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Morire oggi. Malasanità e impunibilità, scandalo italiano

Morire oggi. Malasanità e impunibilità
Scandalo italiano

di Iannozzi Giuseppe

Morire.

Si muore oggi, in maniera tragica. Assurda. Da un momento all’altro.

croce rossa

Si muore non ostante venga da più parti detto che il Sistema Sanitario italiano sia uno dei migliori al mondo. Ma il prezzo di questa supposta verità è che sempre più pazienti rendono l’anima a Dio proprio in quelle strutture sanitarie, che dovrebbero garantire al cittadino assistenza e cure. Reductio ad absurdum, più si va avanti e più facile è che si incorra in un grossolano errore di medici e paramedici. Non è difficile rendersi conto di questa tragica realtà: errori di valutazione da parte dei medici, ahinoi, sono all’ordine del giorno, errori che pare stiano diventando la regola. C’è da augurarsi che mai si debba ricorrere alle cure dei medici italiani, perché il serio rischio è di essere ospedalizzati per una banalità ed uscire poco dopo dall’ospedale in posizione orizzontale coperti soltanto da un triste lenzuolo bianco.
Si muore e si muore con una facilità che ha dell’assurdo.
Ci troviamo di fronte a strutture sanitarie che sì, forse sono all’avanguardia, ma dove il personale medico è ignorante: pur avendo i mezzi per curare od evidenziare una particolare patologia, per colpa della sua ignoranza – e della mancata formazione che lo Stato italiano avrebbe dovuto fornirgli -, non è in alcun modo capace di far fronte a situazioni di emergenza né a diagnosticare patologie e disturbi comuni. Gli errori di valutazione in cui incorrono medici e chirurghi dimostrano, senz’ombra di dubbio, che in Italia morire per colpa dell’ignoranza e dell’incapacità altrui è più che mai facile.
E’ un inutile vantarsi quello di portare all’attenzione dell’opinione pubblica che in Italia la sanità gode di mezzi diagnostici all’avanguardia quando questi non vengono utilizzati, ma abbandonati a sé in qualche dimenticata ala di ospedale. E’ bastardo business quello di acquistare strumenti diagnostici dalle multinazionali se poi questi nessuno è in grado di utilizzarli. I baroni della medicina, o sédicenti tali, se ne lavano le mani: il tempo che spendono nelle strutture sanitarie pubbliche è esiguo, non seguono i propri pazienti, li lasciano nelle mani di dottorini inesperti, probabilmente degli inetti la cui laurea è stata comprata.

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Berlusconi non è vittima dei media ma solamente di sé stesso

Berlusconi non è vittima dei media
ma solamente di sé stesso

a cura di Iannozzi Giuseppe

Com’era facilmente immaginabile adesso il presidente del Consiglio vorrebbe far credere all’opinione pubblica di essere vittima sacrificale, il mostro sbattuto in prima pagina, ecc. ecc. L’avvocato Niccolò Ghedini a un quotidiano inglese: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare che non è impotente”. Niccolò Ghedini (Pdl), a proposito della causa per diffamazione all’Unità, spiega: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare non solo che non è un libidinoso, ma anche che non è impotente. L’Unità non può scrivere che qualcuno è impotente o libidinoso senza aspettarsi che quella persona reagisca. Perché mai a Berlusconi non dovrebbe essere consentito di spiegare a 20 milioni di italiani, i suoi fedeli elettori, che egli funziona perfettamente bene?” E il Times ribatte all’offensiva lanciata dal premier, non dimenticando il caso Boffo: “Berlusconi sotto attacco va all’attacco… l’impressione che ormai nessuno più è al sicuro potrebbe spingere i leader politici cattolici ad abbandonarlo nonostante le sue politiche (antieutanasia, antigay, ecc. ecc.)… La pretesa continua di Berlusconi si essere la vittima numero Uno dei media suona come un assurdità, o completamente orwelliana. Il suo possesso e la sua influenza sul 90 per cento della televisione italiana è di nuovo in bella evidenza, visto che la pubblicità di un nuovo film svedese che critica il controllo dei media di Berlusconi è stata bandita da tutte le maggiori reti tv”.
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“No agli scrutini e ai crediti. La sinistra cattolica si ribella con Paola Binetti a capo

