In Mondadori si allevano scrittori di sinistra e anarchici. Una bufala politica che circola in Rete da troppi anni
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
In Mondadori si allevano scrittori
di sinistra e anarchici
Una bufala politica
che circola in Rete da troppi anni
di Iannozzi Giuseppe
Gli autori Mondadori, prima di passare per ridicoli, farebbero bene a parlare chiaro, molto chiaro invece di tirare in ballo improbabili “cavallini di Troia” a cui non crede davvero nessuno.
Non si credeva ai presunti “cavallini di Troia” dieci anni or sono, nel 2000 o anche nel 1999-98-97, quando Internet non era diffusissimo tra la gente comune, figuriamoci oggi, nel 2010, che credibilità potrebbe mai avere chi dovesse alzar la voce tuonando che “si rimane in Mondadori per fare il cavallo di Troia”.
Ieri si poteva anche far credere al pubblico che così fosse; c’era difatti molta meno informazione e le bufale telematiche, e non, potevano trovare un loro fertile terreno. Oggi non più. A ogni angolo, come minimo, c’è un blogger di vedetta che incastra il fabbricatore di notizie false e di convenienze, per cui tu, bello mio, che vuoi fare il furbo sparando una menzogna dietro l’altra, sappi che ti si mette subito con le spalle al muro e che ci vuol niente a farti secco.
In ogni caso non è che dieci anni fa o anche quindici o venti non si sapesse che in Mondadori le cose andavano avanti grazie alla provvidenza del Cavaliere e non grazie a quella del Signore Iddio: lo sapevano in pochi – questo è vero – e quei pochi tacevano, per loro personalissima convenienza, adducendo la scusa che “si combatteva dal di dentro”. Tuttavia il pubblico ha creduto a questa bufala reiterata e lanciata su mailing list, forum di discussione, liste evangelistiche. Ci ha creduto perché su Internet ci si illudeva che la verità fosse di casa. Chi ieri si è illuso è perché aveva un maledetto bisogno di una illusione da coccolare, anche in previsione della possibilità di diventare poi un autore della scuderia Mondadori. Come di fatto poi è accaduto ad alcuni tutto spirito machiavellico e nessun talento da parte; gli spiriti machiavellici più fortunati finiscono così nei remainders ignorati da tutti a far la muffa, prima di finire al macero; e non è privilegio da poco in questo momento storico di tasche vuote e di grande fame.
Continua..
Iannozzi Giuseppe con il suo nuovo blog è ora qui
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Iannozzi Giuseppe con il suo nuovo blog è ora qui
http://iannozzigiuseppe.wordpress.com
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VMO è un blog fascista e squadrista, diffamatorio e calunnioso che Splinder non intenderebbe mettere a tacere…
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
VMO è un blog fascista e squadrista,
diffamatorio e calunnioso
che Splinder non intenderebbe mettere a tacere…
Il perché lo lascio indovinare a Voialtri

Tassare la libertà su Internet per pagare i costi dell’editoria. Questa la proposta della Fieg
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Tassare la libertà su Internet
per pagare i costi dell’editoria
Questa la proposta della Fieg
di Iannozzi Giuseppe
Il presidente della Fieg Carlo Malinconico: “…una mini tassa per chi si connette a internet e usa i contenuti editoriali online, come misura transitoria per consentire all’editoria di far fronte alla crisi, sul modello del canone per i detentori di computer applicato in Germania”.
“Il settore sta attraversando una fase di crisi tra le più acute della sua lunga storia, che non accenna a diminuire anche nei primi mesi del 2010 e a fronte della quale il governo non solo non è intervenuto per attenuare gli effetti di una congiuntura difficile e per allentare quei nodi strutturali che soffocano il settore, ma ha operato in senso contrario con la soppressione delle tariffe postali agevolate. […] Stiamo negoziando con Poste per verificare come si possa colmare il divario, al momento vastissimo, tra la tariffa piena e la vecchia tariffa agevolata. Sapevamo benissimo che dal 2011 in poi, con la piena liberalizzazione dei servizi postali, non sarebbe stato più ammissibile continuare ad applicare il vecchio sistema e che una riforma sarebbe stata necessaria. Ma il 2010 resta un problema insormontabile, perché lo stop è di fatto una misura retroattiva, che va a incidere su bilanci già approvati e su abbonamenti già in essere. Come fanno gli editori a fare i loro conti in queste condizioni? Puntiamo a trovare una via d’uscita per quest’anno che non ci massacri”.
Mai e poi mai. Il popolo della rete non foraggerà mai e poi mai l’editoria e sue indecenti proposte.
Continua..
