Jujol Cultura e spettacolo | Iannozzi Giuseppe - il blog | Premio Strega (Il libro di Iannozzi Giuseppe)

JuJol.com

 

L’ombra della sera

L’ombra della sera

di Ladyluna

Se la raggiungi nelle prime ore del mattino lo spettacolo che può presentartisi è questo, mentre al tramonto le nebbie si tingono di viola, indaco o anche di rosso sangue; questo crea un’atmosfera irreale che ti porta a crederti in una dimensione diversa, oltre il tempo.

La strada provinciale delle colline volterrane ti si erge davanti giungendo dalla dolce Valdera e si snoda sinuosa fino a portarti a un doppio crinale dalla cui sommità domini due valli d’incomparabile bellezza. In alto la città del vento che ti conduce al centro del’antica terra etrusca, dove questo grande popolo pacifico dominava in splendore e civiltà prima di essere inglobato dall’estensione dell’impero romano, il quale vi aggiunse altri splendori. In seguito fece parte della repubblica fiorentina, i cui Signori Medicei eressero la ciclopica fortezza con il possente maschio, attualmente carcere per detenuti condannati all’ergastolo, o comunque in regime di massima sicurezza. Camminando per le sue stradine lastricate estremamente fascinose ti senti parte di questa terra così pregna d’arte e di storia.
Continua..

Se sei nuovo di qui, dovresti iscriverti al nostro RSS feed. Qui ti spieghiamo cosa sono i feed Grazie per la visita!

Minzolini il “direttorissimo” di Berlusconi. Nuovo scandalo e inchiesta per il premier

Minzolini il “direttorissimo”
di Berlusconi. Nuovo scandalo
e inchiesta per il premier

a cura di Iannozzi Giuseppe

Il Fatto Quotidiano parla di Silvio Berlusconi, del direttore del Tg1 Augusto Minzolini e del commissario dell’Authority Giancarlo Innocenzi: tutt’e tre sarebbero indagati dal pm Michele Ruggiero. Per tutt’e tre l’accusa è di concussione. Si parla di presunte pressioni del premier affinché si arrivasse alla chiusura di Annozero. Il Fatto parla di alcune intercettazioni della Guardia di Finanza di Bari dove Berlusconi si sfogherebbe con Berlusconi e MinzoliniMinzolini, chiamandolo “direttorissimo”. Secondo Il Fatto il premier al telefono avrebbe fatto pressioni affinché Annozero, Ballarò e Parla con me, tre trasmissioni fortemente odiate dal Cavaliere, chiudessero i battenti. Minzolini nelle intercettazioni rassicurerebbe Berlusconi su alcuni servizi del Tg1.

Antonio Di Pietro dell’Italia dei Valori: “Abbiamo presentato un’interrogazione urgente rivolta al premier per chiedergli con quale diritto si è arrogato il potere di condizionare un organo di controllo come l’Agcom chiedendo la chiusura di Annozero. Il responsabile dell’Agcom Innocenzi deve dimettersi ed essere cacciato a calci nel sedere, così come il direttore del Tg1 Minzolini”. In una nota il presidente dei deputati Idv, Massimo Donadi: “Le pressioni di Berlusconi sull’Agcom sono la prova che siamo al regime, al fascismo mediatico. Le forze democratiche di questo Paese devono reagire con durezza e determinazione a questo tentativo di piegare l’opinione pubblica con una finta informazione”.
Il presidente del Pd Rosy Bindi: “Solo nell’Italia prigioniera dell’invasivo conflitto d’interessi di Berlusconi si può leggere una storia come quella che ha raccontato Il Fatto quotidiano. Si conosceva l’insofferenza del premier al pluralismo delle idee e alla libera informazione. Ne abbiamo visti tanti frutti amari, dall’editto bulgaro fino all’ultimo blitz sulla ‘impar condicio’. Stavolta emerge la vergogna di pesanti e plateali condizionamenti condotti in prima persona dal capo del governo, proprietario della più importante azienda privata di comunicazione del Paese, a danno di trasmissioni del servizio pubblico come Annozero. Anche così si delegittimano le istituzioni. E’ intollerabile servirsi di chi dovrebbe svolgere una funzione terza, di vigilanza sull’equilibrio e la correttezza del sistema delle comunicazioni, per mettere la mordacchia all’informazione più scomoda e più seguita delle reti Rai”.
Minzolini fa il sordo: “Non so di cosa si parla, non ho ricevuto nessun avviso di garanzia. E quale è il reato? Berlusconi? Mi avrà telefonato due o tre volte, non di più. E comunque quanto Casini e gli altri… Siamo alla follia, credo di essere la persona più cristallina del mondo, quello che penso lo dico in tv”. Il commissario dell’Autorità per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi irato avrebbe già dato istruzioni “all’avvocato Marcello Melandri per predisporre denunce e querele necessarie a tutelare la verità dei fatti e la mia onorabilità”. Sempre Innocenzi sottolinea “l’illiceità della pubblicazione delle intercettazioni che lo riguardano”.
Il Presidente dell’Agcom, Corrado Calabrò, in una nota dichiara che “l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è indipendente e autonoma e non ha mai esercitato censura preventiva. In tutte le occasioni nelle quali è stata chiamata in causa, a vario titolo, l’Agcom ha sempre risposto in modo univoco: ‘L’Autorità non esercita censure preventive perché contrarie all’art. 21 della Costituzione, rispetta la libertà dei giornalisti, tutela il pluralismo dell’informazione’. L’Autorità parla attraverso i propri atti; e questi atti dimostrano inequivocabilmente la sua indipendenza e autonomia di giudizio. Anche in relazione alle regole da osservare nel periodo elettorale in materia d’informazione e di comunicazione politica l’Autorità non ha mancato di dare nelle sedi competenti il suo istituzionale contributo al chiarimento dei termini della questione”.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

La Russa le suona a Carlomagno free lance

La Russa le suona
a Carlomagno free lance

a cura di Iannozzi Giuseppe

Presso la sede del Pdl, in via dell’Umiltà, durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio sul caos liste, Rocco Carlomagno ha chiesto di poter parlare ed ha criticato l’operato del governo.
I collaboratori di Berlusconi hanno detto che “non si tratta di un giornalista”.
“Sono un free lance”, ha subito ribattuto Carlomagno.
La Russa interviene: “Lei non è iscritto a nessun albo”.