I professori di religione fuori dagli scrutini
“No agli scrutini e ai crediti”
La sinistra cattolica si ribella

a cura di Iannozzi Giuseppe

I docenti di religione (cattolica) non possono partecipare a pieno titolo agli scrutini ed il loro insegnamento non può avere effetti sulla determinazione del credito scolastico: lo stabilisce il Tar del Lazio, che con la sentenza n. 7076 ha accolto i ricorsi presentati, a partire dal 2007, da alcuni studenti. Gli studenti, supportati da associazioni laiche e confessioni estranee al cattolicesimo, chiedevano per l’appunto l’annullamento delle ordinanze ministeriali firmate dall’ex ministro Giuseppe Fioroni e che furono adottate in maniera discriminatoria nel corso degli esami di Stato del 2007 e 2008. La sentenza non piace alla parlamentare del Pd, Paola Binetti: “Così si creano insegnati di serie A e serie B; la religione non è un optional. Io credo, al contrario, che il non ammetterli agli scrutini sia un criterio discriminatorio nei confronti dei docenti, che crea dei docenti di serie A e di serie B, un criterio massimamente scorretto perché si ripercuote anche sullo studente in particolare quello che ha scelto l’insegnamento della religione. Che poi loro debbano avere grande professionalità e rispetto per la libertà di tutti è un altro discorso, ma escluderli significa dire agli studenti che ci sono dei professori di serie A e di serie B e questo contraddice tra l’altro l’altissimo numero di persone che scelgono l’insegnamento della religione e si aspettano che, una volta scelto, non sia un optional ma entri a pieno titolo nella valutazione”.
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Abba, Abdul Guibre, ammazzato a sprangate. Per gli assassini 15 anni di carcere appena.

Abdul Guibre “Abba” lo hanno ammazzato
Fausto e Daniele Cristofoli, padre e figlio
Per i due assassini 15 anni di carcere
Ma meritavano l’ergastolo senza se e ma

di Iannozzi Giuseppe

Abba, AbdulQuanto vale la vita di un ragazzo di 19 anni? una vita spezzata a suon di calci pugni e sprangate? Appena 15 anni di carcere. Abba lo hanno ammazzato Fausto e Daniele Cristofoli, due baristi, padre e figlio di 51 e 31 anni. Lo hanno ammazzato con cieca furia, a colpi di spranga, perché aveva rubato un misero pacchetto di biscotti. La vita del 19enne Abdul Guibre si è arrestata il 14 settembre 2008 in via Zuretti, a Milano, sotto i colpi incessanti di spranga di due assassini. Oggi Fausto e Daniele Cristofoli prendono 15 anni di galera, che si sospetta verranno presto dimezzati, come spesso accade in simili casi qui in Italia, dove legge e giustizia valgono meno di due baiocchi bucati. I due sono stati condannati per concorso in omicidio volontario aggravato da motivi abbietti e futili. Il pm Roberta Brera aveva chiesto per entrambi 16 anni e 8 mesi. Il processo si è svolto con rito abbreviato – che dà diritto allo sconto di un terzo della pena, che per questo reato va dai 21 ai 24 anni – davanti al gup Nicola Clivio, che ha accolto l’impianto accusatorio del pm e ha concesso ai due baristi soltanto le attenuanti generiche e un piccolo sconto, oltre a quello previsto dal rito abbreviato, per il buon atteggiamento processuale e l’offerta di risarcimento, peraltro rifiutata dai familiari di Abba.

«E’ stata fatta giustizia, ma solo in parte, perché la pena poteva e doveva essere più alta – ha detto Hassane Guibre, padre del giovane ucciso -. Dei soldi non mi importa, non penso al risarcimento che non mi restituisce mio figlio, ma al mio dolore». Il giudice aveva fissato un risarcimento pari a 100mila Euro per i genitori di Abdul (detto Abba), cittadino italiano figlio di immigrati del Burkina Faso, e di 25mila euro per ognuna delle sorelle. La famiglia di Abdul ha rifiutato la magra offerta, che non restituisce la vita a nessuno. In ogni caso i legali della famiglia Guibre hanna chiesto 900mila Euro di risarcimento.

