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Minzolini il “direttorissimo” di Berlusconi. Nuovo scandalo e inchiesta per il premier

Minzolini il “direttorissimo”
di Berlusconi. Nuovo scandalo
e inchiesta per il premier

a cura di Iannozzi Giuseppe

Il Fatto Quotidiano parla di Silvio Berlusconi, del direttore del Tg1 Augusto Minzolini e del commissario dell’Authority Giancarlo Innocenzi: tutt’e tre sarebbero indagati dal pm Michele Ruggiero. Per tutt’e tre l’accusa è di concussione. Si parla di presunte pressioni del premier affinché si arrivasse alla chiusura di Annozero. Il Fatto parla di alcune intercettazioni della Guardia di Finanza di Bari dove Berlusconi si sfogherebbe con Berlusconi e MinzoliniMinzolini, chiamandolo “direttorissimo”. Secondo Il Fatto il premier al telefono avrebbe fatto pressioni affinché Annozero, Ballarò e Parla con me, tre trasmissioni fortemente odiate dal Cavaliere, chiudessero i battenti. Minzolini nelle intercettazioni rassicurerebbe Berlusconi su alcuni servizi del Tg1.

Antonio Di Pietro dell’Italia dei Valori: “Abbiamo presentato un’interrogazione urgente rivolta al premier per chiedergli con quale diritto si è arrogato il potere di condizionare un organo di controllo come l’Agcom chiedendo la chiusura di Annozero. Il responsabile dell’Agcom Innocenzi deve dimettersi ed essere cacciato a calci nel sedere, così come il direttore del Tg1 Minzolini”. In una nota il presidente dei deputati Idv, Massimo Donadi: “Le pressioni di Berlusconi sull’Agcom sono la prova che siamo al regime, al fascismo mediatico. Le forze democratiche di questo Paese devono reagire con durezza e determinazione a questo tentativo di piegare l’opinione pubblica con una finta informazione”.
Il presidente del Pd Rosy Bindi: “Solo nell’Italia prigioniera dell’invasivo conflitto d’interessi di Berlusconi si può leggere una storia come quella che ha raccontato Il Fatto quotidiano. Si conosceva l’insofferenza del premier al pluralismo delle idee e alla libera informazione. Ne abbiamo visti tanti frutti amari, dall’editto bulgaro fino all’ultimo blitz sulla ‘impar condicio’. Stavolta emerge la vergogna di pesanti e plateali condizionamenti condotti in prima persona dal capo del governo, proprietario della più importante azienda privata di comunicazione del Paese, a danno di trasmissioni del servizio pubblico come Annozero. Anche così si delegittimano le istituzioni. E’ intollerabile servirsi di chi dovrebbe svolgere una funzione terza, di vigilanza sull’equilibrio e la correttezza del sistema delle comunicazioni, per mettere la mordacchia all’informazione più scomoda e più seguita delle reti Rai”.
Minzolini fa il sordo: “Non so di cosa si parla, non ho ricevuto nessun avviso di garanzia. E quale è il reato? Berlusconi? Mi avrà telefonato due o tre volte, non di più. E comunque quanto Casini e gli altri… Siamo alla follia, credo di essere la persona più cristallina del mondo, quello che penso lo dico in tv”. Il commissario dell’Autorità per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi irato avrebbe già dato istruzioni “all’avvocato Marcello Melandri per predisporre denunce e querele necessarie a tutelare la verità dei fatti e la mia onorabilità”. Sempre Innocenzi sottolinea “l’illiceità della pubblicazione delle intercettazioni che lo riguardano”.
Il Presidente dell’Agcom, Corrado Calabrò, in una nota dichiara che “l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è indipendente e autonoma e non ha mai esercitato censura preventiva. In tutte le occasioni nelle quali è stata chiamata in causa, a vario titolo, l’Agcom ha sempre risposto in modo univoco: ‘L’Autorità non esercita censure preventive perché contrarie all’art. 21 della Costituzione, rispetta la libertà dei giornalisti, tutela il pluralismo dell’informazione’. L’Autorità parla attraverso i propri atti; e questi atti dimostrano inequivocabilmente la sua indipendenza e autonomia di giudizio. Anche in relazione alle regole da osservare nel periodo elettorale in materia d’informazione e di comunicazione politica l’Autorità non ha mancato di dare nelle sedi competenti il suo istituzionale contributo al chiarimento dei termini della questione”.
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La Russa le suona a Carlomagno free lance

La Russa le suona
a Carlomagno free lance

a cura di Iannozzi Giuseppe

Presso la sede del Pdl, in via dell’Umiltà, durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio sul caos liste, Rocco Carlomagno ha chiesto di poter parlare ed ha criticato l’operato del governo.
I collaboratori di Berlusconi hanno detto che “non si tratta di un giornalista”.
“Sono un free lance”, ha subito ribattuto Carlomagno.
La Russa interviene: “Lei non è iscritto a nessun albo”.

Rocco Carlomagno è in realtà un freelance e un attivista politico. Ieri aveva la tessera del Pd, oggi simpatizza con il Popolo Viola.

Ignazio La RussaBerlusconi ha sbottato: “Lei si deve vergognare, lei è un villano. Questa è una conferenza stampa per i giornalisti e non per gli individui come lei… noi non ci saremmo mai permessi di andare a disturbare la conferenza stampa dell’altra parte politica. In questo sta la differenza con la sinistra. Le sarà chiesto di rilasciare le sue generalità affinché il capo della Protezione Civile possa denunciarlo”.
Berlusconi ha poi insultato l’uomo: “Capisco perché lei è cosi… perché tutte le mattine quando va a pettinarsi davanti allo specchio si vede…”. La Russa ha avvicinato per la seconda volta l’uomo che continuava a rivolgersi a Berlusconi e gli ha poggiato la mano sulla testa, al che Carlomagno gli ha urlato: “Lei è un picchiatore fascista”. Il coordinatore del Pdl Denis Verdini si è avvicinato ha detto: “Allontanate La Russa”.

Carlomagno è stato sbattuto fuori dalla security mentre quelli del Pdl gli gridavano contro “buffone, buffone”. Carlomagno ha annunciato che denuncerà La Russa per aggressione, tesi sostenuta anche dall’agenzia francese AFP, che titola il lancio sulla conferenza stampa odierna: “Un giornalista malmenato dal ministro della Difesa” (Italie: un journaliste malmené par le ministre de la Défense, ndr). “Il ministro La Russa mi ha dato due pugni nello sterno. Del resto lui era un picchiatore”, ha detto Carlomagno intervenendo telefonicamente a Un giorno da pecora, il programma di Radio2 condotto da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro: “Verdini mi ha pregato di non querelare La Russa e mi ha detto ‘facciamo che la cosa finisce qui’”.