Rocco Carlomagno è in realtà un freelance e un attivista politico. Ieri aveva la tessera del Pd, oggi simpatizza con il Popolo Viola.

Ignazio La RussaBerlusconi ha sbottato: “Lei si deve vergognare, lei è un villano. Questa è una conferenza stampa per i giornalisti e non per gli individui come lei… noi non ci saremmo mai permessi di andare a disturbare la conferenza stampa dell’altra parte politica. In questo sta la differenza con la sinistra. Le sarà chiesto di rilasciare le sue generalità affinché il capo della Protezione Civile possa denunciarlo”.
Berlusconi ha poi insultato l’uomo: “Capisco perché lei è cosi… perché tutte le mattine quando va a pettinarsi davanti allo specchio si vede…”. La Russa ha avvicinato per la seconda volta l’uomo che continuava a rivolgersi a Berlusconi e gli ha poggiato la mano sulla testa, al che Carlomagno gli ha urlato: “Lei è un picchiatore fascista”. Il coordinatore del Pdl Denis Verdini si è avvicinato ha detto: “Allontanate La Russa”.

Carlomagno è stato sbattuto fuori dalla security mentre quelli del Pdl gli gridavano contro “buffone, buffone”. Carlomagno ha annunciato che denuncerà La Russa per aggressione, tesi sostenuta anche dall’agenzia francese AFP, che titola il lancio sulla conferenza stampa odierna: “Un giornalista malmenato dal ministro della Difesa” (Italie: un journaliste malmené par le ministre de la Défense, ndr). “Il ministro La Russa mi ha dato due pugni nello sterno. Del resto lui era un picchiatore”, ha detto Carlomagno intervenendo telefonicamente a Un giorno da pecora, il programma di Radio2 condotto da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro: “Verdini mi ha pregato di non querelare La Russa e mi ha detto ‘facciamo che la cosa finisce qui’”.

“Mi chiamo Rocco Carlomagno e querelerò il ministro Ignazio La Russa per aggressione perché la libertà di stampa si difende anche così… Quando La Russa si è accorto che volevo fare domande diverse da quelle preconfezionate fatte fino a quel momento ha cercato di chiudermi la bocca, è venuto subito a sedersi vicino a me per impedirmi di parlare e ha alzato le mani su di me. Il ministro La Russa mi ha dato due pugni nello sterno. Del resto lui era un picchiatore”.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

I Berlusconidi, tipici esemplari del Popolo delle Libertà

I Berlusconidi, tipici esemplari
del Popolo delle Libertà

I Berlusconidi, tipici esemplari del Popolo delle Libertà, riconoscibili dal naso lungo lungo,  vanno avanti a colpi di menzogne mediatiche. Mills sarebbe stato assolto. Sbagliato. Ma così recitano il Tg1 e i vari quotIndiani lecchini.  Allora facciamo un pò d’ordine chiarendo  i precedenti cardine di questo premeditato epilogo processuale. Nel merito, cioè nei fatti, Mills è stato ritenuto colpevole del reato di corruzione e infatti condannato a risarcire i danni alla Presidenza del Consiglio che, ironia della sorte,  è ora rappresentata da Berlusconi, ma allora  da Prodi.  Nella forma, cioè per norma giuridica, invece, il processo è stato chiuso per avvenuta prescrizione. Non perchè il fatto non sussiste. E’ chiara la differenza? Ma perchè è andata così? Guardate prima le date della carriera politica del premier:

Da uomo politico siede alla Camera dei Deputati dal 1994, anno della sua prima elezione. Ha ottenuto quattro mandati da presidente del Consiglio: il primo nella XII legislatura (1994), due consecutivi nella XIV (2001-2005 e 2005-2006); infine, l’attuale, nella XVI (2008). Complessivamente Silvio Berlusconi detiene il record di durata in carica come capo di governo dell’Italia repubblicana e ha presieduto il gabinetto di governo più longevo della Repubblica Italiana (Berlusconi II). Silvio Berlusconi è stato imputato in oltre venti procedimenti giudiziari, nessuno dei quali si è concluso con una sentenza definitiva di condanna, per via di assoluzioni, prescrizioni e depenalizzazioni del reato.

Punto primo: consideriamo l’anno in cui è stata modificata la Legge sulla prescrizione, ex Cirelli. Anno 2005. E chi era in carica in quel periodo? Ma sempre lui: il prestigiatore delle colombelle diddielle. In pratica questa legge va ad accorciare i tempi, nel caso specifico del reato per  corruzione, da 15 a 10 anni. Ma toh, ma guarda un pò!  I processi Fininvest-Gdf e All Iberian erano per caso antecedenti quella data? Ma certo che sì.  Anche se la Menzogna in personam ha spacciato ben altro:
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Fini dà ragione ai magistrati e non a Berlusconi

Fini dà ragione ai magistrati e non a Berlusconi

a cura di Iannozzi Giuseppe

“No, i magistrati non si devono vergognare.” Gianfranco Fini prende le distanze da Silvio Berlusconi, che in questi anni non ha mai mancato di attaccare la magistratura.

