioti e taggare altri utenti attraverso domande invadenti, indiscrete, persino volgari. Dunque è questo il nuovo disegno del potere occulto che influenza le masse che ormai cominciano ad abbandonare l’obsoleto mezzo di comunicazione? Continua..

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De André strumentalizzato a fini politici da Nazione Indiana per difendere Cesare Battisti

De André strumentalizzato a fini politici
da Nazione Indiana per difendere Cesare Battisti

di Iannozzi Giuseppe

Su Nazione Indiana campeggia in bella vista un post dal titolo “Il sorriso e il pescatore”: si difende l’assassino Cesare Battisti sfruttando il decennale della morte di Fabrizio De André, utilizzando una sua famosa canzone, “Il pescatore”.
Ho espresso la mia indignazione e subito sono stato censurato.
Il commento censurato da Nazione Indiana:

Lasciamo Fabrizio De André fuori dalla sporcizia dei brigatisti, per cortesia.

Non è proprio il caso di strumentalizzare a fini politici estremistici la figura di Fabrizio per difendere un assassino qual è Cesare Battisti, perché tale è stato riconosciuto dalla Legge Italiana. Quindi assassino è e assassino rimane, sin tanto che la Legge italiana non si esprimerà forse diversamente. Ma oggi Cesare Battisti in Italia, per la Legge, è un assassino. Le prove a suo carico ci sono. E non mi dite di leggere i Wu-qualcosa, perché l’ho fatto e mi hanno convinto ZERO.

Per cortesia si tenga fuori Fabrizio De André da questo caso. E’ osceno, è vergognoso, è oltraggioso a dir poco che si strumentalizzi così Fabrizio De André a favore di un assassino, con 4 omicidi sulla coscienza.

E’ una vergogna.

Se si vuole difendere un assassino, si faccia pure. Ma non si strumentalizzi il decennale, Fabrizio, l’anarchia pacifista. Non si confonda un assassino con Fabrizio. Tutto questo è inaccettabile.

Schifato a dir poco.

Invito i gentili lettori di questo blog ad esprimere la loro indignazione sul blog Nazione Indiana, censura permettendo, ma soprattutto facendo circolare la notizia attraverso post, messaggi su forum, social network, mailing list (ML), messaggi, e-mail. Fate circolare la voce che su Nazione Indiana si strumentalizza Fabrizio De André, la sua musica, la sua poesia, il decennale della sua morte, a fini bassamente politici.

Fatelo. Fabrizio non merita di essere accomunato a un assassino qual è Cesare Battisti.

DENUNCIA DELL’ULTIMA ORA: Denuncio inoltre pubblicamente, oggi in data 17/01/2009, che su Nazione Indiana nel post “Il sorriso e il pescatore” compaiono commenti che recano il mio nome, commenti che io non ho mai scritto né lasciato.

Ho pubblicamente chiesto di cancellare i commenti: sono stato censurato. Non è stato invece censurato chi vorrebbe farsi passare per me.

Nazione Indiana si assume tutte le responsabilità per le calunnie e le diffamazioni e il danno di immagine arrecato al sottoscritto Iannozzi Giuseppe.

Domenico Pinto, di Nazione Indiana, è intervenuto cancellando il falso commento scrivendo: “Il commento è stato rimosso. Tutta la mia ammirazione per chi aveva steso quel capolavoro di mimetismo. Sembrava Iannozzi incarnato… :-)

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Scrittori fannulloni e piagnoni urlano in rete: “Siamo i Fangio della cultura che non paga”

Scrittori fannulloni e piagnoni urlano in rete:
“Siamo i Fangio della cultura che non paga”

di Iannozzi Giuseppe

Alcuni scrittori pretenderebbero d’essere stipendiati. Non si è ancora ben capito da chi, se dallo Stato, se da enti privati, se da entrambi….

In pratica la richiesta avanzata sembrerebbe quella che lo scrittore, o sédicente tale, oggi libero professionista, venga statalizzato e quindi pagato mensilmente dallo Stato italiano.

Che cosa chiede questo gruppuscolo di scrittori?

Non si è ben capito. Non c’è chiarezza in merito. Parrebbe che la richiesta sia: un minimo tabellare, uno stipendio simbolico garantito a vita, ogni 27 del mese.

E io non sono d’accordo.