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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura

Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera

L’emendamento
sulle intercettazioni approvato

(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)

Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)

Ddl Camera 1415-A – Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».

7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».

17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».

20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all’articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;

f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.
1. 1000. Governo.

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Barack Obama fischiato dagli anti-abortisti

La prima volta di Barack Obama
Qualche fischio da parte degli anti-abortisti cattolici

a cura di Iannozzi Giuseppe

All’università cattolica di Notre Dame nell’Indiana Barack Obama è stato fischiato: è la prima volta da quando è Presidente degli USA. Una vera e propria contestazione pubblica: i cattolici più fondamentalisti contestano al Presidente la sua politica favorevole all’aborto e alla ricerca sulle staminali. Barack Obama non si è scomposto: ha ricevuto la laurea honoris causa in legge che l’università promette ai presidenti degli Stati Uniti, e al termine della cerimonia in tutta tranquillità ha detto: “Va tutto bene, nessun problema”.

Il discorso dI Barack Obama non si è arrestato, neanche sotto i fischi dei contestatori. Il Presidente sorridente ha invece teso la mano ai conservatori religiosi invitando gli americani di ogni fede e convinzione ideologica a “uno sforzo comune per ridurre il numero degli aborti”: “Non voglio dire che il dibattito sull’aborto sia destinato a scomparir. Le opinioni degli americani al riguardo sono complesse e contraddittorie, e il fatto è che a certi livelli sono inconciliabili. Difendiamo pure le nostre opinioni con passione e convinzione, ma senza ridurre a caricatura chi non la pensa come noi”.
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Karol Racz si commuove a Porta a Porta: “Volevo fare il monaco”

Karol Racz in lacrime a Porta a Porta

Storia di miseria e paure infinite

a cura di Iannozzi Giuseppe

Karol Racz, il romeno scarcerato lunedì dal Tribunale del Riesame, dopo aver trascorso più di un mese (35 giorni esatti) a Regina Coeli perché accusato degli stupri della Caffarella e di Primavalle, è ospite in televisione e a Porta a Porta, programma condotto da Bruno Vespa, piangendo amare lacrime racconta la sua odissea: «Vorrei stabilirmi a vivere in Italia, in Romania non saprei cosa fare». Ha anche ribadito «di non essere mai stato in alcun parco pubblico di Roma. Gli unici campi che conosco sono quelli che attraversavamo per accedere ai nostri insediamenti». Su Loyos, tuttora in carcere per calunnia: «Perché il mio amico Loyos abbia detto alla polizia che ero stato io a violentare la ragazzina (dichiarazioni poi ritrattate), proprio non lo so. Siamo stati amici, gli ho dato anche dei soldi. Quello che gli è girato in testa non lo so». E ancora: «Sono venuto per la prima volta in Italia nel 2007. Mi sono fermato per sei mesi a Livorno, dove abitavo in un campo nomadi i cui abitanti erano slavi. Lì lavoravo come badante per i figli delle persone che vivevano nel campo. Poi sono tornato in Romania e sono rientrato in Italia nel giugno-luglio 2008. C’era anche mio fratello e abbiamo vissuto in un campo rom a Roma, andavamo a raccogliere ferro e rame per poi rivenderlo».
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Napolitano: lo strupro è una infamia

Napolitano: lo stupro ad opera
di stranieri o italiani non fa differenza

a cura di Iannozzi Giuseppe

Stamane nel corso della cerimonia al Quirinale Napolitano ha premiato otto donne che per i loro meriti si sono distinte in Italia. E in occasione della festa dell’8 marzo Napolitano ha avuto severe e giuste parole contro la violenza sulle donne. “Lo stupro è l’ombra più pesante sulla lotta della donna per la piena parità, la vergogna, l’infamia” come “tutte le forme di molestia, di vessazione, di persecuzione nei confronti delle donne. Nel mondo come in Italia, in una parte del mondo in modi orribili, barbarici, in Italia verso donne italiane o straniere non fa differenza, ad opera di stranieri o italiani non fa differenza. Nel nostro paese possiamo dire che si stanno facendo dei passi avanti nel reagire a ogni sorta di violenza contro le donne e ad ogni sorta di pratiche lesive della loro dignità. Passi avanti sul piano della presa di coscienza e della denuncia, con un crescente coinvolgimento della scuola, li abbiamo appena premiati”.
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Staccare la spina: un atto di misericordia umana per Eluana Englaro