“Mi chiamo Rocco Carlomagno e querelerò il ministro Ignazio La Russa per aggressione perché la libertà di stampa si difende anche così… Quando La Russa si è accorto che volevo fare domande diverse da quelle preconfezionate fatte fino a quel momento ha cercato di chiudermi la bocca, è venuto subito a sedersi vicino a me per impedirmi di parlare e ha alzato le mani su di me. Il ministro La Russa mi ha dato due pugni nello sterno. Del resto lui era un picchiatore”.
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I Berlusconidi, tipici esemplari del Popolo delle Libertà

I Berlusconidi, tipici esemplari
del Popolo delle Libertà

I Berlusconidi, tipici esemplari del Popolo delle Libertà, riconoscibili dal naso lungo lungo,  vanno avanti a colpi di menzogne mediatiche. Mills sarebbe stato assolto. Sbagliato. Ma così recitano il Tg1 e i vari quotIndiani lecchini.  Allora facciamo un pò d’ordine chiarendo  i precedenti cardine di questo premeditato epilogo processuale. Nel merito, cioè nei fatti, Mills è stato ritenuto colpevole del reato di corruzione e infatti condannato a risarcire i danni alla Presidenza del Consiglio che, ironia della sorte,  è ora rappresentata da Berlusconi, ma allora  da Prodi.  Nella forma, cioè per norma giuridica, invece, il processo è stato chiuso per avvenuta prescrizione. Non perchè il fatto non sussiste. E’ chiara la differenza? Ma perchè è andata così? Guardate prima le date della carriera politica del premier:

Da uomo politico siede alla Camera dei Deputati dal 1994, anno della sua prima elezione. Ha ottenuto quattro mandati da presidente del Consiglio: il primo nella XII legislatura (1994), due consecutivi nella XIV (2001-2005 e 2005-2006); infine, l’attuale, nella XVI (2008). Complessivamente Silvio Berlusconi detiene il record di durata in carica come capo di governo dell’Italia repubblicana e ha presieduto il gabinetto di governo più longevo della Repubblica Italiana (Berlusconi II). Silvio Berlusconi è stato imputato in oltre venti procedimenti giudiziari, nessuno dei quali si è concluso con una sentenza definitiva di condanna, per via di assoluzioni, prescrizioni e depenalizzazioni del reato.

Punto primo: consideriamo l’anno in cui è stata modificata la Legge sulla prescrizione, ex Cirelli. Anno 2005. E chi era in carica in quel periodo? Ma sempre lui: il prestigiatore delle colombelle diddielle. In pratica questa legge va ad accorciare i tempi, nel caso specifico del reato per  corruzione, da 15 a 10 anni. Ma toh, ma guarda un pò!  I processi Fininvest-Gdf e All Iberian erano per caso antecedenti quella data? Ma certo che sì.  Anche se la Menzogna in personam ha spacciato ben altro:
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Morgan da Santoro con Celentano finalmente canta la sua canzone in Rai

Morgan da Santoro con Celentano
finalmente canta la sua canzone in Rai

di Iannozzi Giuseppe

Celentano, Adriano Celentano telefona in diretta ad Annozero e prende le difese di Morgan: “Prima di tutto complimenti per la trasmissione, meglio dei Raccomandati. Certo che è una serata pacata. Forse la droga calma un po’. Dopo che Filiberto ha partecipato a Sanremo è chiaro che per essere ammessi al Festival non c’è bisogno di essere dei cantanti. Quindi ci possono andare tutti, tranne quelli che fumano e ovviamente anche i tabaccai. Le sigarette fanno venire il cancro, ma anche le polveri sottili. Così ho saputo, voci di corridoio, che l’anno prossimo al Festival non ci sarà nessuno. Anzi Masi (Mauro, direttore generale della Rai, ndr) e Mazza (Mauro, direttore di Raiuno, ndr) preparano un decreto: esclusi tutti quelli che hanno l’automobile… Con Morgan la Rai è stata anche troppo buona. Credevo che lo fucilassero. Bisogna fare una distinzione fra ciò che fa bene e ciò che fa male. Ma non c’è nulla che faccia bene. Allora cerchiamo il male minore. Uniamoci tutti, politici, uomini di spettacolo, veline e Pupo. Siamo tutti colpevoli. E Sanremo non si farà più».
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Nicole Minetti nuova velina per il governo di Berlusconi

Nicole Minetti nuova velina
per il governo di Berlusconi

di Iannozzi Giuseppe

“Mi aspettavo le critiche e le strumentalizzazioni, anche se mi sembrano francamente esagerate”. La Minetti, nuova velina portata in politica da Berlusconi, fa finta di tenere la calma e di non essere preoccupata: “Ho il mio curriculum, mi sono preparata e credo di essere adeguata al ruolo che potrei andare a ricoprire. Sono consapevole di essere giovane e di avere ancora molto da imparare. Ma non mi piacciono i giudizi affrettati e credo che le persone vadano misurate sul campo.” Ma così sicura di sé non lo è e difatti accampa richieste impossibili: “Potreste smettere di pubblicare le foto di quando ho lavorato in tivù? E’ stata una parentesi che mi è servita per pagarmi gli studi e non gravare sulla mia famiglia. Ma il mio mestiere è un altro”. Il passato non lo si cancella con un colpo di spugna né si può pensare che una parte della propria vita sia stata una parentesi insignificante. E’ dunque grave che la Minetti avanzi richieste impossibili, equiparabili a una censura preventiva. Se l’igienista dentale, 25nne, domani dovesse entrare in politica sul serio – e nessuno dubita che così sarà avendo dietro di sé il premier in prima persona con un sorriso a 32 denti -, che farà? Nicole Minetti è stata showgirl a Scorie e ballerina a Colorado Cafè, e anche volendo non possiamo davvero dimenticarci i suoi balletti piccanti provocanti ammiccanti.
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Bersani nel 1966 spalava il fango a Firenze, ma di Bertolaso nessuna notizia

Bersani angelo del fango nel 66 a Firenze,

Bertolaso invece coccolato dall’editoriale di Minzolini

di Iannozzi Giuseppe

1966: a Firenze ci fu l’alluvione. 44 anni fa il giovanissimo Pier Luigi Bersani è uno dei tanti volontari a spalare in mezzo al fango. I giovani idealisti di allora vennero poi ribattezzati “angeli del fango”.