Wu Ming 1 (Roberto Bui) l’uomo della censura in rete per blog e post. E’ scandalo
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Wu Ming 1 (Roberto Bui)
l’uomo della censura in rete per blog e post
Scandalo. Li hanno cancellati
i post su biogiannozzi.splinder.com
La censura è anche in Italia e ha nome e cognome.
Ricordatevi sempre
che la censura ha un nome e un cognome.
Ma quello che si credeva fosse andato perso
lo abbiamo trasferito per Voi
e solo per Voi ad un nuovo indirizzo.
Clicca e leggi
ROBERTO BUI aka WU MING 1 INVOCA L’OSCURAMENTO DI BLOG E POST
E’ SCANDALO
La censura è in primis
un vigliacco atto politico
sempre e comunque.
INDIGNATI. SE SEI UN UOMO LIBERO INDIGNATI

Wu Ming 1 (Roberto Bui) invoca l’oscuramento di blog e post
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Wu Ming 1 invoca
l’oscuramento di blog e post
di Iannozzi Giuseppe
Mi viene intimato di rimuovere entro 3 giorni i seguenti post:
boicotta il New Italian Epic in libreria e vinci un grosso premio
Wu Ming 1 (Roberto Bui) si fa Eracle. Una sporca storia di potere, sesso e soldi
Giuseppe Genna e Wu Ming: in esclusiva assoluta le loro poesie inedite
I tre post non possono essere rimossi in quanto è mio inalienabile diritto quello di fare informazione, critica e satira.
Il primo post è un invito a non lasciarsi sedurre dal “New Italian Epic”.
Il secondo post è una satira sempre sul “New Italian Epic” e sulla sua inutilità culturale. La satira evidenzia che il “New Italian Epic” è a mio giudizio solamente una macchina per fare soldi e non altro.
Il terzo post è invece costituito da alcune “finte poesie” scritte da Giuseppe Genna e Wu Ming 1 con il solo fine, gratuito e oltremodo maligno, di dileggiare pubblicamente il sottoscritto Iannozzi Giuseppe. Essendo stato dileggiato con delle “finte poesie” spacciate in Rete per mie, il minimo che potessi fare era di pubblicarle anche in questa sede, su biogiannozzi.splinder.com.
Wu Ming 1, o chi per esso, rivolgendosi alla Redazione di Splinder chiede la cancellazione in toto dei tre articoli.
Perché?
Perché gli danno fastidio e non sono delle critiche positive così come lui desidererebbe.
In pratica, Roberto Bui aka Wu Ming 1 si schiera
con QUELLI CHE LA CENSURA SÌ
Io non sono il solo destinatario di QUELLI CHE LA CENSURA SÌ.
Lucio Angelini, scrittore e traduttore, che come me ha criticato l’operazione “New Italian Epic”, è stato invitato, per usare un eufemismo, a cancellare i suoi post altrimenti il suo blog verrà oscurato.
TUTTO CIO’ E’ INAMMISSIBILE
E’ UN ATTENTATO GRAVISSIMO ALLA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE
L’art. 97 L. 633/’41 dispone che si possa prescindere dal consenso, nei casi in cui ciò sia giustificato da motivi di notorietà del personaggio ritratto.
A Lucio Angelini viene ordinato di cancellare una foto innocua e banale che ha per soggetto Roberto Bui. Ma Wu Ming 1 in quanto personaggio pubblico non può accampare nessunissimo diritto sulla foto, tanto più che questa è stata scattata in una apparizione pubblica.
La foto contestata è questa:

- foto da http://lucioangelini.splinder.com -
Nessuno, e dico proprio nessuno, in nessun tribunale darebbe oggi anche solo un pelo di ragione a Roberto Bui aka Wu Ming 1.
Rimuovere la detta foto costituirebbe una gravissima violazione alla libertà di informazione.
Né può richiedere che vengano rimosse critiche e satire fatte su di lui, su biogiannozzi.splinder.com, su lucioangelini.splinder.com o su altri blog, siti e/o testate giornalistiche online e cartacee. Sarebbe come pretendere che su Berlusconi non vengano fatte più satire e che vengano rimosse tutte, una per una, dalla faccia del globo terrestre. Possono piacere o no critiche e satire avanzate. Si può condividerle, ma ognuno è libero di criticare l’operato del collettivo Wu Ming in quanto è il collettivo costituito da personaggi pubblici che appaiono in pubblico.
Se io sono (mi trovo) in strada e un fotografo mi scatta una foto nel corso di una manifestazione aperta al pubblico, non posso limitare assolutamente la libertà del fotografo.