La lettera del Capo dello Stato Giorgio Napolitano
inviata al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi

“Signor Presidente,

lei certamente comprenderà come io condivida le ansietà sue e del Governo rispetto ad una vicenda dolorosissima sul piano umano e quanto mai delicata sul piano istituzionale. Io non posso peraltro, nell’esercizio delle mie funzioni, farmi guidare da altro che un esame obiettivo della rispondenza o meno di un provvedimento legislativo di urgenza alle condizioni specifiche prescritte dalla Costituzione e ai principi da essa sanciti. I temi della disciplina della fine della vita, del testamento biologico e dei trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica sono da tempo all’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del Parlamento, specialmente da quando sono stati resi particolarmente acuti dal progresso delle tecniche mediche. Non è un caso se in ragione della loro complessità, dell’incidenza su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e della diversità di posizioni che si sono manifestate, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, non si sia finora pervenuti a decisioni legislative integrative dell’ordinamento giuridico vigente. Già sotto questo profilo il ricorso al decreto legge, piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica, appare soluzione inappropriata.
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Intervista al dott Pietro MONTRONE PM della Dda di Trieste – di Emiliano Grisostolo

Intervista al dott Pietro MONTRONE PM della Dda di Trieste

di Emiliano Grisostolo

Il “personaggio” di oggi è una persona davvero speciale. Ho avuto l’onore di poterlo avere al mio fianco nel novembre del 2006 durante la presentazione del mio romanzo “Il grande burattinaio”, come figura professionale la quale poteva discutere dei problemi trattati in esso, dal punto di vista giuridico. Il suo lavoro lo ha portato ad essere presente nel web e nei giornali, lo ha reso – nonostante la sua riservatezza – una delle persone più in vista nel suo settore. Un lavoro quello del dottor Pietro Montrone, PM della Dda di Trieste, molto importante, un compito il suo che lo porta spesso a correre sul filo del rasoio per ovvi motivi di tempo delle indagini, burocrazia spesso resa molto complicata, molti dettagli da vagliare e valutare con estrema attenzione. Un compito quello di uno dei più conosciuti Pubblici Ministeri del nord est Italia davvero speciale e importante, dove solo la professionalità accumulata negli anni può aiutare nei momenti più duri e difficili di un provvedimento.
Per chi ancora non lo conoscesse, possiamo dire che il gentilissimo sostituto procuratore della Repubblica di Trieste dottor Pietro Montrone è stato per molti anni uno dei diretti responsabili del caso Unabomber, e ha svolto tra le altre alcune importanti indagini su trafficanti di neonati che hanno coinvolto non solo le città più importanti del nord Italia, ma anche il Friuli.

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Sciopero dell’autore tra accuse calunnie minacce: Krauspenhaar minaccia Iannozzi online alla maniera dei filo-nazistoidi

Sciopero dell’autore
tra accuse calunnie minacce
Krauspenhaar minaccia Iannozzi online
alla maniera dei filo-nazistoidi

Iannozzi andrebbe appeso per le palle…
scarica ad alto voltaggio ai coglioni

a cura di Giuseppe Iannozzi

Scrive Franz Krauspenhaar: “Nel frattempo, io con il mio blog personale [ url rimosso ] e altri scrittori, abbiamo tambureggiato. Tra i propugnatori dello sciopero dell’autore, come Vincenzo Ostuni, si è deciso di creare un sito internet [ url rimosso ] nel quale vengono immessi i vari contributi alla discussione. (…) Un autore è un professionista della scrittura, che è capace anche di dare un valore aggiunto.”