O meglio, sono d’accordo ma solo a certe condizioni: che uno scrittore abbia venduto almeno almeno 200.000 copie per ogni titolo e che abbia pubblicato non meno di 4 titoli in edizione paperback. In pratica, dopo aver raggiunte le 800.000 copie in paperback (prezzo di copertina non superiore ai 10 € a copia) si potrebbe anche pensare di passargli uno stipendio simbolico per meriti letterari nella misura di 400/500 € mensili. Se uno scrittore, sia esso esordiente o meno, dovesse vendere già con il primo libro in paperback più di 800.000 copie avrebbe comunque diritto allo stipendio simbolico – previa approvazione da parte di una apposita Commissione esaminatrice -, perché per la legge del fatturato saremmo di fronte a un capolavorista, o a un mezzo genio che dir si voglia. Si intenda che lo stipendio (o, chiamatelo rimborso spese o come altro diavolo vi pare) sta a significare soprattutto che Tizio, ad esempio, a fronte dei suoi grandi meriti artistici merita da parte dello Stato/della società di essere incoraggiato, anche economicamente, avendo egli reso un servigio alla società civile con il lavoro del suo cervello, con la diffusione delle sue idee.
Continua..

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Il reggiseno per gli uomini è finalmente una realtà da indossare!

Il reggiseno per gli uomini
è finalmente una realtà da indossare!

Dal Giappone la nuova epica frontiera della lingerie

di Giuseppe Iannozzi

Quand’ero un povero pubescente segaiolo pensavo sempre alle poppe delle donne. La sola idea della ghiandola mammaria mi faceva impazzire l’anima e la mente. Ammetto che oggi non sono cambiato poi tanto rispetto a ieri, però il petto degli uomini, sarò sincero, non mi stimola, e né mi fa sprizzare felicità da tutti pori sapere che sono in vendita i reggiseni per uomini. No, non sono impazzito. In Giappone però qualcuno sì, e la moda del reggiseno maschile si potrebbe allargare anche in Europa, secondo diverse taglie! Giacché la crisi economica ha lambito anche le coste nipponiche, i giapponesi si saranno detti: “Perché non provarci? In fondo i pettorali, per chi ce li ha, non sono poi tanto diversi da un bel paio di tette!” Ed ecco così che un’azienda di lingerie giapponese sta facendo i soldi vendendo reggiseni a tutti quei maschi che amano travestirsi. Non è strano, non per loro comunque, e l’articolo va.
Continua..

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La legge italiana antiweb mobilita la rete

La legge italiana antiweb mobilita la rete

Fonte: Punto informatico

Roma – È maretta. Com’era prevedibile, gli italiani in rete non sembrano avere alcuna intenzione di stare a guardare mentre nella stanza dei bottoni qualcuno decide di creare doveri per chi vuole esprimersi, paletti per i blog e i siti Internet italiani. Dopo la pubblicazione su Punto Informatico dell’articolo La Camera manda avanti il DDL anti-blog di Luca Spinelli, è tutto un fiorire di iniziative che dimostrano la vitalità del web nostrano.

Tra i primi a mobilitarsi è Antonio Di Pietro, da sempre attento alle dinamiche sulle libertà di informazione online, che sul suo blog ricorda come il DDL antiblog sia figlio del già criticatissimo decreto Levi e avverte: “I contenuti e gli attacchi alla libertà di informazione non sono cambiati, eccetto qualche distinguo inutile, operato dallo stesso Levi, presente in questa seconda versione. Su questo disegno di legge non ci sarà nessun margine di discussione né con il centrodestra né con il centrosinistra. Qualora dovesse passare potrebbe dare come unico risultato la disobbedienza civile”.

Di Pietro non solo ritiene che la legge sia stata scritta da chi di rete sa poco o niente, la definisce “pura censura”, ma annuncia anche che il suo movimento politico “offrirà tutta l’assistenza legale a chi verrà perseguito per la sua violazione”, e sul blog diffonde un banner per spargere ulteriormente la notizia.
Ma l’eco di quanto sta andando avanti alla Camera si riverbera, come era lecito attendersi, proprio sui blog italiani, dove a centinaia esprimono indignazione per quanto si è riusciti a partorire, e vede la luce il gruppo su Facebook che già conta centinaia di aderenti. Allo stesso tempo cresce la petizione contro l’iscrizione al ROC dei siti italiani, che conta più di 12mila firme, nonché un’altra iniziativa specifica per quest’ultimo DDL partita nelle scorse ore, una petizione rivolta al Presidente della Camera dei Deputati affinché si blocchi sul nascere quella che da più parti viene definita “mostruosità legislativa”.