Oggi 19 febbraio 2010, dopo l’attacco di Bertolaso, che nel corso di un’intervista apparsa sulla berlusconiana rivista Panorama sputa senza ritegno alcuno contro Bersani in questi termini, “se arriva un terremoto chi spala? Bersani?”, oggi, con signorile pacatezza, Bersani replica al capo della Protezione Civile: “A Bertolaso consiglierei un po’ più di umiltà, meno arroganza e di volare un po’ più basso, perché con me capita male: io a quindici anni spalavo a Firenze, non so lui cosa facesse”. E su Flickr mette online la foto che qualcuno gli scattò 44 anni fa. Un giovane, uno dei tanti volontari, in mezzo al fango e a tanti altri come lui, tutti volenterosi, tutti desiderosi di aiutare la gente, Firenze, con i fatti e non con le parole. Grazie a quei ragazzi che nel 1966 s’immersero nel fango, oggi Firenze ha ancora le sue opere d’arte e i suoi libri, che altrimenti sarebbero andati perduti per sempre.
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Processo breve. La giustizia nelle mani di Berlusconi

Processo breve

La giustizia nelle mani di Berlusconi

di Maria Luisa Brandi

Ghedini, con una mano accorcia e con l’altra allunga. E’ questa l’evidente manovra di un avvocato/ministro lecchino che da una parte smonta e dall’altra monta. Non è facile da capire. Basta guardare cosa è successo al ProCesso Mediaset. L’avvocato del Perseguitato chiede l’interrogatorio dei testi dell’accusa quando i PM avevano già deciso di non ascoltarli per ragionevoli questioni di tempo. Le stesse identiche motivazioni per cui hanno scritto il Ddl sul ProCesso breve. Accorciare i tempi. E lui, da buon servetto, che fa per Silvietto? Tenta tutte le vie per allungare il brodo, mentre il Senato approva il decreto.  Alla faccia dell’onestà intellettuale. Roba da far rizzare i peli in testa anche ad un calvo. Ma i sostenitori dell’Illibato, no. Loro sono accecati e parlano senza alcuna cognizione: Viva la riforma giudiziaria!
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Craxi in Senato diventa un santo. Il miracolo di Napolitano e Berlusconi

Craxi in Senato diventa un santo
Il miracolo di Napolitano e Berlusconi

a cura di Iannozzi Giuseppe

«Craxi era un uomo che sapeva decidere e con il suo governo, eccezionale già per la sua durata, dal 1983 al 1987, seppe restituire centralità e autorevolezza a Palazzo Chigi. Ruppe le gabbie del consociativismo. Il famoso decreto di S. Valentino del 14 febbraio 1984 aprì la via a una vera politica dei redditi. Gli anni trascorsi ci consentono un giudizio storico più sereno e obiettivo. A ciascuno di noi il compito di riflettere su Craxi e su una stagione drammatica. Per lui non ci furono sconti, ha pagato più di ogni altro colpe che erano dell’intero sistema politico dell’epoca. Fu una vittima sacrificale». Così il presidente del Senato Renato Schifani. Ma ce n’è ancora, purtroppo per noi: «Craxi per la sua cultura non concepiva la politica al di fuori dei partiti e, pur avendo più di ogni altro compreso le fragilità e la necessità di una riforma del sistema, ad esso rimase fino all’ultimo fedele… quel famoso intervento pronunciato da Craxi il 2 luglio 1992 alla Camera fu un forte richiamo alla responsabilità collettiva di tutti gli attori del sistema politico di allora di fronte alla crisi morale, istituzionale ed economica che toccava in quei giorni il suo momento più alto. Una crisi legata anche a fenomeni diffusi di corruzione della vita pubblica e che, come si vide negli anni seguenti, chiuse l’esperienza della “Repubblica dei partiti”, segnandone la fine. Una crisi che vide offerta, da un ceto politico intimorito ed esausto, come “vittima sacrificale”, la figura dello statista che qui oggi ricordiamo. E da qui l’aggressione (non solo morale), il processo, la condanna, la forte determinazione a trascorrere gli ultimi anni di vita all’estero e la morte che lo colse in terra straniera. Ritengo che gli anni trascorsi ci consentano di esprimere oggi quel giudizio storico più sereno e obiettivo che quei momenti drammatici ormai lontani non consentirono di dare.
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Il leghista Grimoldi invoca la censura sul diario di Anna Frank

Il leghista Grimoldi invoca la censura
sul diario di Anna Frank

di Iannozzi Giuseppe

Scandaloso il deputato leghista Paolo Grimoldi che vorrebbe cucire la bocca alle pagine de Il diario di Anna Frank. Ha presentato addirittura una interpellanza a Mariastella Gelmini, attuale ministro dell’istruzione che non gode di certo dell’appoggio di insegnanti, opinione pubblica e studenti.
Il leghista Grimoldi ha chiesto la censura de Il diario di Anna Frank, perché a suo giudizio il libro turberebbe gli studenti. Per il leghista “vi è un passo nel quale Anna Frank descrive in modo minuzioso e approfondito le proprie parti intime e la descrizione è talmente dettagliata da suscitare inevitabilmente turbamento in bambini della scuola elementare”. Il passo incriminato dal deputato del Carroccio è presente nella lettera datata 24 marzo 1944, alla pagina 220 dell’edizione italiana Einaudi a cura di Frediano Sessi. Il leghista dice che “non è inerente al programma di storia che la classe sta trattando”.

Anna FrankClaudio Redaelli, dirigente vicario dell’istituto la Lina Mandelli di Usmate Velate (Monza-Brianza), ha così replicato: “Credo che il ministro dell’Istruzione abbia cose più importanti di cui occuparsi.” Redaelli ha anche evidenziato che “le pagine a cui si riferisce il deputato sono descrizioni in termini talmente ingenui, come logico attendersi da una dodicenne degli anni Quaranta, da non destare, soprattutto se mediata dall’intervento dell’insegnante, particolare turbamento in bambini del ventunesimo secolo che in tivù vedono e sentono di peggio”.
Sindaco incredulo. E l’assessore all’Istruzione, Marilena Riva: “Commenterò solo dopo aver verificato con la scuola quanto accaduto. L’insegnante non doveva certo chiedere la nostra autorizzazione per la lettura del diario, che è un testo da anni in vendita e disponibile presso tutte le biblioteche per ragazzi. La docente avrà fatto di tutto per guidare i bambini nella lettura”.
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La Palma di Merda 2009 ai peggiori scrittori italiani

La Top 10 dei peggiori scrittori italiani del 2009

La Palma di Merda

a cura di Iannozzi Giuseppe

E’ tempo di classifiche. Di bilanci. Un anno di uscite editoriali, tra inutilità e vergogna.