Se invece un fotografo si infiltrasse in casa mia fisicamente o con prodotti dell’ingegno per carpire informazioni sul sottoscritto siano esse registrazioni vocali, fotografie, ecc. ecc.
A Lucio Angelini scrivo sul suo blog: “A livello di immagine il fatto che ti è stato chiesto, come a me del resto, di rimuovere immagini e critiche sui Wu Ming costituisce un fatto di inaudita gravità per la libertà di informazione. E’ impensabile che se io scrivo una recensione negativa questa mi venga censurata in un paese democratico, fino a prova contraria: il libro è per il pubblico che ha il sacrosanto diritto di criticarlo in positivo e in negativo, ma nessun autore, foss’anche un premio Nobel, può accampare il diritto di rimuovere critiche che non gli sono gradite. Se non vuole critiche, può decidere di non pubblicare i propri scritti e di tenerli nel cassetto. Se non vuole che in manifestazioni e convegni aperti al pubblico gli vengano scattate foto, ha solo da non partecipare agli eventi aperti al pubblico. Nel momento in cui io partecipo a un evento aperto al pubblico come ospite o relatore o che altro, divento personaggio pubblico.
Wu Ming 1, né chi per esso, può chiedere la rimozione della foto e dei post.
La rimozione della foto potrebbe essere possibile solo in casi estremi al fine di tutelare l’integrità fisica del soggetto: ad esempio se Wu Ming 1 fosse sotto minaccia di morte, allora sarebbe suo diritto chiedere di non essere ritratto. O anche se in foto fosse (stato) ritratto insieme a un minore di 18 anni.
Se qualcuno, sia esso Wu Ming 1 o qualcuno altro dovesse spingerti a rimuovere post di critica o immagini, o venisse operata la censura d’ufficio, tu Lucio Angelini sei nella perfetta condizione di sporgere denuncia e chiedere un risarcimento anche pecuniario. Va da sé che l’oscuramento del blog o di parte di esso per i capricci di una persona o due, sarebbe immediatamente configurato come attentato alla libertà di informazione e creerebbe un precedente pericolosissimo in Italia per la libertà in Rete. Che si allineerebbe a paesi come la Cina o il Venezuela.
La foto in questione non è in alcun modo lesiva dell’onorabilità di Wu Ming 1. E’ una foto normalissima. Banale, se mi permetti: innocente punto e basta.
A me sono state contestate critiche che ho fatto al New Italian Epic. Ed immagini satiriche. Ma non era proprio Roberto Bui aka Wu Ming 1 che non troppo tempo fa si accalorava che la satira è addirittura tutelata dalla Costituzione americana, in quanto espressione di libertà d’informazione?
Se Roberto Bui e compagni oggi si rimangiano le loro stesse dichiarazioni adoprando il metro dell’ingiustizia dei maiali orwelliani “che tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri”, allora non solo cadono in contraddizione – che sarebbe comunque il meno -, ma si dichiarano, e bisogna sottolinearlo, con la loro stessa bocca censori e critici parzialissimi.”
Copia e diffondi questa notizia, o segnalala sul tuo blog. Il tuo contributo è importante, per LA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE IN RETE.

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Condannati tre dirigenti di Google per il filmato online di un ragazzo down
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Condannati tre dirigenti di Google
per il filmato online di un ragazzo down
a cura di Iannozzi Giuseppe
Il tribunale di Milano ha condannato tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la pubblicazione sul motore di ricerca di un video che mostrava un minore affetto da sindrome di Down insultato e picchiato da quattro studenti di un istituto tecnico di Torino. A tre imputati sono state inflitti sei mesi di reclusione con la condizionale. Un quarto dirigente che era imputato è stato assolto. Si tratta del primo procedimento penale anche a livello internazionale che vede imputati responsabili di Google per la pubblicazione di contenuti sul web. Durissima la reazione della società Usa: “Un attacco ai principi fondamentali di libertà sui quali è stato costruito internet” spiega il portavoce di Google, Marco Pancini.
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No Banda larga, no Clic!
Pubblicato da Maria Luisa Brandi
A cura di Maria Luisa Brandi

Inutile girarci intorno. La Banda Bassotti è nemica della Banda Larga. Il Partito dell’Amore odia Internet, l’antagonista che gli strapperà dal cuore l’amata Scatola Magica: la televisione. Ogni occasione è buona per colpire il rivale: dalla Legge Bavaglio agli indecenti filtri modello cinese di Maroni, passando per le varie proposte parlamentari non andate a buon fine. L’incubo Web incombe sulle teste dei Bassotti che si vedono spiazzati dall’informazione libera e senza censure della Rete. Continua..