In attesa che l’intera vicenda conquisti le prime pagine dei quotidiani internazionali, come già avvenuto all’epoca per il DDL Levi, proprio Luca Spinelli precisa con un post dedicato come la proposta normativa tutto è meno che pensata per i soli blog: ad essere tirati in ballo sono centinaia di migliaia di siti Internet italiani. Non solo chi “fa informazione”, per quel che questa espressione può significare, ma anche siti che raccolgono barzellette, enciclopedie, guide online, siti culturali, educativi, formativi, e così via. Nel DDL non si parla infatti solo di informazione, osserva Spinelli, ma più in generale di qualunque spazio web che si occupi anche di formazione, divulgazione, intrattenimento.

“Basterebbe – sottolinea Spinelli – l’uso di qualche banner, o l’uso di quel sito come fonte di guadagno, per farlo ricadere nella tipologia indicata dal DDL come prodotto editoriale che deve iscriversi al ROC, ha maggiori responsabilità, maggiori costi, maggiore burocrazia, ed è imputabile per i reati sulla stampa”.

Il problema centrale, suggerisce ancora Spinelli, non è tanto una improbabile messa in stato d’accusa dell’intero web italiano, quanto invece che questa legge, come tante che l’hanno preceduta, sia tenuta nel cassetto finché non serva al (pre)potente di turno, che ricorra ad essa per tacitare voci sgradite. “Invece che chiarire e ripulire uno dei corpus normativi più grandi e impenetrabili al mondo – conclude riferendosi all’ordinamento italiota – si propongono altre leggi fumose e contestabili che prestano il fianco a pruriti censori”.

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Valerio Evangelisti sindaco di Bologna?

Valerio Evangelisti sindaco di Bologna?

[...] Il mito dell’efficienza genera paura, nevrosi e malumore. Non aver paura del caos permette di guardare al futuro con un certo divertimento: per questo chiedo a Valerio Evangelisti di candidarsi a sindaco di Bologna, e ai partiti di sinistra di smettere di rincorrere il PD e di appoggiarlo. [...]

La proposta arriva da qui ed è stata segnalata anche qui.

E magari il vice potrebbe essere il brigatista Cesare Battisti !
Ed io sono a dir poco terrorizzato.

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Bambini preoccupati per i genitori online

più ore di fronte a siti pornografici e chat che seduti in salotto a parlare con i figli

Bambini preoccupati per i genitori online

In Svezia i bambini in ansia per i comportamenti online di mamma e papà.
Fioccano le «denunce»

di Alessandra Carboni – Fonte: Corriere Dellla Sera

SVEZIA – E’ un report di Children’s Rights in Society a rivelare che in Svezia non sono i genitori a essere preoccupati per il tempo che i propri figli trascorrono online, bensì esattamente il contrario. Dai dati emersi dal rapporto, basato sugli oltre 1.800 casi di adolescenti che lo scorso anno si sono rivolti all’organizzazione svedese no-profit Bris (Barnens Rätt i Samhället) – che lavora per far rispettare i diritti dei minori – per avere aiuto o sostegno, è emerso infatti che un numero sempre maggiori di ragazzini del Paese nordico è seriamente impensierito da ciò che mamma e papà fanno online, ogni giorno.
Continua..

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Taneski il cronista killer, Gus il cane più brutto e altre amenità horror

Taneski, il cronista killer
Gus, il cane più brutto
e altre amenità horror

di Giuseppe Iannozzi

Vi spiego ora perché, apparentemente, i thriller e i noir oggi vanno tanto di moda, incontrando in alcuni casi un buon successo criminale… pardon! … intendevo un buon successo fatale… per la miseria! … un certo successo commerciale.