FiniIl presidente della Camera, Gianfranco Fini, intervistato al Caffè della Versiliana, ha spiegato: “Il capo del governo è notorio che usa espressioni molto dirette perché ritiene di essere al centro di un particolare accanimento da parte di alcune Procure. Ma al netto di questa espressione, che lascia il tempo che trova, il compito della politica è quello di riformare la cosa pubblica e quindi di garantire che ci sia una giustizia in tempi brevi e certi ma anche che ci sia una giustizia autenticamente giusta, basata su quell’equilibrio necessario che oggi molte volte non c’è… Spero che finita la consultazione elettorale di marzo, che è importantissima, si parta finalmente con un disegno di riforma della Costituzione, partendo da ciò che si può fare con una larga condivisione”.

E’ parere del presidente della Camera Fini che sia possibile utilizzare parte del 2010 e i susseguenti anni 2011-2012, affinché si realizzino riforme istituzionali che maggioranza e opposizione possano condividere, come quelle che prevedono la nascita di un Senato federale e la riduzione del numero dei parlamentari. “Continuo ad essere ottimista, è arrivato il momento di fare le riforme”.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Berlusconi e il cavallo di Troia, come Caligola con il cavallo senatore

Berlusconi e il cavallo di Troia,
come Caligola con il cavallo senatore

di Iannozzi Giuseppe

Berlusconi ha pronto il piano, l’uscita di sicurezza per quando il suo governo finirà affogato nel fango: auto-eleggersi senatore a vita. Se questo incubo si concretizzerà, Berlusconi, poco ma sicuro, non ce lo leviamo più dai coglioni; e i coglioni sono almeno una buona metà di onesti italiani, quelli invisi all’attuale premier e che lui in campagna elettorale davanti alla platea di Confcommercio ha osato definire proprio così, coglioni. “Voto alla sinistra? Non ci sono tutti questi coglioni”: così ebbe modo di dire, tranne poi tentare di correggersi sostituendo coglioni con masochisti, bacchettando la stampa perché a suo modo di vedere essa avrebbe travisato le sue parole. Correva l’annus domini 2006 e si era in aprile.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Bersani nel 1966 spalava il fango a Firenze, ma di Bertolaso nessuna notizia

Bersani angelo del fango nel 66 a Firenze,

Bertolaso invece coccolato dall’editoriale di Minzolini

di Iannozzi Giuseppe

1966: a Firenze ci fu l’alluvione. 44 anni fa il giovanissimo Pier Luigi Bersani è uno dei tanti volontari a spalare in mezzo al fango. I giovani idealisti di allora vennero poi ribattezzati “angeli del fango”.

Oggi 19 febbraio 2010, dopo l’attacco di Bertolaso, che nel corso di un’intervista apparsa sulla berlusconiana rivista Panorama sputa senza ritegno alcuno contro Bersani in questi termini, “se arriva un terremoto chi spala? Bersani?”, oggi, con signorile pacatezza, Bersani replica al capo della Protezione Civile: “A Bertolaso consiglierei un po’ più di umiltà, meno arroganza e di volare un po’ più basso, perché con me capita male: io a quindici anni spalavo a Firenze, non so lui cosa facesse”. E su Flickr mette online la foto che qualcuno gli scattò 44 anni fa. Un giovane, uno dei tanti volontari, in mezzo al fango e a tanti altri come lui, tutti volenterosi, tutti desiderosi di aiutare la gente, Firenze, con i fatti e non con le parole. Grazie a quei ragazzi che nel 1966 s’immersero nel fango, oggi Firenze ha ancora le sue opere d’arte e i suoi libri, che altrimenti sarebbero andati perduti per sempre.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

L’affaire Moro, di Leonardo Sciascia

L'affaire MoroL’affaire Moro

di Leonardo Sciascia
Nota dell’editore
Sellerio Editore
Collana La rosa dei venti
Saggistica politica
Pagg. 208
ISBN: 9788838924002
Prezzo: € 8,00

Fra il 12 dicembre 1969 (strage di piazza Fontana a Milano) e il 2 agosto 1980 (strage della Stazione di Bologna) si sono consumati in Italia i cosiddetti anni di piombo, secondo una strategia della tensione che vedeva da un lato movimenti extraparlamentari di destra e dall’altro analoghi di sinistra.
Fu un periodo tragico, purtroppo indimenticabile e di cui ancora si ignorano, più che le origini degli eversori, le menti segrete che li manovravano.
In un contesto di stragi senza vittime predestinate, di gambizzazioni, di  rapimenti, di omicidi mirati, si inserisce anche la famosa vicenda di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La mattina del 16 marzo 1978, lo stesso giorno il cui il nuovo governo guidato da Giulio Andreotti e costituito con l’appoggio del Partito Comunista Italiano si apprestava a presentarsi al Parlamento per il voto di fiducia, l’automobile che trasportava Aldo Moro dalla sua residenza alla Camera dei Deputati fu intercettata da un gruppo di fuoco delle Brigate Rosse. Gli uomini della scorta, 5, furono tutti uccisi, mentre il presidente della Democrazia Cristiana venne sequestrato. Tenuto in prigionia per 55 giorni, processato e condannato a morte, il suo corpo fu fatto ritrovare il 9 maggio nel baule di una Renault 4 parcheggiata a Roma in via Caetani, ubicazione non scelta a caso perché a poca distanza da Piazza del Gesù, dove c’era la sede nazionale della Democrazia Cristiana, e da  via delle Botteghe Oscure, dove invece si trovava la sede nazionale del Partito Comunista.
Continua..