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Luccichio di stelle
Pubblicato da Romanticaperla

di Romantica Vany & King Lear
Il nostro amore
su biciancole di fiori cullato
sul far del mattino,
dal sacro pallor di luna illuminato
per sentieri d’aria
tra agnelli di nuvole,
di certo il più lucente del Creato
in quelle notti belle
nel timido lucore
di lucciole e stelle
immerse
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Plagio e scandalo per Giuseppe Ferrario! Bloccate le uscite delle Cronache di Licia Troisi
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

Plagio e scandalo per Giuseppe Ferrario!
Bloccate le uscite delle Cronache di Licia Troisi
a cura di Iannozzi Giuseppe
Bloccati dall’editore Panini Comics le uscite Cronache del mondo emerso di Licia Troisi. Il motivo: plagio. La Rete ha messo spalle al muro Giuseppe Ferrario che per disegnare molte tavole degli albi avrebbe copiato di brutto da Hayao Miyazaky, autore di manga notevoli quali La città incantata, La principessa Mononoke e Il castello errante di Howl. Lo sgarro non poteva passare inosservato.
Gli albi Cronache del mondo emerso sono stati bloccati: la terza uscita è stata rimandata. Ma si può legittimamente sospettare che le uscite verranno chiuse in via definitiva.
Continua..
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14 luglio, storico sciopero della blogosfera: tutti zitti, tranne uno
Pubblicato da Maria Luisa Brandi
Diritto alla rete: come aderire allo sciopero dei blogger contro il decreto Alfano
a cura di Maria Luisa Brandi
Qualche tempo fa, è accaduto anche al mio blog di subire un attacco da chi brandisce già la spada di una legge non ancora approvata e rimandata al mittente per le revisioni, dal Presidente Napolitano.
Qualcuno ha pensato bene di venire a intimorirmi scrivendo questo commento nel post Decreto intecettazioni, rivoluzione del web? :
Dovrebbero farti chiudere questo spazio solo per le cose che scrivi! Riguarda gli ultimi 5 post e capirai da te perché non partecipa nessuno! Io intanto ho fatto una segnalazione e un disappunto agli amministratori del sito, quelli veri! Vediamo se qualcuno prende provvedimenti o se gli intenti di questa community sono solo cazzate! Continua..
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Un caso di censura in rete
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Un caso di censura in rete
di Iannozzi Giuseppe
Che la censura sarebbe presto approdata in rete lo si sapeva. In verità la censura, ben prima dell’iniqua e anticostituzionale legge del governo Berlusconi, è stata portata avanti tanto da chi si dichiara di destra quanto da chi si dice di sinistra. Non sorprende dunque, non poi troppo, che ibs.it internet bookshoop abbia sposato la causa dell’oscurantismo. Va bene che i commenti offensivi e scevri di qualsivoglia barlume di seria critica non vengano fatti passare. Ma non va affatto bene che non vengano fatto passare quei commenti che, con cognizione di causa, esprimono un giudizio negativo su di un libro, o un autore.
Giorni or sono inviai un giudizio negativo sull’ultima operazione commerciale portata avanti da Mondadori e Roberto Saviano con “La bellezza e l’inferno”. Purtroppo o per fortuna amo firmarmi sempre con il mio nome reale, senza tentare di nascondermi dietro un dito perché non sono né un pervertito né un vigliacco, ed ecco così che ibs.it ha pensato bene di cassare il mio commento su il non-libro di Saviano.
Avevo già denunciato in “Saviano come Pinocchio” e “Saviano: pubblicità ingannevole per La bellezza e l’inferno” la barbara operazione commerciale che è, a mio avviso, “La bellezza e l’inferno”. Riporto qui i passi essenziali di questi miei due interventi:
«Non posso/possiamo considerare “La bellezza e l’inferno” un libro perché tale non è.
E’ invece una raccolta di articoli apparsi tra il 2004 e il 2009 su diversi giornali (perlopiù La Repubblica e l’Espresso), ripresi più e più volte da diversi blog, ribattuti fino alla noia, nel riuscito tentativo di portare in alto “Gomorra”, libro-inchiesta che comunque non ritengo meritevole per ragioni che ho più volte reiterato e spiegato in maniera non chiara ma chiarissima.
Oggi Saviano, o Mondadori mi propongono una raccolta di articoli che conosco più delle mie tasche e che in quattro anni sono stati così tante volte letti e discussi sui giornali, per non dire poi in Rete, che davvero non si capisce con quale faccia editore e autore spacciano questa raccolta inutile di articoletti per “un nuovo libro”. Siamo di fronte all’ennesimo caso di malaeditoria, una pubblicazione il cui scopo è solo quello di ingrassare le tasche di Roberto Saviano e dell’editore, che è evidentemente di destra e che detta legge e che guarda al profitto prima d’ogn’altra cosa.