Quella che in breve vi sto per raccontare sembrerebbe la trama di tanti abusati thriller, di quelli che si scrivevano negli anni ‘30 e ‘40. Per farla breve, un giornalista specializzato in cronaca nera, per scrivere i suoi pezzi, prima si faceva le vittime con le proprie mani riducendole in tanti brani tutti ben tagliati, e poi buttava i loro pezzi nella spazzatura, insieme agli altri sacchi della spazzatura. Vlado Taneski, questo il nome del giornalista, era un vero e proprio artista del coltello, un autentico macellaio, che avrebbe continuato imperterrito a scrivere se non fosse stato arrestato dalla polizia macedone. I suoi pezzi erano a dir poco chirurgici tanto erano precisi e ricchi di dettagli. Forse proprio questo dettaglio, non insignificante, ha messo in allerta gli inquirenti, che l’hanno beccato e ammanettato.
Vlado Taneski, 56 anni, giornalista del «Nova Makedonija», la più antica testata del Paese, e di un altro giornale di Skopje, è stato arrestato dalla polizia macedone con l’accusa di aver rapito e stuprato almeno tre anziane nella cittadina sud-occidentale di Kicevo. Gli esami del DNA non hanno lasciato spazi a dubbi. Le vittime di Taneski subivano prima una lunga violenza, dopodiché, senza tanti giri di parole, venivano uccise, quindi fatte a pezzi e ben chiuse in sacchi di plastica che venivano infine gettati in luoghi diversi. Lo ha riferito il portavoce della polizia, Ivo Kotevski. Tutti gli omicidi sarebbero stati portati a termine tra il 2003 e il 2008. A quanto pare Taneski sceglieva le vittime, tutte ultrasettantenni, in base alla somiglianza con la madre, con la quale aveva una relazione ambigua o tormentata… difficile dire in simili casi. Il giornalista assassino è stato subito bollato «mostro di Kicevo».
Per il momento Taneski non scriverà più alcun pezzo di nera. Non è da escludere a priori che in prigione avrà modo e tempo di scrivere dei thriller, basandosi sulla sua lunga e provata personale esperienza di giornalista di sangue. Continua..

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BlogTime – Istruzioni per l’uso

BlogTime

Editoriale – Informazioni per l’uso

Quello che avete davanti agli occhi, tra le mani o sullo schermo, è il compimento di un progetto nato un anno e mezzo fa e che vede la luce dopo tanti tentativi e momenti di stasi. Devo aggiungere che se non fosse per la testardaggine che muove spesso, se non sempre, chi ama la scrittura e la comunicazione, probabilmente sarebbe morto senza essere mai nato. (…)

La diversità di BlogTime rispetto ad altri progetti analoghi verte su due aspetti fondamentali: innanzitutto è una vera e propria rivista, nella struttura, nell’impaginazione, nei contenuti. Potrebbe tranquillamente essere stampata e distribuita in edicola. In secondo luogo è composta interamente da materiale realizzato da blogger. Non è una raccolta di racconti, e neanche un puzzle di post. BlogTime è una rivista che vuole, e tenterà di farlo ogni giorno, raccogliere tutto ciò che di giornalisticamente valido il mondo dei blog propone. Si occuperà di cercare e selezionare quello che troverà in rete, inviterà i blogger ad inviare alla redazione i propri articoli, offrirà spazio e rubriche a chi avrà qualità e desiderio di occuparsi degli argomenti che la rivista intende trattare. (…)

BlogTime si occuperà di cultura e di personaggi, di letteratura e cinema, di musica e di pittura. Si occuperà di politica e di solidarietà, di internet e di nuove tecnologie, affidandosi alla competenza di tecnici, scrittrici/ori, giornaliste/i, sociologhe/i e quanti vorranno offrire la loro collaborazione per un progetto che nasce dal lavoro volontario di chi fa per il piacere di fare. In perfetto stile blog sarà pronto a crescere, a modificarsi, a seguire le indicazioni ed i suggerimenti di chi amerà leggerlo e farlo.

BlogTime sarà di tutti e di nessuno, non avrà linee politiche o commerciali prestabilite né vincoli di sorta. Si propone come spazio per ogni voce e, così come capita nei nostri blog, offrirà spazio alle repliche, ai commenti, alla voglia di aggiungere qualcosa in più agli scritti degli autori, con pagine che saranno appositamente dedicate proprio ai vostri commenti.

BlogTime nasce, in questa prima fase, come periodico mensile ma il desiderio è che, con la vostra collaborazione e apprezzamento, possa diventare settimanale, per dare modo ad un numero sempre maggiore di voci di partecipare, e per dare spazio oltre che agli approfondimenti anche all’attualità. Il modo migliore per farlo sarà quello di inviare i vostri post o articoli alla redazione, scaricare il pdf della rivista, pubblicizzarla sui vostri blog, commentare gli articoli che leggerete, segnalare post e blogger interessanti, trasmetterci le vostre impressioni, che siano di critica o di apprezzamento. Saranno valutate nella stessa maniera ed anzi, mi auguro che la critica positiva aiuti questo progetto a crescere insieme a tutti noi.