Al primo posto Tiziano Scarpa si aggiudica la palma di peggior scrittore italiano.
Al secondo posto, il collettivo Wu Ming, mentre al terzo Giulio Mozzi.

Ai primi tre classificati va l’ambita PALMA DI MERDA che possono copiare ed incollare sul proprio blog/sito personale.

PALMA DI MERDA 20091. Tiziano Scarpa – Stabat Mater, Einaudi

2. Giulio Mozzi – Sono l’ultimo a scendere e altre storie credibili, Mondadori

3. Wu Ming – Altai, Einaudi

4. Giuseppe Culicchia – Brucia la città, Mondadori

5. Walter Veltroni – Noi, Rizzoli

6. Alessandro Baricco – Emmaus, Feltrinelli

7. Giuseppe Genna – Le teste, Mondadori

8. Antonio Scurati – Il bambino che sognava la fine del mondo, Rizzoli

9. Lorenza Ghinelli – Il divoratore, Il Foglio Letterario

10. Simona Vinci – Nel bianco, Rizzoli

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La Mussolini contro gli autori della bufala a luci rosse

La Mussolini intenderebbe svergognare
gli autori della bufala a luci rosse

a cura di Iannozzi Giuseppe

Una storia senza fine quella che vede travolta in un presunto scandalo a luci rosse Alessandra Mussolini. In una intervista a La Stampa, la Mussolini dichiara: “Adesso voglio svergognare chi sta dietro a tutta questa vicenda. Aspettate e si vedrà”. La Mussolini specifica inoltre di ”avere sospetti” ma di “non poter fare nomi”.
Con Roberto Fiore, nell’intervista, la Mussolini assicura che “abbiamo fatto campagna elettorale insieme”. Tutto il resto è “assurdo”.
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Morire oggi. Malasanità e impunibilità, scandalo italiano

Morire oggi. Malasanità e impunibilità
Scandalo italiano

di Iannozzi Giuseppe

Morire.

Si muore oggi, in maniera tragica. Assurda. Da un momento all’altro.

croce rossa

Si muore non ostante venga da più parti detto che il Sistema Sanitario italiano sia uno dei migliori al mondo. Ma il prezzo di questa supposta verità è che sempre più pazienti rendono l’anima a Dio proprio in quelle strutture sanitarie, che dovrebbero garantire al cittadino assistenza e cure. Reductio ad absurdum, più si va avanti e più facile è che si incorra in un grossolano errore di medici e paramedici. Non è difficile rendersi conto di questa tragica realtà: errori di valutazione da parte dei medici, ahinoi, sono all’ordine del giorno, errori che pare stiano diventando la regola. C’è da augurarsi che mai si debba ricorrere alle cure dei medici italiani, perché il serio rischio è di essere ospedalizzati per una banalità ed uscire poco dopo dall’ospedale in posizione orizzontale coperti soltanto da un triste lenzuolo bianco.
Si muore e si muore con una facilità che ha dell’assurdo.
Ci troviamo di fronte a strutture sanitarie che sì, forse sono all’avanguardia, ma dove il personale medico è ignorante: pur avendo i mezzi per curare od evidenziare una particolare patologia, per colpa della sua ignoranza – e della mancata formazione che lo Stato italiano avrebbe dovuto fornirgli -, non è in alcun modo capace di far fronte a situazioni di emergenza né a diagnosticare patologie e disturbi comuni. Gli errori di valutazione in cui incorrono medici e chirurghi dimostrano, senz’ombra di dubbio, che in Italia morire per colpa dell’ignoranza e dell’incapacità altrui è più che mai facile.
E’ un inutile vantarsi quello di portare all’attenzione dell’opinione pubblica che in Italia la sanità gode di mezzi diagnostici all’avanguardia quando questi non vengono utilizzati, ma abbandonati a sé in qualche dimenticata ala di ospedale. E’ bastardo business quello di acquistare strumenti diagnostici dalle multinazionali se poi questi nessuno è in grado di utilizzarli. I baroni della medicina, o sédicenti tali, se ne lavano le mani: il tempo che spendono nelle strutture sanitarie pubbliche è esiguo, non seguono i propri pazienti, li lasciano nelle mani di dottorini inesperti, probabilmente degli inetti la cui laurea è stata comprata.

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Boffo- Feltri, nuovo scandalo made in Italy

Giuda,  travestito da Ponzio Pilato, con la corona di Erode in testa

a cura di Maria Luisa Brandi


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C’è sempre uno scopo quando un Potere decide di attaccare un suo alleato. E che sia in atto una sporca guerra di poteri, mi sembra evidente. Gli schieramenti politici fanno voltagabbana: i sinistri ora difendono la Chiesa, i destri l’affossano. Questi italiani, in tonaca o in doppiopetto, con la loro camaleontica capacità di seguire le correnti che più fanno comodo, ora smentendo, ora accusando, ora criticando l’una o l’altra sponda, sembrano tanti Giuda travestiti da Ponzio Pilato, con la corona di Erode in testa.

A seconda della occasione cambiano abito di scena. Continua..

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La polenta di Umberto Bossi e la taumaturgia di Famiglia Cristiana – riedit