Risponde Iannozzi Giuseppe: Quando leggo simili scempiaggini avrei solo voglia di prendere tutti quei libri che mi hanno deluso in quanto lettore e rimetterli al mittente, cioè all’autore e chiedere il rimborso del prezzo di copertina più i danni. E non scherzo.
E visto che ci siete, perché non vi spogliate? perché non fate un calendario di autori tutti nudi per promuovere ‘sta bestemmia?
Di scrittura non si campa. Cacciatevelo nella capoccia. Nessuno, e dico nessuno, è disposto a pagare più di quanto già non vi paghi acquistando libri che poi si rivelano autentiche schifezze per non dir peggio.
Ma di scrittura si campa anche, volendo: come? Basta vendere un tot, qualche migliaio di copie, anzi almeno un milione o due di copie. Non tutti ce la fanno a vendere così tanto, si arrestano intorno a poche migliaia di copie quando gli dice bene. Perché?
Ve lo siete mai chiesti il perché?
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Diritti umani radicati in Dio, il fondamentalismo cattolico detta legge

Diritti umani radicati in Dio
Il fondamentalismo cattolico detta legge

di Giuseppe Iannozzi

Papa Ratzinger, il pastore tedesco irrompe con forza e arroganza nella questione dei diritti umani, ribadendo che si rinnovi “l’impegno comune teso a promuovere e meglio definire i diritti dell’uomo” e che “si intensifichi lo sforzo per garantirne il rispetto”. Il pastore tedesco pone l’accento sul fatto che (a suo modo di vedere) i diritti dell’uomo sarebbero “fondati in Dio creatore” e “se si prescinde da questa solida base etica, rimangono fragili perché privi di solido fondamento”. Ed aggiunge: “Un lungo cammino è stato già percorso, ma resta ancora un lungo tratto da completare”. Così ha detto il pastore tedesco Ratzinger al termine del concerto in Vaticano per i 60 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
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RaiDue censura Brokeback Mountain: fascismo omofobo nella tv di Stato?

RaiDue censura Brokeback Mountain:
fascismo omofobo nella tv di Stato?

di Giuseppe Iannozzi

RaiDue ha censurato Brokeback Mountain. Il film di Ang Lee è andato in onda ieri sera in seconda serata, e per giunta molte scene sono state violentemente tagliate. Il servizio pubblico ha pensato bene di adoprare la censura, un servizio pubblico che i contribuenti italiani pagano anno dopo anno per fare andare in onda L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria e Simona Ventura strapagate ma non Brokeback Mountain, film vincitore del Leone d’oro a Venezia, di ben tre Oscar nel 2006 e di ulteriori 4 Golden Globe. Tratto dal romanzo del premio Pulitzer Annie Proulx e ambientato tra gli spazi verdi e incontaminati del Wyoming durante gli anni Settanta, Brokeback Mountain ha per protagonisti due cowboy: Jack Twist (Jake Gyllenhaal) e Ennis Del Mar (Heath Ledger). Il film è stato tagliato senza pietà alcuna: sono state fatte fuori tutte le scene dove i due cowboy del Wyoming vivono la loro drammatica passione amorosa, sono state tagliate tutte le battute che avessero un seppur pallido riferimento omerotico: il risultato è che su RaiDue non è passato il film di Ang Lee, ma una pellicola incomprensibile a causa di tutti i tagli operati dagli omofobi dirigenti in RaiDue, perché si può solo essere omofobi per censurare un film delicato, drammatico e poetico come Brokeback Mountain.
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Petizione per la decriminalizzazione universale dell’omosessualità

Petizione per la decriminalizzazione universale dell’omosessualità

A Rama Yade, Ministra per i diritti umani.

Nonostante l’opinione comune secondo cui l’omosessualità oggi sarebbe più tollerata che in passato, le discriminazioni, le violenze e le persecuzioni di gay e lesbiche sono un dato di fatto. In molti Paesi gli atti omosessuali sono ancora condannati dalla legge, prevedendo una pena che può variare da pochi anni all’ergastolo, o addirittura alla condanna a morte. Ci appelliamo allora alle istanze internazionali affinché avvenga un riconoscimento dei diritti di Gay, Lesbiche e Trans in quanto diritti umani, con un impegno esplicito contro le varie forme di discriminazioni nei confronti degli individui GLBT.