Titty

Titty Cerquetti
http://www.tittyna.net/

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Henry Jenkins – Cultura convergente

A cura di Mario Ughi

Titolo: Cultura convergente
Autore: Jenkins Henry
Prezzo: € 22,00
Dati: 2007, XLVIII-368 p., ill., brossura
Traduttore: Susca V.; Papacchioli M.; Sala V. B.
Editore: Apogeo (collana Apogeo Saggi)

Quanti ritenevano inevitabile una collisione distruttiva tra vecchi e nuovi media dovranno ricredersi: internet non ucciderà la televisione così come la televisione non ha ucciso il cinema. La rivoluzione alla quale stiamo assistendo è il risultato della diversificazione e modificazione degli strumenti atti a veicolare i contenuti, nonché della loro evoluzione: computer e cellulari non solo si trasformano in televisione, stereo e telecamera, ma facilitano la distribuzione dei prodotti che con quegli stessi dispositivi si possono creare. In questo modo i contenuti della comunicazione possono essere elaborati e adattati a una sempre più vasta e diversificata condivisione.
Si apre così uno scenario di produzione e fruizione culturale del tutto nuovo, molto spesso osteggiato dalle grandi Major e dai Network broadcast, ma col quale è ormai necessario fare i conti. La trasmissione broadcast (da uno a molti) si aspetta dei consumatori passivi, prevedibili e in qualche modo facili all’indottrinamento, pronti a fruire acriticamente i format dell’intrattenimento decisi dall’alto e dall’alto imposti, spettatori immobili e quasi ipnotizzati di fronte alla scatola che trasmette contenuti sui quali è impossibile intervenire. Oggi invece per il consumatore diventa possibile l’appropriarsi di una canzone, per esempio, e trasformarla utilizzandola come colonna sonora per un video da trasmettere in internet o come file da condividere sul computer. E’ diventato molto facile interagire con immagini, suoni e informazioni, creando nuovi contenuti o utilizzando i vecchi in contesti nuovi. E’ la nascita di una cultura popolare, intesa come proprietà di chi la recepisce, se ne appropria e la reinventa in formule diverse per poi ridistribuirla, una cultura partecipativa, che non risente dell’acceso dibattito tra chi sostiene che tutto si riduce ad un “copia e incolla” e quanti invece affermano che la rielaborazione è alla base della creatività.
Aspetto non irrilevante di queste modalità di fruizione (e produzione) è la possibilità di interagire con persone che coltivano gli stessi interessi, a prescindere dalla collocazione geografica, magari aventi caratteristiche personali di approccio ai media e competenze specifiche, usufruendo quindi di una forma di scambio e confronto e apprendimento reciproco. Si assiste alla formazione di comunità eterogenee che hanno come come motivazione comune la passione per un prodotto televisivo o cinematografico, fino ad arrivare alla creazione di veri e propri “mondi paralleli” caratterizzati da quella che Jenkins definisce intelligenza collettiva distribuita. La fortuna di alcuni reality quali Survivor, versione americana dell’isola dei famosi, si deve in gran parte all’opera delle comunità di fan che alla ricerca di informazioni sul possibile vincitore (Survivor viene registrato per intero prima della messa in onda) ingaggiano un duello con i produttori i quali a loro volta sono ben felici di sfruttare il fenomeno per massimizzare gli ascolti e fidelizzare gli spettatori. Tale atteggiamento aperto verso la condivisione delle informazioni potrebbe rivelare potenzialità interessanti, una volta che giungesse ad esprimersi in campi quali la politica o l’attivismo sociale, e Jenkins interpreta questo fenomeno come un allenamento al pensare collettivamente, abilità che poi consentirebbe peculiari sviluppi alle modalità di partecipazione al vivere sociale. Continua..

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SLAVE_AA: Umanità 1

SLAVE_AA: Umanità 1

di Blackjack

Come facciamo ad essere sempre, immancabilmente, così sicuri? Inamovibili come i nostri ideali: inchiodati al muro di cemento armato della nostra presunta normalità. Non continuate a leggere, fermatevi finché siete in tempo perché voglio farvi vomitare, riempirvi di incubi, demolire le vostre certezze. Le mie se sono già andate a ramengo da molti anni.