La Mussolini contro gli autori della bufala a luci rosse

La Mussolini intenderebbe svergognare
gli autori della bufala a luci rosse

a cura di Iannozzi Giuseppe

Una storia senza fine quella che vede travolta in un presunto scandalo a luci rosse Alessandra Mussolini. In una intervista a La Stampa, la Mussolini dichiara: “Adesso voglio svergognare chi sta dietro a tutta questa vicenda. Aspettate e si vedrà”. La Mussolini specifica inoltre di ”avere sospetti” ma di “non poter fare nomi”.
Con Roberto Fiore, nell’intervista, la Mussolini assicura che “abbiamo fatto campagna elettorale insieme”. Tutto il resto è “assurdo”.
Continua..

Alessandra Mussolini e Roberto Fiore in un video a luci rosse che nessuno ha mai visto. Una bufala?

Alessandra Mussolini, Roberto Fiore
e
Vittorio Feltri: il triangolo sì, il triangolo no!

a cura di Iannozzi Giuseppe

La Mussolini torna a far parlare di sé. Si parla di un presunto video hard di lei che farebbe sesso con Roberto Fiore. Il caso è al centro di un’inchiesta della Procura di Roma, pur non avendo niente di niente in mano: i pm stanno cercando di far luce sul tentativo di vendita del video hard. Si parla di una mail inviata addirittura alla Presidenza del Consiglio. Il video – che fino ad oggi non è sbucato fuori – ritrarrebbe in atteggiamenti intimi Alessandra Mussolini insieme all’eurodeputato Roberto Fiore. A Piazzale Clodio sono stati espressi seri dubbi sull’esistenza del video.

Alessandra MussoliniDa quanto trapelato, un uomo, un non meglio identificato A.C., è stato arrestato per tentata estorsione. Non v’è certezza, ma gira la voce che A.C. avrebbe chiesto qualcosa come 1 milione di Euro per il video. Di per certo si sa che l’uomo, con precedenti per truffa, sostiene di essere un produttore televisivo. Il procuratore aggiunto Saviotti lo interrogherà. A.C. è già stato ascoltato dalla Digos ma, pur ammettendo di essere l’autore della missiva («avevo bisogno di soldi»), ha negato di essere in possesso del filmato.

Il sédicente produttore ha dichiarato che la richiesta di danaro è stata una sua iniziativa personale. A.C. ha anche affermato di essere stato avvicinato nel mese di settembre da persone a lui sconosciute, le quali gli avrebbero chiesto se era interessato al video, girato con un telefonino. L’uomo sostiene di aver visionato il filmato e che le immagini non sono chiare; specifica inoltre di aver appreso dai suoi interlocutori che si tratta di due parlamentari. Nel corso di una perquisizione in casa di A.C. è stato sequestrato un pc.

Forza Nuova parla di un «video inesistente», «una montatura da cui emergono truffatori da quattro soldi» e annuncia «un processo per danni» nei confronti del direttore de Il Giornale Vittorio Feltri.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Silvio Story

La vita di Berlusconi, cronologia

A cura di Maria Luisa Brandi


Berlusca


Questa cronologica penso che tutti dovrebbero leggerla, perchè è la storia del Capo del Governo Silvio Berlusconi distribuita al parlamento europeo nel 2003. E’ roba vecchia ma, per chi non conosce il suo passato, è sempre utile. Il migliore Premier negli ultimi 150 anni? Buona lettura.

1936. Nasce a Milano il 29 settembre, primo di tre figli (due maschi e una femmina) di Luigi Berlusconi, impiegato alla Banca Rasini, e Rosa Bossi, casalinga. Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Tra 21 giorni si decide il destino dell’Italia

Berlusconi operaioBerlusconi e il lodo Alfano

Tra 21 giorni si decide il destino dell’Italia

a cura di Iannozzi Giuseppe

Potrebbe finire male, molto male, per l’attuale Premier se la Corte Costituzionale dovesse bocciare il lodo Alfano, che oggi regala una immunità pressoché totale alle quattro più alte cariche dello Stato.

L’Avvocatura generale dello Stato, per conto della Presidenza del Consiglio, difende a spada tratta una delle leggi più inique che siano mai state varate da quella che si presume essere una democrazia, dove la legge dovrebbe essere uguale per tutti: “Ci sarebbero danni a funzioni elettive, che non potrebbero essere esercitate con l’impegno dovuto, quando non si arrivi addirittura alle dimissioni. In ogni caso con danni in gran parte irreparabili”. Grazie all’esecrando lodo Alfano, a tutt’oggi, sono stati congelati ben tre processi nei confronti di Silvio Berlusconi. L’udienza si terrà il 6 ottobre prossimo, la cancelleria della Corte costituzionale ha già depositato una memoria di ben 21 pagine.
Per l’avvocato dello Stato, Glauco Nori la “ragionevolezza” del lodo Alfano non è da mettersi in discussione, in quanto garantisce due interessi: quello “personale dell’imputato a difendersi in giudizio” e “quello generale, ma anche quello personale per l’efficienza “delle funzioni pubbliche” svolte dal premier. Se invece la legge (“non solo legittima, ma addirittura dovuta”) venisse bocciata dai giudici della Consulta, c’è il pericolo che ripeta quanto accadde a Giovanni Leone. Glauco Nori sottolinea: “Talvolta la sola minaccia di un procedimento penale può costringere alle dimissioni prima che intervenga una sentenza ed anche quando i sospetti diffusi presso la pubblica opinione si sono dimostrati infondati”. Ed ancora: “Sono rari i processi penali che si concludono dentro il tempo di una legislatura (ancor di più, di un mandato di un Presidente del Consiglio dei ministri); di conseguenza quest’ultimo si trova esposto al rischio di subire per tutta la durata della carica i danni conseguenti. Se la legge fosse dichiarata costituzionalmente illegittima non sarebbe eliminato il pericolo di danno all’esercizio delle funzioni che, in quanto elettive, trovano una tutela diffusa nella Costituzione”. Per l’avvocatura dello Stato, in sintesi: “il titolare di funzioni di massimo rilievo politico non solo deve avere la serenità sufficiente per il loro esercizio corretto, ma prima di tutto deve essere sottratto ad ogni condizionamento, che possa pregiudicare la stessa continuità dell’esercizio”.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Berlusconi, The PeaceKeeper