La polenta di Umberto Bossi
e la taumaturgia di Famiglia Cristiana

di Iannozzi Giuseppe

Famiglia Cristiana punta l’indice contro la legge sulla sicurezza voluta e promulgata dal governo Berlusconi. La denuncia è: “Ironia della sorte è toccato a Verona, la città di Romeo e Giulietta, aprire le danze”. Si legge nell’editoriale paolino delle “proposte bislacche” della Lega, che oramai “si susseguono al ritmo di una al giorno”. I paolini, sotto la direzione del taumaturgo Don Sciortino, scrivono: “Quanto alla legge sulla sicurezza, che per le nozze miste sembra scritta da don Rodrigo (ma chiedere a un politico leghista di leggere i Promessi Sposi del gran lombardo Alessandro Manzoni è chiedere troppo), essa sarà probabilmente spazzata via da una sentenza della consulta non appena qualcuno la impugnerà. Nel frattempo, la Lega avrà già conquistato le poltrone di governatore nelle regioni del Nord alle amministrative. Che importa se si sarà rivelata un’inutile grida? Al massimo qualche centinaio di migliaia di extracomunitari avranno dovuto rinunciare al loro sogno di sposarsi e metter su famiglia.
Una proposta di legge simile, in Francia, è stata bocciata dal Tribunale costituzionale. Invece a Verona e in Italia le nozze non s’hanno da fare. Con buona pace di quelle centinaia di migliaia di stranieri clandestini, badanti comprese, che non hanno il diritto d’innamorarsi, amarsi e creare una famiglia fondata sul matrimonio e protetta giuridicamente. In spregio a un diritto fondamentale della persona, sancito dalla Costituzione (agli articoli 29 e 30), dalle leggi dell’unione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da quel diritto naturale e universale che muove il mondo e che è alla base del Vangelo: l’amore. Dimenticando i veri problemi del paese, le proposte bislacche si susseguono al ritmo di una al giorno dai presidi e professori autoctoni al dialetto a scuola (ideale per formare cittadini europei), alle gabbie salariali, ai giudici eletti dal popolo fino ai sottotitoli in dialetto delle fiction e al cambio dell’inno nazionale”.
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Abba, Abdul Guibre, ammazzato a sprangate. Per gli assassini 15 anni di carcere appena.

Abdul Guibre “Abba” lo hanno ammazzato
Fausto e Daniele Cristofoli, padre e figlio
Per i due assassini 15 anni di carcere
Ma meritavano l’ergastolo senza se e ma

di Iannozzi Giuseppe

Abba, AbdulQuanto vale la vita di un ragazzo di 19 anni? una vita spezzata a suon di calci pugni e sprangate? Appena 15 anni di carcere. Abba lo hanno ammazzato Fausto e Daniele Cristofoli, due baristi, padre e figlio di 51 e 31 anni. Lo hanno ammazzato con cieca furia, a colpi di spranga, perché aveva rubato un misero pacchetto di biscotti. La vita del 19enne Abdul Guibre si è arrestata il 14 settembre 2008 in via Zuretti, a Milano, sotto i colpi incessanti di spranga di due assassini. Oggi Fausto e Daniele Cristofoli prendono 15 anni di galera, che si sospetta verranno presto dimezzati, come spesso accade in simili casi qui in Italia, dove legge e giustizia valgono meno di due baiocchi bucati. I due sono stati condannati per concorso in omicidio volontario aggravato da motivi abbietti e futili. Il pm Roberta Brera aveva chiesto per entrambi 16 anni e 8 mesi. Il processo si è svolto con rito abbreviato – che dà diritto allo sconto di un terzo della pena, che per questo reato va dai 21 ai 24 anni – davanti al gup Nicola Clivio, che ha accolto l’impianto accusatorio del pm e ha concesso ai due baristi soltanto le attenuanti generiche e un piccolo sconto, oltre a quello previsto dal rito abbreviato, per il buon atteggiamento processuale e l’offerta di risarcimento, peraltro rifiutata dai familiari di Abba.

«E’ stata fatta giustizia, ma solo in parte, perché la pena poteva e doveva essere più alta – ha detto Hassane Guibre, padre del giovane ucciso -. Dei soldi non mi importa, non penso al risarcimento che non mi restituisce mio figlio, ma al mio dolore». Il giudice aveva fissato un risarcimento pari a 100mila Euro per i genitori di Abdul (detto Abba), cittadino italiano figlio di immigrati del Burkina Faso, e di 25mila euro per ognuna delle sorelle. La famiglia di Abdul ha rifiutato la magra offerta, che non restituisce la vita a nessuno. In ogni caso i legali della famiglia Guibre hanna chiesto 900mila Euro di risarcimento.

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Un caso di censura in rete

Un caso di censura in rete

di Iannozzi Giuseppe

Che la censura sarebbe presto approdata in rete lo si sapeva. In verità la censura, ben prima dell’iniqua e anticostituzionale legge del governo Berlusconi, è stata portata avanti tanto da chi si dichiara di destra quanto da chi si dice di sinistra. Non sorprende dunque, non poi troppo, che ibs.it internet bookshoop abbia sposato la causa dell’oscurantismo. Va bene che i commenti offensivi e scevri di qualsivoglia barlume di seria critica non vengano fatti passare. Ma non va affatto bene che non vengano fatto passare quei commenti che, con cognizione di causa, esprimono un giudizio negativo su di un libro, o un autore.

Giorni or sono inviai un giudizio negativo sull’ultima operazione commerciale portata avanti da Mondadori e Roberto Saviano con “La bellezza e l’inferno”. Purtroppo o per fortuna amo firmarmi sempre con il mio nome reale, senza tentare di nascondermi dietro un dito perché non sono né un pervertito né un vigliacco, ed ecco così che ibs.it ha pensato bene di cassare il mio commento su il non-libro di Saviano.

Avevo già denunciato in “Saviano come Pinocchio” e “Saviano: pubblicità ingannevole per La bellezza e l’inferno” la barbara operazione commerciale che è, a mio avviso, “La bellezza e l’inferno”. Riporto qui i passi essenziali di questi miei due interventi:

«Non posso/possiamo considerare “La bellezza e l’inferno” un libro perché tale non è.

E’ invece una raccolta di articoli apparsi tra il 2004 e il 2009 su diversi giornali (perlopiù La Repubblica e l’Espresso), ripresi più e più volte da diversi blog, ribattuti fino alla noia, nel riuscito tentativo di portare in alto “Gomorra”, libro-inchiesta che comunque non ritengo meritevole per ragioni che ho più volte reiterato e spiegato in maniera non chiara ma chiarissima.

Oggi Saviano, o Mondadori mi propongono una raccolta di articoli che conosco più delle mie tasche e che in quattro anni sono stati così tante volte letti e discussi sui giornali, per non dire poi in Rete, che davvero non si capisce con quale faccia editore e autore spacciano questa raccolta inutile di articoletti per “un nuovo libro”. Siamo di fronte all’ennesimo caso di malaeditoria, una pubblicazione il cui scopo è solo quello di ingrassare le tasche di Roberto Saviano e dell’editore, che è evidentemente di destra e che detta legge e che guarda al profitto prima d’ogn’altra cosa.