Ha un prezzo la dignità? Sì, come tutto e come sempre. Si può comperare e usare, la dignità, assieme alla persona che se la porta appresso. Ha un tariffario ed è sufficiente saperlo vedere.

SLAVE_AA ha 23 anni, 160 centimetri la statura, pesa 43 Kg. Il suo profilo riporta, dettagliatamente e senza alcun mistero, che ha un alto livello di sottomissione, una buona tolleranza al dolore, parla correttamente inglese, cinese e cantonese ed è disponibile per ben 96 diverse pratiche di sottomissione. Per la Società che la ‘affitta’ è solo una questione di prezzo: primi 3 giorni 4.500$, prima settimana 7.000$, primo mese 16.000$. Per finire in bellezza e se avete bisogno di sfogare a lungo i vostri peggiori istinti, solo 127.000$ per un anno intero: un vero affare.
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Edizioni Digitali Condivise (E.D.C.): i libri del Catalogo di XII


La condivisione è un aspetto fondamentale della filosofia di XII. Gli autori di XII condividono la loro esperienza, le loro idee e la loro passione sul Forum . Allo stesso modo, XII condivide con i lettori i suoi migliori racconti, generosi brani dei libri, i video e le opere multimediali nelle sezioni Storie e Download del sito . È una Condivisione Digitale .

La Condivisione Digitale consente la riproduzione e la diffusione a costo zero delle opere dell’ingegno. Questo permette a XII di realizzare un suo desiderio.

XII crede molto nella validità delle opere dei suoi autori, frutto di duro lavoro – loro e anche un po’ suo. Vorrebbe che tutti le leggessero: fosse per XII, tutti avrebbero in dono una copia. La farebbe trovare sul comodino o sulla scrivania, in modo discreto.
Grazie alla Condivisione Digitale, può farlo.
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Come la rete influenza gli acquisti

Come la rete influenza gli acquisti


Il web, secondo un rapporto di Pew, ha un ruolo importante nella determinazione delle scelte dei consumatori

MILANO – Negozi e vetrine online, eBay, siti come Kelkoo che danno la possibilità di ricercare prodotti e vedere chi offre il miglior prezzo in rete: sono solo alcune delle possibilità che internet offre a chi desidera fare un acquisto e pensa di rivolgersi al web per scegliere il prodotto o anche solo per farsi un’idea. Ma poi, in pratica, quanto è determinante la rete per le scelte degli internauti-consumatori? E soprattutto, è davvero il luogo dello shopping o piuttosto è solamente lo strumento che aiuta a prendere una decisione?

NON SOLO ONLINE – Secondo un rapporto pubblicato in questi giorni dal Pew Internet and American Society Project, il web è effettivamente di grande utilità nella determinazione delle scelte dei consumatori, i quali però non lo considerano un canale privilegiato e restano comunque attaccati ai negozi tradizionali. Lo studio mette in evidenza che per il 10% dei 2.400 consumatori americani intervistati da Pew le informazioni acquisite in rete sono più importanti rispetto a quelle raccolte tramite altri canali, e che è ancora molto alto il numero di chi ricerca online per poi acquistare offline.

QUALCHE DATO – In particolare, i dati raccolti rivelano che il 56% degli internauti interessati ad articoli musicali ha dichiarato di essersi rivolto al web per la ricerca del prodotto, ma che solo il 22% ha concluso l’affare online; inoltre, per quanto riguarda l’acquisizione di informazioni sull’articolo cui si è interessati, pare che televisione, radio, consigli di colleghi, parenti e amici valgano più delle informazioni reperibili in rete. Se si tratta di acquistare un telefonino, poi, il 39% dei consumatori lo cerca in rete e solo il 12% lo compra via web. In questo caso il consumatore acquisisce informazioni rivolgendosi a blog, leggendo le pagine web del produttore e consultando recensioni di altri utenti, ma poi si reca comunque presso i negozi specializzati per farsi consigliare.