Berlusconi, The PeaceKeeper

di Iannozzi Giuseppe

La Conferenza Episcopale Italiana ai rappresentanti politici, per voce del suo presidente Angelo Bagnasco: “Occorre che chiunque accetta di assumere un mandato politico sia consapevole della misura e della sobrietà, della disciplina e dell’onore che esso comporta, come anche la nostra Costituzione ricorda. Una sobrietà che non deve essere solo apparenza: politici e amministratori hanno il dovere di perseguire concretamente il bene comune. E’ questo il criterio della reale efficacia di ogni azione politica rispetto ai problemi concreti del Paese. Infatti, il criterio fondamentale per una onesta valutazione dell’agire politico è la capacità di individuare le obiettive esigenze delle persone e delle comunità, di analizzarle e di corrispondervi con la gradualità e nei tempi compatibili. [...]
Come vescovi di questo amato Paese sottolineiamo anche noi con il Papa ‘l’importanza dei valori etici e morali nella politica ad ogni livello. La stessa memoria degli impegni solennemente assunti da ogni forza politica al momento del voto, si pone per noi su quel livello della pertinenza etica che è intrinseco ad una partecipazione vitale di tutti i cittadini alla costruzione della polis. [...]
Avvertiamo necessaria una costante e umile verifica della condotta nostra e delle nostre comunità. Ma nondimeno siamo consapevoli di non poterci mai sottrarre al dovere di testimoniare e annunciare la verità, ed essere cioè quel ’segno di contraddizione’ rispetto allo spirito del mondo di cui parla il Vangelo”.
Poi Angelo Bagnasco torna sul caso Boffo: “E’ ancora vivo in noi un passaggio amaro che, in quanto ingiustamente diretto ad una persona impegnata a dar voce pubblica alla nostra comunità, ha finito per colpire un po’ tutti noi: la gravità dell’attacco non può non essere ancora una volta stigmatizzata, come segno di un allarmante degrado di quel buon vivere civile che tanto desideriamo e a cui tutti dobbiamo tendere… la Chiesa è in questo Paese una presenza costantemente leale e costruttiva che non può essere coartata né intimidita solo perché compie il proprio dovere”.
Continua..

Berlusconi non è vittima dei media ma solamente di sé stesso

Berlusconi non è vittima dei media
ma solamente di sé stesso

a cura di Iannozzi Giuseppe

Com’era facilmente immaginabile adesso il presidente del Consiglio vorrebbe far credere all’opinione pubblica di essere vittima sacrificale, il mostro sbattuto in prima pagina, ecc. ecc. L’avvocato Niccolò Ghedini a un quotidiano inglese: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare che non è impotente”. Niccolò Ghedini (Pdl), a proposito della causa per diffamazione all’Unità, spiega: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare non solo che non è un libidinoso, ma anche che non è impotente. L’Unità non può scrivere che qualcuno è impotente o libidinoso senza aspettarsi che quella persona reagisca. Perché mai a Berlusconi non dovrebbe essere consentito di spiegare a 20 milioni di italiani, i suoi fedeli elettori, che egli funziona perfettamente bene?” E il Times ribatte all’offensiva lanciata dal premier, non dimenticando il caso Boffo: “Berlusconi sotto attacco va all’attacco… l’impressione che ormai nessuno più è al sicuro potrebbe spingere i leader politici cattolici ad abbandonarlo nonostante le sue politiche (antieutanasia, antigay, ecc. ecc.)… La pretesa continua di Berlusconi si essere la vittima numero Uno dei media suona come un assurdità, o completamente orwelliana. Il suo possesso e la sua influenza sul 90 per cento della televisione italiana è di nuovo in bella evidenza, visto che la pubblicità di un nuovo film svedese che critica il controllo dei media di Berlusconi è stata bandita da tutte le maggiori reti tv”.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