Io punto il dito contro il sistema editoriale ma l’autore, e lo sottolineo, ha la sua gravissima parte di colpa: se Saviano fosse stato corretto, in primis, subitissimo avrebbe dovuto dare una bibliografia estesa dei testi compulsati per scrivere quella parte di non-fiction che è in “Gomorra”. Non ha mai detto un’acca. Non ha mai accennato al fatto, nonostante gli sia stato fatto notare più volte. Non dicendo nulla a tal riguardo si è “inglobato” nella politica e nel business del sistema editoriale. E’ evidente che è colpevole quanto, se non di più, di quel sistema editoriale che lo pubblica per fare soldi e non denuncia.

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Morire sotto gli occhi degli indifferenti. Accade a Napoli

Petru Birlandeanedu, giovane rom, muore sotto gli occhi della moglie. La sua colpa, nessuna. Colpito a morte per errore dalla camorra. Nessuno muove un solo dito per prestare soccorso all’uomo a terra.

di Giuseppe Iannnozzi

Muore sotto gli occhi indifferenti della gente.
Nessuno alza un dito.
I sicari della camorra sparano e colpiscono un rom, innocente, che si trovava nel quartiere napoletano per puro caso.
Nessuno, nessuno, nessuno ha fatto niente per Petru Birlandeanedu.
Tutti sono passati avanti incuranti del giovane rom morente a terra.
Nessuno ha sentito le urla disperate della compagna che invano ha cercato di chiedere aiuto.
Petru Birlandeanedu è morto sotto i suoi occhi.
La sparatoria alla fermata del treno di Montesanto sono state registrate dalle telecamere a circuito chiuso della ferrovia Cumana.
Continua..

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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura

Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera

L’emendamento
sulle intercettazioni approvato

(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)

Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)

Ddl Camera 1415-A – Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».

7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».

17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».

20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all’articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;

f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.
1. 1000. Governo.

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De André canta De André. Per la prima volta Cristiano canta le canzoni del padre in chiave jazz

De André canta De André
Al via il tour estivo insieme a Cristiano

di Iannozzi Giuseppe

Cristiano De André, anche lui cantautore, figlio di Fabrizio, in questa estate che promette d’essere fin troppo calda arriverà con una proposta musicale/poetica che non si può non salutare con il più grande entusiasmo: Cristiano De André canterà le canzoni di Fabrizio. Chi meglio di lui potrebbe reinterpretare e portare di nuovo sul palco la poetica anarchia di Faber? Nessun altro. Se c’è una persona al mondo, quella è proprio e soltanto Cristiano De André.

Nella splendida Reggia di Venaria Reale, a Torino, il 30 giugno nei Giardini Juvarriani tra rose rare ed echi di altri tempi forse più nobili forse più barbari, Cristiano tornerà sul palco. Cristiano De André, oltre che cantautore, è un valente polistrumentista come pochi in Italia e non solo. Cristiano suona praticamente di tutto: dalla chitarra al bouzouki, dal violino al pianoforte e tastiere. Lo spettacolo si avvale dell’impeccabile regia di Pepi Morgia, già regista di tutti gli spettacoli di Fabrizio De André.
Cristiano De André torna dopo sei anni dalla sua apparizione al Festival di Sanremo. In questi sei anni ne ha viste di tutti i colori: depressione, fantasmi del passato, droga. Oggi Cristiano è un uomo più maturo d’un tempo, un artista più sereno che ha sconfitto i suoi dèmoni, così come fece il padre Fabrizio, ed è pronto a dimostrarlo sul palco cantando proprio le canzoni di Faber.
E’ la prima volta in assoluto che Cristiano canta le canzoni di Fabrizio, nonostante abbia partecipato come seconda voce in alcuni concerti del papà. Ad accompagnarlo sul palco un trio jazz di primo piano: Stefano di Battista, Rita Marcotulli e Paolo Basso.
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Noemi Letizia in copertina. Perché tanta attenzione su di lei?

Noemi Letizia in copertina
Perché tanta attenzione su di lei?

di Iannozzi Giuseppe

«Il presidente del Consiglio ha il dovere di dire la verità sul suo rapporto con Noemi Letizia e di rispondere a chi da due settimane gli sta facendo delle domande». noemi-novellaCosì il leader del Pd Dario Franceschini. La richiesta di Franceschini arriva all’indomani della nuova presa di posizione di Silvio Berlusconi su Noemi di riferire in Parlamento! Massimo D’Alema: «Berlusconi mente nelle vicende private come in quelle pubbliche. Questo non è accettabile. Decideranno gli italiani se a loro questo comportamento piace o no. Nei paesi civili, di solito, un presidente del Consiglio che mente non piace agli elettori…». La radicale Emma Bonino: «A me interessa il comportamento pubblico del premier non quello privato, non sono una parruccona, finora la strada mediatica l’ha scelta il presidente, ma poiché c’è una contraddizione è bene che Berlusconi chiarisca una volta per tutte. Il come può anche essere il Parlamento, se ritiene». Il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini: «Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi deve o no rispondere alle domande che gli vengono poste sul rapporto con Noemi Letizia e la sua famiglia? Noi politici passiamo una vita a rispondere a delle domande. Se Berlusconi non vuole rispondere è un problema suo. Non ce ne possiamo fare carico noi». Di Pietro se ne lava le mani di Noemi; e Gianni Vattimo, candidato alla europee per l’Idv: «Invece di chiedere a Berlusconi notizie da gossip su Noemi sarebbe meglio costruire un progetto di società realmente alternativo. Fino a quando il Pd continuerà ad inseguire il premier sul suo terreno la gente sceglierà l’originale scartando la fotocopia».
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Cesare Battisti condannato da Napolitano. Rispetto a Giuseppe Pinelli

Napolitano condanna la strage di Piazza Fontana
e il falso rifugiato politico Cesare Battisti

Rispetto e omaggio a Giuseppe Pinelli

di Giuseppe Iannozzi

Il capo dello Stato ha oggi sottolineato che “ricordare la strage di Piazza Fontana e con essa l’avvio di una oscura strategia della tensione significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda da cui non si è riusciti a far scaturire un’esauriente verità giudiziaria. Ma va detto basta anche ai sospetti sui giudici”. Ha inoltre aggiunto con fermezza che a Giuseppe Pinelli si devono “rispetto e omaggio… un innocente che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un’improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, ma si compie un gesto politico e istituzionale. Si rompe il silenzio su una ferita non separabile da quella dei 17 che persero la vita a piazza Fontana”.