Io punto il dito contro il sistema editoriale ma l’autore, e lo sottolineo, ha la sua gravissima parte di colpa: se Saviano fosse stato corretto, in primis, subitissimo avrebbe dovuto dare una bibliografia estesa dei testi compulsati per scrivere quella parte di non-fiction che è in “Gomorra”. Non ha mai detto un’acca. Non ha mai accennato al fatto, nonostante gli sia stato fatto notare più volte. Non dicendo nulla a tal riguardo si è “inglobato” nella politica e nel business del sistema editoriale. E’ evidente che è colpevole quanto, se non di più, di quel sistema editoriale che lo pubblica per fare soldi e non denuncia.
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Multa da 1,38 milioni di dollari per aver scaricato 24 canzoni da Internet
Pubblicato da Maria Luisa Brandi
Una statunitense di 32 anni è la prima condannata del paese ad aver scaricato illegalmente.

Da “El Pais” online. Traduzione della sottoscritta.
Una donna del Minnesota è stata condannata -questa mattina- a pagare un 1,92 milioni di dollari
( 1,38 milioni di euri) a varie compagnie discografiche per aver scaricato illegalmente 24 canzoni da Internet.
L’accusata, Jammie Thomas-Rasset, dovrà pagare 80.000 dollari ( 57.000 euri) per ognuna delle canzoni scaricate, assicura quotidiano Star Tribune nella sua edizione digitale. Il giudice di Mineapolis ha deciso che Thomas-Rasset, di 32 anni, ha commesso una violazione volontaria dei copyrights della musica. Continua..
Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera
L’emendamento
sulle intercettazioni approvato
(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)
Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)
A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».
«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».
«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».
19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».
«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;
«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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Feisbum: il film sul “fenomeno” SfasciaCervelli?
Pubblicato da Maria Luisa Brandi
Un film su Facebook?!
Hanno girato un film su Facebook???
Sono sconvolta. Datemi un pizzicotto, ditemi che sto sognando. No?
E’ proprio tutto vero?
Ma allora sta avvenendo quello che ho sempre pensato e anche scritto altrove già da tempo!
Non me lo toglie nessuno dalla testa: la massa italiana approdata di recente sul web, conosce quasi solo ed esclusivamente quel ghetto. Seguono a ruota i paesi più sottosviluppati. Gente che fino a ieri non sapeva nemmeno cos’era un Pc si collega in Rete e che fa? Apre un profilo su Facebook e lì giace? Ore e ore a fare cosa? Linkare pensieri altrui, farsi i cazzi altrui, perdere tempo con test idioti e taggare altri utenti attraverso domande invadenti, indiscrete, persino volgari. Dunque è questo il nuovo disegno del potere occulto che influenza le masse che ormai cominciano ad abbandonare l’obsoleto mezzo di comunicazione? Continua..
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Delitto online è un gioco a disposizione dell’utente
Pubblicato da Emiliano Grisostolo
Delitto online
è un gioco che mette a disposizione dell’utente, una piattaforma informatica ed una storia “IL GIALLO” grazie alle quali sarà possibile cimentarsi in un vera e propria guerra di deduzioni e ragionamenti.
Si tratta di un nuovo approccio al mondo del giallo che sfrutta al meglio le potenzialità di una smisurata banca dati quale è Facebook. E’ un gioco intuitivo, divertente, gratuito e per veri detective.
Le storie caratterizzanti questo gioco sono brevi racconti, non più lunghi di 25/30 cartelle, che rappresentano il filo conduttore per coloro che decidono di giocare. I personaggi stessi della storia sono interattivi, in pratica l’utente può, in un certo senso, dialogare con i protagonisti del giallo e ricevere oppure no informazioni. L’utente può anche proporre soluzioni al caso e pubblicare i suoi ragionamenti che saranno valutati. Gli utenti saranno comunque guidati dagli amministratori del sistema.
Il gioco in sé consiste nello scoprire l’assassino, l’arma, il movente e come sia avvenuto il delitto. La storia è strutturata a ritroso. Tutto inizia proprio dal delitto mentre il resto sarà costruito a partire dalle deduzioni degli utenti: verranno infatti postate nuove parti della storia, dati indizi, fornite testimonianze.
Partecipare a Delitto online è estremamente facile. Si tratta di un gioco implementato su facebook accessibile all’indirizzo: http://www.delittoonline.tk/
Poche semplici regole sono indicate nel portale nella sezione Info e nella sezione Discussions. Bastano solo 5 minuti e poi potrete provare a diventare dei bravi investigatori.