La polenta di Umberto Bossi e la taumaturgia di Famiglia Cristiana – riedit

La polenta di Umberto Bossi
e la taumaturgia di Famiglia Cristiana

di Iannozzi Giuseppe

Famiglia Cristiana punta l’indice contro la legge sulla sicurezza voluta e promulgata dal governo Berlusconi. La denuncia è: “Ironia della sorte è toccato a Verona, la città di Romeo e Giulietta, aprire le danze”. Si legge nell’editoriale paolino delle “proposte bislacche” della Lega, che oramai “si susseguono al ritmo di una al giorno”. I paolini, sotto la direzione del taumaturgo Don Sciortino, scrivono: “Quanto alla legge sulla sicurezza, che per le nozze miste sembra scritta da don Rodrigo (ma chiedere a un politico leghista di leggere i Promessi Sposi del gran lombardo Alessandro Manzoni è chiedere troppo), essa sarà probabilmente spazzata via da una sentenza della consulta non appena qualcuno la impugnerà. Nel frattempo, la Lega avrà già conquistato le poltrone di governatore nelle regioni del Nord alle amministrative. Che importa se si sarà rivelata un’inutile grida? Al massimo qualche centinaio di migliaia di extracomunitari avranno dovuto rinunciare al loro sogno di sposarsi e metter su famiglia.
Una proposta di legge simile, in Francia, è stata bocciata dal Tribunale costituzionale. Invece a Verona e in Italia le nozze non s’hanno da fare. Con buona pace di quelle centinaia di migliaia di stranieri clandestini, badanti comprese, che non hanno il diritto d’innamorarsi, amarsi e creare una famiglia fondata sul matrimonio e protetta giuridicamente. In spregio a un diritto fondamentale della persona, sancito dalla Costituzione (agli articoli 29 e 30), dalle leggi dell’unione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da quel diritto naturale e universale che muove il mondo e che è alla base del Vangelo: l’amore. Dimenticando i veri problemi del paese, le proposte bislacche si susseguono al ritmo di una al giorno dai presidi e professori autoctoni al dialetto a scuola (ideale per formare cittadini europei), alle gabbie salariali, ai giudici eletti dal popolo fino ai sottotitoli in dialetto delle fiction e al cambio dell’inno nazionale”.
Continua..

Roberto Maroni assicura di non essere Hitler. Però è davvero tanto tanto difficile credergli

Roberto Maroni assicura di non essere Hitler
Però è davvero tanto tanto difficile credergli

di Iannozzi Giuseppe

Il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, scatta infuriato: “Non sono Hitler”. E senza pensarci su due volte sgancia le sue bombe sul Vaticano e sull’Unione Europea. E per completare l’opera si dice prontissimo ad applicare la legge sulla sicurezza, che guarda caso è stata pubblicata in data odierna (25/07/2009) sulla Gazzetta ufficiale.

Durante un convegno organizzato dai circoli Nuova Italia, Roberto Maroni si produce in copiose lamentele perché “non sono la reincarnazione di Hitler che approva le leggi razziali, anzi ci rido sopra. L’Italia è all’avanguardia in materia di integrazione. Siamo il Paese che nell’Unione europea, che da questo punto di vista ha le performance migliori, anche se alcuni mezzi di informazione sostengono il contrario”.
Da bravo ragazzo qual è cerca persino di spiegare il reato di clandestinità: “Non ci interessa il carcere per i clandestini, ma l’espulsione obbligatoria. Abbiamo finalmente affrontato con serietà questo grande tema e siamo pronti ad applicare le norme”. E dopo questa spiegazione elementare efficace e diretta, la bomba sulla Santa Sede: “La legislazione del Vaticano prevede il carcere per gli immigrati clandestini. Noi che siamo più buoni di loro abbiamo previsto solo una multa”. E non si dimentica di attaccare l’Unione Europea con le famose – e rinomate – bombe intelligenti: “Invece di criticare i Paesi dell’Ue applichino i principi di solidarietà per l’accoglienza stabiliti proprio dalla stessa Unione. Le norme stabiliscono che un rifugiato deve essere trattenuto nel Paese dove ottiene lo status di rifugiato. E’ chiaro che in Italia dall’Africa ne sbarcano molto di più di quanti non ne arrivino a Berlino in aereo. Io ho chiesto di applicare il modello della solidarietà tra i diversi Paesi nell’accoglienza. Almeno dell’assistenza dovuta ai rifugiati talvolta per tutta la vita, deve essere l’Unione europea a farsi carico. La risposta dei paesi europei è stata no, grazie; vengono in Italia e ve li tenete voi”.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Craxi riabilitato da un inedito Veltroni riciclatosi craxiano

CraxiWalter Veltroni
riabilita Craxi

a cura di Iannozzi Giuseppe

«Interpre­tò meglio di ogni altro uomo politico come la società italia­na stava cambiando. Fu grande. Ci fu l’episodio di Sigonella ma anche la scelta di tenere l’Ita­lia nella sfera occidentale, sen­za intaccare autonomia e di­gnità del Paese». La dichiarazione è di Walter Veltroni, per trent’anni imboscato tra le fila di Pci, Pds, Ds, e da ultimo segretario del Pd. Parla davanti a Stefania Craxi: «Craxi deci­se che bisognava cambiare gioco, porre la sinistra di fron­te al problema di una nuova leadership. Ho riletto i verba­li delle riunioni del partito, fanno accapponare la pelle… un partito fluido, moderno, capace di raccogliere anche ciò che non è omogeneo a sé, ma che si unisce attorno a de­terminate idee.
Continua..

G8: la vittoria di Pirro

I numeri perdenti del GiLotto

A cura di Maria Luisa Brandi


6000_1147312813281_1541396118_369172_6536850_n

G8: si spengono le luci sul palcoscenico e si accendono quelle dietro le quinte.

Leggo su certa stampa l’ode anticipata al trionfo dell’Imperatore, scritta dal suo devoto e fedele suddito: un’accozzaglia di chiacchiere sul risultato puramente estetico del vertice. Uno schiaffetto morale a quei giornalisti che prevedevano il fallimento del Premier, le scosse telluriche, l’esclusione dell’Italia, etc etc. Insomma si cita solo quello che ci conviene e si fa una bella e patinata sviolinata che oscura i veri retroscena. Paccottiglia.