Considerando:

La drammatica situazione che Gay, Lesbiche e Trans vivono in molti Paesi dove i pregiudizi, gli stereotipi negativi e la discriminazione influenzano profondamente il sistema di valori ed i modelli comportamentali determinando:

• Privazione dei diritti civili basilari, politici, sociali ed economici;

• Violenze fisiche, morali o simboliche legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere;

• Negazione dell’uguaglianza dei diritti davanti alla legge attraverso disposizioni speciali che criminalizzano sulla base dell’orientamento sessuale;

• Violazione del diritto alla vita negli Stati dove per la sodomia viene applicata la pena di morte;

• Negazione del diritto alla non discriminazione ed alla libertà dalla violenza e dagli attacchi per l’omissione dell’orientamento sessuale nelle leggi anti discriminazione, nei provvedimenti costituzionali e per altri abusi;

• Annullamento del diritto alla libertà dalle torture o dalla crudeltà, dai trattamenti inumani o degradanti a causa degli abusi della polizia, nelle investigazioni o in alcuni casi di detenzione di lesbiche, gay o bisessuali;

• Arresti arbitrari in alcuni paesi, di individui sospettati di avere un orientamento omosessuale o bisessuale;

• Negazione della libertà di movimento a coppie di nazionalità diverse quando non si riconosce la loro relazione omosessuale;

• Negazione del diritto ad un giudizio imparziale dovuto ai pregiudizi dei giudici e degli altri rappresentanti della legge;

• Negazione del diritto alla privacy data l’esistenza della “legge sulla sodomia”, che si applica a lesbiche, gay e bisessuali, anche se la relazione è privata con adulti consenzienti;

• Negazione dei diritti di libertà di espressione e di libera associazione sia esplicita nella legge oppure dovuta al clima omofobico in cui GLBT vivono;

• Negazione del diritto al lavoro: molte lesbiche, gay e bisessuali sono licenziati a causa del loro orientamento sessuale o per questo motivo discriminati sul lavoro;

• Il diritto alla salute mentale e fisica di gay, lesbiche e trans non viene garantito a causa del conflitto con la politica discriminatoria e gli abusi, l’omofobia, il razzismo, o il preconcetto generale che tutti i pazienti siano eterosessuali;

• Negazione del diritto alla formazione di una famiglia da parte dei governi che non riconoscono le famiglie composte da partner dello stesso sesso e negano i diritti altrimenti garantiti dallo Stato alle famiglie eterosessuali che anche se non hanno un riconoscimento legale tuttavia godono di alcuni privilegi. Anche i bambini possono essere privati di protezione al momento della separazione dei genitori non essere affidati al padre o alla madre sulla base del loro orientamento sessuale. Gli individui e le coppie lesbiche, gay e bisessuali non hanno il diritto di adottare un bambino, anche se il bambino appartiene al loro partner.

Per queste ragioni appoggiamo la proposta mossa dalla ministra per i diritti civili Rama Yade all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite di decriminalizzazione universale dell’omosessualità.

Riteniamo, infatti, che la presenza di leggi che condannino relazioni private tra persone dello stesso sesso sia da considerarsi una grave violazione dei diritti umani, e sosteniamo l’eguaglianza di tutte le persone davanti alla legge e il diritto alla libertà da ogni forma di discriminazione, il diritto alla libertà di espressione, la libertà dalle interferenze arbitrarie, il diritto alla privacy e la libertà di coscienza.

Per un altro mondo possibile!

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Depenalizzazione universale dell’omosessualità, ma il Vaticano non ci sta