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Chat erotiche e pericoli “connessi”
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Chat erotiche e pericoli “connessi”
a cura di Iannozzi Giuseppe
Le chat sono diventate da tempo terreno di caccia preferito per tanti maniaci, di ogni sorta. Le chat erotiche, nello specifico, nascondono non pochi malati di mente. E’ accaduto nella Capitale del Mondo, Roma: lui ha adescato la sua vittima in una chat line erotica e le ha dato appuntamento per un incontro a luci rosse in un albergo romano. La donna pensava d’avere a che fare con un semplice dongiovanni, ed invece questi a sua insaputa ha filmato il loro incontro con una webcam nascosta nella camera. Pochi giorni dopo l’uomo ha iniziato a ricattare la donna, minacciandola di divulgare il filmato tramite Internet qualora lei non gli avesse consegnato 1.500 euro.
I piani di C. G., pregiudicato di 32 anni, li hanno però mandati a monte i carabinieri di Monterotondo e Latina che lo hanno arrestato in flagrante mentre si presentava all’appuntamento concordato per la consegna del denaro. La donna, una 40enne che vive nella provincia di Roma, divorziata, non aveva voluto sottostare al ricatto e si era rivolta ai militari denunciando quanto accaduto. Il pregiudicato l’aveva anche minacciata di inviare le immagini ai suoi famigliari, giocando probabilmente sul timore che lei avrebbe potuto provare per possibili conseguenze sulla custodia dei figli, ora affidati a lei. E nei suoi confronti aveva attuato un vero e proprio pressing di telefonate.
Continua..
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Casi di censura in rete da Vibrisse Bollettino a Nazione Indiana…
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Casi di censura in rete
Nazione Indiana (AA.VV.), Vibrisse Bollettino (a cura di Giulio Mozzi), La poesia e lo spirito hanno deciso di censurare Iannozzi Giuseppe in maniera indiscriminata e ottusa, indipendentemente dalle opinioni da esso espresse.
Siamo di fronte a un sistematico atto di censura in Rete,
che ha come scopo il tentativo di mettere a tacere Iannozzi Giuseppe
per le le sue idee, per le sue posizioni cuturali sociali e politiche.
Su tutti e tre i blog è presente in qualità di ospite Giulio Mozzi, titolare di Vibrisse. In passato Giulio Mozzi ha fatto parte di Nazione Indiana. Oggi, pur non essendo più nella redazione di NI, continua però ad essere ospitato da Nazione Indiana nonché da La poesia e lo spirito, dove la sua presenza è con un numero tale di interventi che lo si potrebbe definire quasi un ospite fisso.


- Giulio Mozzi il sommo censore -
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Mara Venuto intervista Giuseppe Iannozzi che parla di “Morte all’alba”, di editoria, di libri
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
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Miei cari, Dopo averlo letto mi inviò una serie di domande per un’ intervista che fu poi pubblicata sul suo frequentatissimo blog http://www.biogiannozzi.splinder.com/ e sulla sua creatura Jujol.com, un multi-blog molto noto e apprezzato dal popolo di internet. Beppe recensì in modo lusinghiero il mio libro, lo pubblicizzò in rete e mi permise con la sua bellissima intervista di esprimermi al meglio su “Leggimi nei pensieri”. Lui non ama che io gli parli di riconoscenza, tuttavia queste semplici domande che gli ho rivolto e che vi offro, sono sì un modo per dirgli grazie, ma soprattutto per invitare alla lettura del suo libro, che denota un talento narrativo davvero fuori dal comune. Vi abbraccio forte e buon weekend! |
Mara Venuto intervista Giuseppe Iannozzi
che parla di “Morte all’alba”, di editoria, di libri.

La prima parte dell’intervista
è online sul BloRum di Mara Venuto
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La legge italiana antiweb mobilita la rete
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
La legge italiana antiweb mobilita la rete
Fonte: Punto informatico
Roma – È maretta. Com’era prevedibile, gli italiani in rete non sembrano avere alcuna intenzione di stare a guardare mentre nella stanza dei bottoni qualcuno decide di creare doveri per chi vuole esprimersi, paletti per i blog e i siti Internet italiani. Dopo la pubblicazione su Punto Informatico dell’articolo La Camera manda avanti il DDL anti-blog di Luca Spinelli, è tutto un fiorire di iniziative che dimostrano la vitalità del web nostrano.