Il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha condannato l’”indulgenza incomprensibile” delle autorità brasiliane sulla richiesta di estradizione del terrorista, sempre fuggitivo e mai pentito veramente, Cesare Battisti:
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Noemi Letizia, 18 anni, la ragazzina che ha fatto perdere la testa al Cavaliere nell’unica galleria fotografica disponibile

Noemi Letizia, 18 anni, la ragazzina
che ha fatto perdere la testa al Cavaliere
nell’unica galleria fotografica disponibile

Noemi Letizia, appena diciottenne, è la nuova fiamma o pupilla che dir si voglia del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
Noemi Letizia, di origine campana, è stata festeggiata dal premier in prima persona in una discoteca di Napoli. Veronica Lario subisce l’ennesimo tradimento pubblico da parte del marito?
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Noemi Letizia: l’unica intervista rilasciata dalla diciottenne che ha fatto sciogliere la coppia Veronica Silvio

Noemi Letizia chiama papi il Cavaliere
Ma chi è veramente questa diciottenne?

a cura di Iannozzi Giuseppe

Noemi Letizia è diventata all’improvviso la notizia di tutti i giornali scandalistici e non. La madre di Noemi parla di “squallore sulla mia bimba”. Nell’intanto le veline Chiara Sgarbossa, Maria Elena Valenzano e Giovanna Del Giudice, prontamente ritirate dal premier Berlusconi dopo che su di lui si è abbattuta tutta l’ira della moglie Veronica Lario, possono fare una sola cosa: inghiottire l’amaro boccone, anche se avevano già firmato davanti al notaio per presentarsi alle elezioni con il beneplacito di Silvio Berlusconi.

Ma tornado alla diciottenne Noemi Letizia, una brevissima nota della presidenza del Consi­glio cerca di far luce sul vero ruolo del padre di Noemi: «Per precisione si rileva che il Presidente Ber­lusconi non ha mai detto che il signor Letizia fosse autista dell’on. Bettino Craxi, come riportato da alcune agenzie di stampa e giornali».

Il Cavaliere fa sapere a Veronica Lario che non intende scusarsi pubblicamente. Ma però in Parlamento si parla soltanto di “papi”, e lo evidenzia il deputato Enrico Letta: «Stanno per arriva­re dati terrificanti sul fabbisogno dello Stato, e di cosa si parla? Di ‘papi’». E casa Letizia si è trincerata nel silenzio più ferreo: risponde sempre una segreteria telefonica che rimanda tutti al mittente!

Questa intervista a Noemi Letizia raccolta da Angelo Agrippa per il Corriere della Sera, pubblicata in data 28 aprile 2009, può forse aiutare il pubblico a capire un po’ meglio questa soap tutta italiana. Che è soprattutto un caso politico oramai.
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Aiutare la Regione Abruzzo subito – selezione di iniziative e sottoscrizioni

Aiutare la Regione Abruzzo subito

Il tam tam sta crescendo sempre di più. La domanda è semplice e le risposte date finora dalla politica appaiono, in queste ore, sempre più insensate. Perché devono andare sprecati quei 460 milioni di euro per organizzare il voto dei referendum, quando potrebbero essere accorpati con le elezioni europee. Quella cifra potrebbe essere impiegata immediatamente per ricostruire le case degli abruzzesi, le decine di scuole indispensabili per far riprendere l’anno scolastico ai bambini de L’Aquila, rimettere a posto le strade, ristrutturare e rimettere in funzione l’ospedale danneggiato dal terremoto e così via. – Iniziativa su L’Unità – firmare nel box commenti dell’Unità online

- Il centro lancia una sottoscrizione per aiutare i terremotati – il gruppo l’Espresso

- La Stampa attraverso la Fondazione lo Specchio dei tempi Onlus

- Un aiuto subito per l’Abruzzo – la raccolta fondi de Il Corriere della Sera

Caritas: Accanto ai primi soccorsi, la Caritas Italiana ha anche aperto un conto corrente presso la Diocesi di Roma.. È possibile contribuire alla colletta di solidarietà con versamenti sul c/c postale 82881004 (IBAN: IT77K0760103200000082881004) intestato a CARITAS DIOCESANA DI ROMA, specificando nella causale “Terremoto Abruzzo”.

Croce Rossa: Per effettuare donazioni alla CRI si posso utilizzare i seguenti sistemi:

- Conto Corrente Bancario C/C Bancario n° 218020 presso: Banca Nazionale del Lavoro-Filiale di Roma Bissolati -Tesoreria – Via San Nicola da Tolentino 67 – Roma intestato a Croce Rossa Italiana Via Toscana, 12 – 00187 Roma. Coordinate bancarie (codice IBAN) relative sono: IT66 – C010 0503 3820 0000 0218020 Causale Pro terremoto Abuzzo – Conto Corrente Postale n. 300004 intestato a: «Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 – 00187 Roma c/c postale n° 300004 Codice IBAN: IT24 – X076 0103 2000 0000 0300 004 Causale: Causale Promo Abruzzo . E possibile effettuare anche donazioni on line attraverso il sito web della CRI all’indirizzo www.cri.it/donazioni.html Le banche: Per portare un primo aiuto UniCredit Group ha aperto un conto corrente. A partire da domani, chiunque voglia contribuire e dare un aiuto e un sostegno alle popolazioni e ai territori colpiti dal sisma potrà, anche attraverso Internet, Bancomat o direttamente in agenzia, utilizzare questo Conto corrente intestato a “Solidarietà terremoto Abruzzo”, aperto presso UniCredit Banca di Roma IBAN: IT 96 S 03002 05132 000414414414.- Anche Banca Monte dei Paschi di Siena ha avviato una raccolta fondi. Chiunque voglia contribuire alla raccolta di solidarietà può effettuare un versamento sul conto corrente intestato «pro-terremotati Abruzzo» – coordinate bancarie IBAN IT 33 E 01030 14200 00008620017 -, appositamente aperto da Banca Mps. Le donazioni sono esenti da qualsiasi spesa o commissione. È possibile eseguire i versamenti anche attraverso il call center di Banca Mps, mediante bonifico o addebito su carta di credito, chiamando il numero verde 800414141.

- Sono stati aperti anche presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo tre conti correnti per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto intestati a:
- «Un aiuto subito-Terremoto dell’Abruzzo» promosso dal Corriere della Sera-Gazzetta dello

Sport-City, con codice Iban IT03B0306905061100000000144.