Alessandra Carbonifonte Corriere della Sera.it

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Il 40% delle coppie italiane non fa sesso

In fuga sono soprattutto gli uomini, che preferiscono prostitute e incontri virtuali

Il 40% delle coppie italiane non fa sesso

Rapporto presentato in occasione del congresso dei sessuologi europei.
Calo del desiderio triplicato in dieci anni

Quaranta coppie italiane su cento non fanno l’amore. È il risultato di un rapporto sugli italiani a letto disegnato da sessuologi, ginecologi e andrologi che verrà presentato in occasione del IX Congresso della Federazione europea di Sessuologia che si apre a Roma domenica.
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In Italia i compiti si fanno su Yahoo

yah.jpgScoppia la polemica sul sito
delle risposte interattive
Usato per traduzioni e problemi.
Gli utenti: “E’ intasato”

In Italia i compiti
si fanno su Yahoo
Ma è rivolta:
“Andate a studiare”

di SARA FICOCELLI

Fonte: Repubblica.it

Una quindicina di anni fa, per correggere una versione di latino, si telefonava al compagno di classe più bravo, oggi le traduzioni dettate al telefono sono state surclassate dall’interattività del web e in particolare da uno strumento, “Yahoo Answer“, creato per rispondere alle domande degli utenti, anche a quelle più strane. Il sistema è facile: basta porre una domanda in rete e subito chi in quel momento è collegato risponde, cercando di fornire una soluzione e correggendo quelle sbagliate. Chi risponde più velocemente o in modo più esaustivo guadagna dei punti in più rispetto agli altri; viene persino segnalata la “miglior risposta”. Continua..

Carmen Kontur-Gronquist nuda, era il sindaco di Arlington in Oregon

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Carmen Kontur-Gronquist nuda
Era il sindaco di Arlington in Oregon
prima che si gridasse “Allo scandalo!”

Con l’avvento di Internet, entrato nelle case di ogni famiglia o quasi, gli esibizionisti si sono subito messi a nudo senza troppe cerimonie: in Rete è pieno di donne che si spogliano, di uomini che si spogliano e di scemi del villaggio che si spogliano. Non è una novità. Chi naviga in Rete non può fare a meno di scontrarsi con qualche imbarazzante nudo: muscoli flaccidi, vetusti ombelichi, tette al silicone, organi sessuali pelosi o depilati con e senza piercing. Se si naviga in Rete il rischio è anche quello d’incagliarsi in uno stomachevole nudo che proprio non era possibile prevedere d’incontrare sulla propria rotta.

I bei tempi sono finiti: se oggi vai in un parco, anche a tarda notte, non c’è nessuno che d’improvviso ti si pari davanti e apra l’impermeabile per mostrarti il suo grimaldello. I parchi non li frequenta più nessuno, né per gioco né per esibire la sua presunta dura virilità, figuriamoci per tenere un comizio politico fra zanzare mosche e cavallette. La figura dell’esibizionista è passata di moda, o meglio ha lasciato i parchi pubblici per trasferirsi in Rete. Le nonne oramai vivono di sospiri, di rimpianti e di notti in bianco, ricordando com’era bello quando i parchi pullulavano di maschi disposti a tutto pur di farsi vedere, foss’anche da una sola attempata signora più di là che di qua. Da quando gli esibizionisti si sono dati ad Internet, le nonne non sanno più come spendere il tempo che gli rimane da vivere: il Pc è strumento troppo difficile per loro che hanno imparato a stendere la pasta col matterello, dunque niente più matterelli e grimaldelli nei verdi parchi cittadini, oramai pronti ad accogliere prati d’erba di pura plastica, perché quella naturale non è più di moda e poi nessuno la vuole falciare, così si è pensato bene di sostituire Madre Natura con l’artificio, che non necessita d’alcuna cura, è sempre verde e quindi addio a quel sempreverde simbolo dei giardini in città che solo fino al qualche anno fa si pensava dovesse durare per l’eternità e oltre con l’aiuto del buon Dio. Continua..

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No al canone Rai sui computer

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No al canone Rai sui computer

Con lettere di sollecito dai toni quasi minatori la Rai dà la caccia ai cittadini che non pagano il canone Tv. Non solo, da un po’ di tempo, la missiva comprende una frase in cui si precisa che il canone andrebbe pagato anche per “personal computer, decoder digitali e altri apparecchi multimediali”. Questo perché il decreto del 1938 che istituisce il canone (allora solo per la radio) stabiliva che la tassa andava pagata su ogni “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni”. I consumatori e il mondo internet si ribellano all’idea di questa tassa assurda.