Gli antefatti ed i fatti di un G8 truccato e blindato, sono altri. E’ lo sfollamento degli sfollati, ad esempio. Impossibilitati a raccontare la realtà. Grandi che hanno visitato una città fantasma, rivestita di macerie ma spogliata dell’attuale identità: la disperazione e lo sconforto di chi sta vivendo sulla propria pelle gli effetti speciali di un Premier che sfrutta una terra martoriata per salvare la faccia. Una fiction dalle sfavillanti promesse che non mostra il rovescio della medaglia, ma solo una facciata ben architettata per riconquistare il plauso dei Grandi e riabilitare una reputazione ormai allo sbando, sull’orlo di una crisi di Stato. Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

14 luglio, storico sciopero della blogosfera: tutti zitti, tranne uno

Diritto alla rete: come aderire allo sciopero dei blogger contro il decreto Alfano

a cura di Maria Luisa Brandi


scaricaillogobanner

Qualche tempo fa, è accaduto anche al mio blog di subire un attacco da chi brandisce già la spada di una legge non ancora approvata e rimandata al mittente per le revisioni, dal Presidente Napolitano.
Qualcuno ha pensato bene di venire a intimorirmi scrivendo questo commento nel post Decreto intecettazioni, rivoluzione del web? :

Dovrebbero farti chiudere questo spazio solo per le cose che scrivi! Riguarda gli ultimi 5 post e capirai da te perché non partecipa nessuno! Io intanto ho fatto una segnalazione e un disappunto agli amministratori del sito, quelli veri! Vediamo se qualcuno prende provvedimenti o se gli intenti di questa community sono solo cazzate! Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Legge sulle intercettazioni arriva lo stop di Napolitano

Il capo dello Stato convoca Alfano al Quirinale: senza modifiche niente firma
Il presidente preoccupato per i rischi di incostituzionalità. Esclusa la fiducia

Legge sulle intercettazioni
arriva lo stop di Napolitano

di LIANA MILELLA – Fonte: la Repubblica

ROMA – Irragionevole, incostituzionale, gravemente dannosa per le indagini, foriera di scontri con una stampa già pronta allo sciopero del 13 luglio. La legge sulle intercettazioni, così com’è, non va. Napolitano poteva rinviarla alle Camere e dare uno schiaffo a Berlusconi. Ma fedele al motto che “gli strappi tra le istituzioni vanno sempre evitati” (almeno fin dove è possibile), il capo dello Stato l’ha fermata prima del suo ultimo passaggio al Senato.

Con un governo pronto a mettere la fiducia come aveva fatto alla Camera. Dopo un anno di ininterrotta moral suasion, dopo aver messo in allerta Fini e Schifani, il presidente della Repubblica ha compiuto il passo definitivo, ha chiamato al Quirinale il Guardasigilli Alfano. Che arriva lesto lesto.

Poco meno di un’ora di colloquio, accanto i suoi esperti giuridici, un esordio che non consente spiragli di trattativa: “Sono molto preoccupato e turbato per la tensione che si sta creando nel mondo della giustizia e della stampa su questa legge. I miei consiglieri mi spiegano che se dovesse passare così al Senato i vizi di palese incostituzionalità mi costringerebbero a fare un passo che di certo non vi sarebbe gradito”. Il ministro della Giustizia, che si è sempre mostrato rispettoso del Colle, non tenta neppure una difesa. Alla fin fine sa che al premier questa legge non è mai piaciuta perché lui ne avrebbe voluta una molto più dura, con gli ascolti autorizzati solo per mafia e terrorismo. Nel rinviarla, soprattutto in ore in cui, per le voci su procure in azione, non vuole scontri con toghe, polizie, servizi, non soffrirà troppo. Napolitano prosegue: “È vero che avete intenzione di mettere la fiducia?”.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Qualunque cosa succeda …una scelta esiste sempre, Umberto Ambrosoli. Vita morte eroicità dell’eroe che mise alle strette Sindona – Sironi editore

Qualunque cosa succeda
… una scelta esiste sempre
Umberto Ambrosoli

Vita morte eroicità dell’eroe che mise alle strette Sindona

di Iannozzi Giuseppe

Umberto Ambrosoli - Qualunque cosa succeda“Qualunque cosa succeda”, scritto dall’amorevole mano di Umberto Ambrosoli, figlio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona, assassinato a Milano da un killer la notte tra l’11 e il 12 luglio 1979 mentre faceva ritorno a casa dopo una serata fra amici, è un libro che in un’ottica di compromissione personale riprende quel discorso di eroicità borghese romanzata da Stajano, di un uomo che operando per il “giusto” ha pagato con la propria vita.