Tra i primi a mobilitarsi è Antonio Di Pietro, da sempre attento alle dinamiche sulle libertà di informazione online, che sul suo blog ricorda come il DDL antiblog sia figlio del già criticatissimo decreto Levi e avverte: “I contenuti e gli attacchi alla libertà di informazione non sono cambiati, eccetto qualche distinguo inutile, operato dallo stesso Levi, presente in questa seconda versione. Su questo disegno di legge non ci sarà nessun margine di discussione né con il centrodestra né con il centrosinistra. Qualora dovesse passare potrebbe dare come unico risultato la disobbedienza civile”.
Di Pietro non solo ritiene che la legge sia stata scritta da chi di rete sa poco o niente, la definisce “pura censura”, ma annuncia anche che il suo movimento politico “offrirà tutta l’assistenza legale a chi verrà perseguito per la sua violazione”, e sul blog diffonde un banner per spargere ulteriormente la notizia.
Ma l’eco di quanto sta andando avanti alla Camera si riverbera, come era lecito attendersi, proprio sui blog italiani, dove a centinaia esprimono indignazione per quanto si è riusciti a partorire, e vede la luce il gruppo su Facebook che già conta centinaia di aderenti. Allo stesso tempo cresce la petizione contro l’iscrizione al ROC dei siti italiani, che conta più di 12mila firme, nonché un’altra iniziativa specifica per quest’ultimo DDL partita nelle scorse ore, una petizione rivolta al Presidente della Camera dei Deputati affinché si blocchi sul nascere quella che da più parti viene definita “mostruosità legislativa”.
In attesa che l’intera vicenda conquisti le prime pagine dei quotidiani internazionali, come già avvenuto all’epoca per il DDL Levi, proprio Luca Spinelli precisa con un post dedicato come la proposta normativa tutto è meno che pensata per i soli blog: ad essere tirati in ballo sono centinaia di migliaia di siti Internet italiani. Non solo chi “fa informazione”, per quel che questa espressione può significare, ma anche siti che raccolgono barzellette, enciclopedie, guide online, siti culturali, educativi, formativi, e così via. Nel DDL non si parla infatti solo di informazione, osserva Spinelli, ma più in generale di qualunque spazio web che si occupi anche di formazione, divulgazione, intrattenimento.
“Basterebbe – sottolinea Spinelli – l’uso di qualche banner, o l’uso di quel sito come fonte di guadagno, per farlo ricadere nella tipologia indicata dal DDL come prodotto editoriale che deve iscriversi al ROC, ha maggiori responsabilità, maggiori costi, maggiore burocrazia, ed è imputabile per i reati sulla stampa”.
Il problema centrale, suggerisce ancora Spinelli, non è tanto una improbabile messa in stato d’accusa dell’intero web italiano, quanto invece che questa legge, come tante che l’hanno preceduta, sia tenuta nel cassetto finché non serva al (pre)potente di turno, che ricorra ad essa per tacitare voci sgradite. “Invece che chiarire e ripulire uno dei corpus normativi più grandi e impenetrabili al mondo – conclude riferendosi all’ordinamento italiota – si propongono altre leggi fumose e contestabili che prestano il fianco a pruriti censori”.
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Buttafuoco: “Nei blog mare di bugie”
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Buttafuoco: “Nei blog mare di bugie”
di SANDRA RICCIO – Fonte: La Stampa.it
Antimoderno, con fama di spirito corrosivo, dunque poco incline ad accodarsi al popolo degli appassionati di tecnologie. Ma Pietrangelo Buttafuoco è davvero così, uno spirito semi-luddista, uno di pochi quarantenni dubbiosi sulle virtù della rete? Lui sorride placido. «Mah, certo Internet ha il grande limite di essere infarcita di errori. È un mare in cui navigano tante facilonerie. Il web ci agevola la vita, ma non facilita l’apprendimento e la verità. Molto spesso le ricerche che facciamo nella rete non sono accompagnate dalle dovute verifiche e quindi si finisce nel scivolare in un pasticcio di abbagli».
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Fallo vibrare!
Pubblicato da Kristalia
E va bene. Ora che sta per essere messa in commercio l’ultima generazione di sex toys, siamo tutti più gaudenti.
Ma no, non è il solito dildo. Questo è speciale, è lo strumento più cool del cyber sex. Trattasi di attrezzo ideato e creato per “accorciare le distanze”. In pratica, la good vibrations è assicurata, anzi, consigliata anche per chi ha una relazione con una persona che vive distante.
È una genialata: ricevere carezze erotiche dal partner via web è il sogno segreto di tutti.
E udite udite: i creatori, oltre a consigliarlo, promettono che presto i cyber-dildo arriveranno persino sui social network, a cominciare da Facebook e MySpace. Questo vuol dire che – sempre che lo vogliate – chiunque potrà fare sesso con voi.