Firmate l’appello promosso da Repubblica.it senza pensarci su una sola volta.
E’ solo un consiglio.

clicca su No al canone Rai sui computer

copia e diffondi liberamente questa notizia
non esitare un solo istante…
anche il tuo computer è nel mirino Rai

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Pedofilia online, fermato anche un professore

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http://www.telefonoarcobaleno.org

Operazione Thai coordinata daslla procura di Siracusa: 110 indagati e 4 arresti

Pedofilia online, fermato anche un professore
Un docente universitario italiano rientrava da Bangkok
con video pedo-pornografici da lui girati in Thailandia

CATANIA – Quattro persone arrestate e 110 indagate: è il bilancio provvisorio di un’operazione di contrasto alla pedofilia online e al turismo sessuale denominata Thai e coordinata dalla Procura di Siracusa, che ha disposto 116 perquisizioni in diverse regioni italiane. Gli arrestati sono un funzionario di banca di 62 anni di Imperia, un operaio di Varese e un cinquantenne metalmeccanico di Brescia. Fermato anche un professore universitario italiano di 55 anni: gli investigatori del Nit lo hanno preso all’aeroporto di Fiumicino, dopo essere sceso da un aereo proveniente da Bangkok con video pedo-pornografici girati in Thailandia. Il professionista era uno dei protagonisti delle riprese.
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Un aiuto per Gramos: blogger e scrittori esordienti uniti su Lulu.com

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Un aiuto per Gramos:

blogger e scrittori esordienti

uniti su Lulu.com

Attraverso il libro “Le fiabe di Gramos”, blogger e scrittori esordienti si sono uniti per aiutare Gramos Gashi, affetto da una grave malattia metabolica, con la collaborazione di Sos Infanzia nel mondo ONLUS e i City Angels.

Gramos Gashi ha 12 anni, è nato in Kosovo ed è affetto da una grave malattia metabolica, la tirosinemia. I costi per sostenere la sua vita sono veramente alti, ed è per questo motivo che il popolo di Internet si è mosso in maniera massiccia, grazie alla collaborazione tra SOS Infanzia nel Mondo ONLUS e i City Angels di Roma.

La raccolta fondi, nata sfruttando i blog e i siti, insieme ad un concorso letterario al quale hanno partecipato più di 80 persone, ha dato vita al libro “Le fiabe di Gramos”, disponibile su Lulu.com all’indirizzo https://www.lulu.com/content/1423738.

Gramos è attualmente in cura presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

segnalazione di Luigi Milani

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Heath Ledger ucciso dal Joker! La tesi dei blogger…

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Heath Ledger ucciso dal Joker!

Spunta una tesi a dir poco bizzarra a proposito dell’improvvisa morte del famoso attore Heath Ledger. Secondo alcuni blog, l’attore australiano, appena 28enne, sarebbe stato ucciso dal suo ultimo personaggio, dal Joker. La tesi è stata anche suffragata da alcuni critici cinematografici piuttosto conosciuti. Tuttavia la tesi che Heath Ledger sia stato ucciso dal Joker è a dir poco assurda, puzza di zolfo sì, ma per una sola ragione, quella di promuovere “The Dark Knight”, di farne un film maledetto a tutti i costi, di conferirgli quest’aura, al fine di attirare il maggior numero possibile di persone ai botteghini.

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Fibra, elettricità, wi-fi e satellite

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Dai cavi ottici che passano per le fogne di alcune città britanniche
alle sperimentazioni senza fili e nello spazio. Nel segno della velocità

Fibra, elettricità, wi-fi e satellite
Tutte le strade della banda larga

di ALESSANDRO LONGO

LA BANDA larga cerca di sperimentare nuove vie per raggiungere l’utente e diffondersi. A volte persino con idee originali, come quella avuta da un operatore britannico che ha annunciato di voler cablare la fibra ottica attraverso le fognature in alcune città.
Perché si arriva a tali acrobazie di fantasia, per la fame di fibra? Il punto è che la fibra resta ancora il modo migliore per trasportare tanta banda larga. Ma è anche un modo molto costoso, perché per mettere nuova fibra bisogna scavare. Usare le fogne può essere un’alternativa agli scavi, ma è tutta da verificare: la manodopera nelle fogne è costosa e non è che i cavi possano essere posati a terra con incuranza; devono essere fissati solidamente.

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