- «Mediafriends onlus» promosso da Mediaset, con codice iban IT41D0306909400615215320387 – «Caritas», con codice iban IT13R0306905032000009188568

- Banca Mediolanum ha aperto un conto corrente sul quale sarà possibile convogliare gli aiuti: le coordinate sono le seguenti: c.c. n° 1800000 Banca Mediolanum per l`Abruzzo IBAN IT72D0306234210000001800000

Poste Italiane: A partire da domani sarà attivo il conto corrente 10 40 0000 che Poste Italiane ha messo a disposizione per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, su richiesta della Regione Abruzzo. I sottoscrittori potranno versare i loro contributi in tutti i 14 mila uffici postali attraverso bollettino di conto corrente postale o direttamente on line.

Anche la Fondazione Banco Alimentare Onlus fa sapere che i privati possono fare una donazione in denaro, mentre non sarà possibile accettare donazioni in generi. Le aziende alimentari potranno invece donare direttamente anche cibo. Il Banco Alimentare ha attivato alcuni immediati canali a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto: conto corrente postale N. 28748200, intestato a:Fondazione Banco Alimentare Onlus, causale: emergenza terremoto Abruzzo. Per tutte le informazioni, è stata aperta anche una pagina Web: http://www.bancoalimentare.org/comeaiutarci/terremoto.php

La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi ha aperto una sottoscrizione a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma. Già nelle primissime ore dopo la tragedia, si sono formate code davanti agli sportelli di via Roma 80 e di via Marenco 32 a Torino. Moltissimi anche i versamenti online sul sito www.specchiodeitempi.org

La politica si mobilita: Il Partito democratico ha attivato nella sua sede nazionale una unità di coordinamento per indirizzare, attraverso la protezione civile e gli assessorati competenti, aiuti concreti per le popolazioni dell’Abruzzo duramente colpite dal sisma. Due le principali iniziative attivate al momento: la prima, il reclutamento di volontari con specifiche competenze (medici, infermieri, elettricisti, idraulici, cuochi, falegnami, psicologi, informatici, radioamatori, etc.) Che saranno messi a disposizione della protezione civile per rafforzare le squadre di soccorso che si apprestano a raggiungere i luoghi colpiti dal terremoto. La seconda, l’allestimento di cucine da campo. I volontari che vogliono aderire a questa iniziativa possono registrarsi tramite il sito www.partitodemocratico.it oppure contattando il numero 848.888.80.

I giovani del Pdl hanno comunicato in una nota che terranno aperte le sedi sui territori colpiti per dare immediato conforto agli sfollati e daranno vita anche a una raccolta fondi.

La sottoscrizione aperta da U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali):

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA – Codice IBAN: IT86 A03226 03205 000007934560 – Intestato a UNITALSI, Causale: Emergenza Terremoto

http://www.unitalsi.it/

Per aiutare i terremotati in Abruzzo si puo’ anche inviare un SMS al numero 48580. E’ se non altro un piccolo segno tangibile che costa davvero poco, ma che può fare molto per chi ha perso ogni cosa.

48580

In analogia a tante altre iniziative organizzate in questi primi giorni, l’Associazione Udinese Club ha avviato una raccolta di solidarietà per le popolazioni colpite dal sisma dei giorni scorsi, volta a fornire beni di prima necessità. Con l’indispensabile collaborazione della Nord Est Logistic s.r.l. di Gorizia (che coprirà parte delle spese di trasporto), della Andromeda s.p.a. (che provvederà alla fornitura di acqua minerale Pradis), di Alessandro Scarbolo Presidente dell’U.C. Orsaria (che si occuperà del trasporto) e grazie al coordinamento della Protezione Civile di Palmanova, un autoarticolato partirà per l’Aquila sabato 11 nel pomeriggio. Il mezzo trasporterà principalmente acqua minerale in bottiglia, messa gentilmente a disposizione dalla Pradis nella persona del direttore generale Lino Macorig.
Considerando inoltre l’ulteriore disponibilità di carico, invitiamo chiunque volesse intervenire con ulteriori contributi, a contattare Alessandro Scarbolo al 339 6951932 entro sabato mattina.

Quegli angeli a quattro zampe che salvano vite


Segnalatemi altre iniziative e sottoscrizioni nel box commenti. Provvederò a inserirle nel post.

Grazie per la collaborazione.

Terremoto in Abruzzo: un dramma che si poteva evitare – Il Prof. Giampaolo Giuliani l’aveva previsto

Terremoto in Abruzzo

Un dramma che si poteva evitare

Il prof. Giampaolo Giuliani l’aveva previsto

a cura di Emiliano Grisostolo

Sono passati solo pochi giorni, una settimana, un errore di valutazione di soli sette giorni. Un tempo lunghissimo per una regione che doveva essere totalmente sfollata, un tempo brevissimo per una previsione disastrosa che oggi si è avverata. Giampaolo Giuliani è stato denunciato per procurato allarma da Bertolaso, da quella Protezione Civile che dovrebbe prevenire, non riparare. Milioni di euro spesi per equipaggiamenti utili, che però non sarebbero serviti, e sarebbe stato meglio così, se qualcuno avesse dato ascolto allo scienziato, definito un pazzo, che ha annunciato questo grosso disastro con ore di anticipo.  Il sindaco dell’Aquila, le forze dell’ordine, la Protezione Civile, lo hanno accusato di allarmismo, di avere causato un caos enorme alla popolazione, ma è anche vero che sono mesi che in tutto l’Abruzzo la popolazione condivide la loro esistenza con queste innumerevoli scosse, forti anche nei giorni scorsi, e che nessuno ha mai annunciato, o pubblicizzato nei tg nazionali. Sono mesi che a poco a poco uno sciame sismico attraversa il territorio del centro Italia, e nessuno si è mosso in tutto questo tempo, nessuno ha mai ascoltato le previsioni di uno scienziato che come accade molto spesso nel nostro Paese, non viene ascoltato.
Di seguito riporto del materiale recuperato velocemente dal web per voi, così che possiate farvi un’idea sulla persona e sulla professionalità di questo scienziato che a mio avviso, e di moltissima altra gente, forse ha trovato il modo di annunciare l’arrivo di un terremoto.

Link con discussioni interessanti:

http://www.univaq.net/interactive/articoli/ar_leggi.asp?cod3=1386

“Giampaolo Giuliani e’ un tecnico dei laboratori di fisica del Gran Sasso. Lui dice di aver inventato un sistema infallibile per prevedere i terremoti: la sua invenzione potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. Ma domenica scorsa ha creato un vero e proprio caso: ha annunciato una fortissima scossa di terremoto che poi non si e’ verificata gettando tutti nel panico.

Continua..

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