Ovviamente serve un sex toy compatibile per essere collegato alla Rete e il download di uno specifico software. Ma niente affanno: il sofware è rintracciabile su HighJoy.com o Sinulator.com
Ah, altra notizia importante: il creatore tiene a precisare che questo gioiellino non è uno strumento di bassa qualità, bensì di alta tecnologia. Ci si collega ad Internet, si contatta la persona interessata, e se questa è provvista del magico strumento, iniziano le good vibrations. Nota ben, nota ben… ovunque si trovi. ![]()
Vi mancava un vibratore azionato a distanza via web, vero? Ebbene, c’è chi ci l’ha ideato. Non ci credete? Ecco qua il video.
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BlogTime Numero 2 – download
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

BlogTime Numero 2 – download
84 ricchissime pagine in formato pdf da scaricare gratis.
Siamo proprio pazzi a regalarvi così tanto!


oppure
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Tittyna Cerquetti intervistata da Mariella Calcagno
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi


Mariella Calcagno intervista
Tittyna Cerquetti
fonte: schizofrenie letterarie
Tittyna, (http://www.tittyna.net/) amica di scrittura, conosciuta alla presentazione del mio libro ma unite da qualcosa di più, lancia BlogTime una rivista, bella e ben costruita, le ho chiesto di presentarcela.
1) BlogTime, spiegaci cos’è in poche parole.
Blogtime è una rivista. Senza fare paragoni imbarazzanti (considerati i mezzi a disposizione ed il tempo spendibile per le attività no-profit che abbiamo tutti noi) è la versione “citizen journalism” dei settimanali generalisti che si trovano in edicola. È un progetto che vuole mettere su carta virtuale, attraverso i nuovi sistemi (file pdf leggibili anche online in modalità “rivista” con programmi tipo issuu) la capacità che i bloggers hanno di realizzare qualcosa di simile a questi prodotti, senza grosse organizzazioni e pesanti costi. Un magazine informativo/generalista che da un lato offre un prodotto fruibile a tutti, nello stesso tempo consente a chi ha desiderio di fare giornalismo di vivere un’esperienza fuori dal proprio blog.
Continua..
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Emiliano Grisostolo. Il castello incantato. Zona editrice
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

Emiliano Grisostolo
Il castello incantato
Zona editrice
di Giuseppe Iannozzi
Emiliano Grisostolo ha alle spalle almeno tre romanzi di forte impegno sociale, “L’ultima notte”; “Il grande burattinaio” e l’ultimissimo “Il castello incantato”, tutti editi da Zona editrice. Non temo una smentita se oggi qui dico che “Il castello incantato” è sicuramente il miglior lavoro dell’autore maniaghese, sia per stile sia per contenuti.
Emiliano Grisostolo già nelle sue opere precedenti ci ha abituati a temi di grande attualità, come la pena capitale e la pedofilia, riuscendo a mettere bene in evidenza questi mali della società, mali che purtroppo diventano day after day più che mai attuali, drammatici e reiterati. E’ quasi impossibile aprire un quotidiano e non doversi confrontare con una notizia di nera che riguarda la scomparsa di un minore, forse vittima dei pedofili, forse rapito da non si sa chi e chissà per quali tristi fini. La nera oggi ci ha purtroppo quasi anestetizzati di fronte all’idea che nel mondo, ogni giorno, scompaiono nel nulla tantissimi innocenti, che non ritorneranno mai più a casa. E’ il caso di definirli desaparecidos? Ahinoi, la più parte di quei fanciulli che scompaiono da un giorno all’altro, senza un motivo apparente, senza la richiesta d’un riscatto, sono da considerarsi desaparecidos. Se fino a qualche decina d’anni or sono si pensava, erroneamente, che le persone scomparse misteriosamente fossero solo una macabra realtà presente in stati totalitari quali l’Argentina e il Cile, oggi non è più così: chi oggi scompare dalla faccia della Terra, senza di sé lasciare traccia, è una persona comune, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Non di rado gli scomparsi finiscono spolpati dai macabri ingranaggi di organizzazioni malavitose – che si annidano nel cuore di quelle società apparentemente più civili e democratiche. Pensare che oggi non esistano più i campi di concentramento è un’ingenuità bella grossa. Il mercato della prostituzione, della pedofilia, dello schiavismo, del traffico di organi umani non si ferma davanti a niente e a nessuno: le autorità, per quanto cerchino di sgominare schiavisti e pedofili – purtroppo ampiamente diffusi anche in Rete, che da alcuni anni è diventata la spiaggia preferita di moltissimi adescatori -, spesse volte si trovano con le mani legate o in un vicolo cieco.
Continua..
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