Umberto Ambrosoli ripercorre la breve e intensa vita dell’avvocato, del commissario liquidatore che ebbe la sola colpa – se tale la si può mai considerare – d’aver agito nell’interesse della giustizia, dello Stato italiano, mettendo a nudo gli sporchi intrallazzi finanziari di Michele Sindona. Risalgono al lontano 1971 i sospetti intorno al banchiere siciliano Michele Sindona, anche se già da prima il suo nome era fin troppo ben conosciuto in certi ambienti, tanto che già nei primissimi anni Cinquanta godeva immeritata fama di genio della finanza. Ma è negli anni Settanta che Sindona diventa un pericolo per il sistema bancario italiano e non solo. La Banca d’Italia, attraverso il Banco di Roma, cominciò a investigare intorno ai due istituti, Banca Unione e Banca Privata Finanziaria. L’allora Governatore Carli, nonostante l’evidenza che si era di fronte a una frode colossale, accorda un prestito a Michele Sindona nel vano tentativo di non far fallire i due istituti di credito da esso fondati. Il Direttore Centrale del Banco di Roma, Giovanbattista Fignon, fu incaricato di effettuare le transazioni necessarie: ecco così che le due Banche – che fanno capo a Sindona – si fondono per dar vita alla Banca Privata Italiana di cui Fignon divenne Vice Presidente e Amministratore Delegato. Ben presto Fignon comprese d’essersi cacciato in un impiccio di proporzioni colossali, per cui decise per una immediata sospensione. La decisione a Roma non piacque affatto, tanto più che il banchiere siciliano gode purtroppo di altolocate conoscenze tra le fila della DC nonché del Vaticano. Sul finire del 1974 Fignon presentò la sua relazione circa l’effettivo stato di salute della Banca. Giorgio Ambrosoli fu dunque ordinato unico commissario liquidatore. Ambrosoli consapevolmente si gravò del compito di esaminare tutte le operazioni finanziarie legate a Michele Sindona o ad esso riconducibili. Furono anni di duro lavoro: l’avvocato arrivò a dormire poche ore a notte, due o tre, come racconta il figlio in “Qualunque cosa succeda”.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Il gruppo editoriale L’Espresso denuncia il premier Silvio Berlusconi

Il gruppo editoriale L’Espresso
avvia azioni legali nei confronti
del premier Berlusconi

Su La Repubblica.it si legge:

Il gruppo editoriale L’Espresso ha dato mandato ai legali Carlo Federico Grosso e Guido Rossi di “avviare tutte le azioni a tutela della società, vista la rilevanza sia penale che civile individuabile nelle dichiarazioni” del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, rese a Santa Margherita Ligure durante l’assemblea dei giovani di Confindustria.

In quell’occasione – spiega una nota – Berlusconi “ha accusato il quotidiano La Repubblica di un attacco eversivo nei suoi confronti e nel contempo ha istigato gli industriali a boicottare ed interrompere gli investimenti pubblicitari”.

A Santa Margherita Ligure, il 1 giugno, il premier aveva detto di non dare pubblicità a media “disfattisti e catastrofisti” e poi aveva parlato di “progetto eversivo” contro di lui. Una trama, secondo il Cavaliere, che vedeva il Gruppo Espresso e La Repubblica in prima fila. Un concetto, quello dell’eversione, che Berlusconi ha poi ribadito più volte nei giorni successivi.

Il Cavaliere insiste: “Sbagliato dargli pubblicità”. Bisogna rilanciare l’immagine dell’Italia anche per “rimediare” ad una “campagna, alimentata dall’odio e dall’invidia personale, che certamente non fa bene al paese”. Così oggi Berlusconi è tornato sulla vicenda presentando a Palazzo Chigi il logo Magic Italy. Per poi, commentando direttamente la notizia della querela, rilanciare: “Non tengono vergogna…”.

Il presidente del Consiglio poi ribadisce: “Non posso che ribadire quello che ho detto, e cioè che è masochista chi dà la pubblicità ai media che, a furia di parlare di crisi, diventano essi stessi fattori di crisi”.

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Lo strano caso dell’On. Brambilla che avanza il saluto romano

Lo strano caso dell’On. Brambilla
che avanza il saluto romano

di Iannozzi Giuseppe

La Brambilla è un ministro che non dimentica, non il primo amore, il più autentico e viscerale. Ecco così Michela Vittoria Brambilla, neoministro per il Turismo, che a Lecco, alla festa dell’Arma dei Carabinieri, dà letteralmente in escandescenze. E’ così tanto eccitata di trovarsi colà che il braccio destro, al momento del saluto, lo alza con precisione da manuale: un perfetto saluto romano. Che però non manca di imbarazzare. In mezzo al tricolore dell’Arma dei Carabinieri, Michela Vittoria Brambilla sfodera un saluto vecchio – che si credeva fosse stato per sempre dimenticato nelle tristi pagine della Storia – e che invece è fin troppo attuale non per pochi ma per molti nostalgici.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Morire sotto gli occhi degli indifferenti. Accade a Napoli

Petru Birlandeanedu, giovane rom, muore sotto gli occhi della moglie. La sua colpa, nessuna. Colpito a morte per errore dalla camorra. Nessuno muove un solo dito per prestare soccorso all’uomo a terra.

di Giuseppe Iannnozzi

Muore sotto gli occhi indifferenti della gente.
Nessuno alza un dito.
I sicari della camorra sparano e colpiscono un rom, innocente, che si trovava nel quartiere napoletano per puro caso.
Nessuno, nessuno, nessuno ha fatto niente per Petru Birlandeanedu.
Tutti sono passati avanti incuranti del giovane rom morente a terra.
Nessuno ha sentito le urla disperate della compagna che invano ha cercato di chiedere aiuto.
Petru Birlandeanedu è morto sotto i suoi occhi.
La sparatoria alla fermata del treno di Montesanto sono state registrate dalle telecamere a circuito chiuso della ferrovia Cumana.
Continua..

Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura

Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera

L’emendamento
sulle intercettazioni approvato

(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)

Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)

Ddl Camera 1415-A – Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».

7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».

17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».

20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all’articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;

f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.
1. 1000. Governo.

FIRMA SUBITO PER DIFENDERE LA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE
Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

101EasyWeb provides high-quality web site hosting and domain registration services. Our hosting plans allow hosting of personal and business websites, e-mails, FTP, 24/7 support and many FREE bonuses: web site builder, Front Page support, Elefante Installer with 30+ FREE PHP scripts, among them blogs, forums, e-Commerce, CMS, image galleries