Depenalizzazione universale dell’omosessualità
Ma il Vaticano non ci sta

a cura di Giuseppe Iannozzi

L’osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, monsignor Celestino Migliore, boccia il progetto di dichiarazione che la Francia intende presentare a nome dell’Unione europea all’Onu per la depenalizzazione universale dell’omosessualità. «Tutto ciò che va in favore del rispetto e della tutela delle persone fa parte del nostro patrimonio umano e spirituale», spiega in maniera tutta sua il vescovo nel corso d’un’intervista rilasciata all’agenzia stampa francese I.Media. «Il catechismo della Chiesa cattolica, dice, e non da oggi, che nei confronti delle persone omosessuali si deve evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione. Ma qui, la questione è un`altra. Con una dichiarazione di valore politico, sottoscritta da un gruppo di paesi si chiede agli Stati e ai meccanismi internazionali di attuazione e controllo dei diritti umani di aggiungere nuove categorie protette dalla discriminazione, senza tener conto che, se adottate, esse creeranno nuove e implacabili discriminazioni. Per esempio, gli Stati che non riconoscono l’unione tra persone dello stesso sesso
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Milano censurerà la giornata mondiale contro la violenza sessuale

Milano censurerà la giornata mondiale
contro la violenza sessuale

di Giuseppe Iannozzi

Una donna nuda abbandonata su un materasso bianco e un cuscino, con le braccia allargate, le gambe unite, il sesso coperto da un lenzuolo a mo’ di sudario, la testa gettata di lato, come in crocifissione.

Per la giornata mondiale contro la violenza sessuale, il Telefono Donna ha scelto un’immagine esplicita che la civilissima Milano già pensa di censurare. L’assessore all’Arredo Urbano del Comune, Maurizio Cadeo, ha infatti annunciato che cercherà in tutti i modi di impedire che il manifesto di Telefono Donna finisca sulle strade. «Farò tutto quanto è in mio potere – ha affermato – per evitare l’affissione del manifesto, di cui contesto il messaggio, che lede il sentimento religioso dei cittadini».

Questa è la libertà di informazione che oggi vige in Italia, dove si tollerano tutte le violenze possibili, immaginabili e non, sulle donne e dove ci si scompone gridando “allo scandalo!” per una campagna pubblicitaria che dice papale papale qual è la condizione femminile nella nostra società, moderna ma nulla affatto civile.

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Ramona Badescu con Alemanno per promuovere la Romania in Italia

Ramona Badescu con Alemanno
per promuovere la Romania in Italia

a cura di Giuseppe Iannozzi

Il 9 ottobre all’Auditorium di Roma Ramona Badescu presenterà uno spettacolo che prevede la contemporanea presenza sul palco di artisti italiani e romeni. L’iniziativa mira a favorire la conoscenza dell’arte e della tradizione romena da parte dei cittadini italiani.

Ramona Badescu, attrice, nata a Craiova nel 1968, è laureata in Economia e Commercio.
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UNA CIVILTA’ FRANTUMATA

UNA CIVILTA’ FRANTUMATA

Ricevo e volentieri pubblico e invito a diffondere sui vostri blog.

Grazie. – g.i.


UNA CIVILTA’ FRANTUMATA: Informazione, difesa, corruzione anche in campo giudiziario, quanto di tutto ciò viene posto davvero all’attenzione dell’opinione pubblica? Quanti i filtri, le manipolazioni, le censure di comodo, le deturpazioni della verità, finalizzate a proteggere dei malviventi amici di una catena di fuorilegge? Chi vuole può scoprire persino l’esistenza della resistenza nelle situazioni limite anche in Italia. Le povere vittime dei falsi moralismi e di quella parte di individui, che di fatto rappresenta una finta e falsa giustizia, sono continuamente spinte in situazioni stressanti e fortemente traumatiche, sino a causare agli innocenti stati di malattia, con i governi che si succedono i quali tacciono anche se formalmente informati in pieno dei fatti! I malcapitati improvvisano e adattano la più possibile resistenza anche nelle situazioni limite, ove si spingono di nascosto le vittime alla più crudele disperazione e qualche volta persino al più vile suicidio. Il contestuale criminale tentativo di denigrare e screditare impunemente le vittime, tentando persino di farle passare per quello che non sono, risultano ulteriori nefandezze, aggravate dal fatto che alcuni uomini messi ad amministrare la giustizia si sporcano le mani alla spicciolata, senza né scrupoli né tanto meno ripensamenti. Se potessero tornare a parlare i morti di questo corrotto e marcio sistema, nessun uomo politico in campo, che tace tutto questo, avrebbe più alcun voto elettorale dalla brava e onesta gente.

Giacomo Montana

http://agimurad.splinder.com


Altre osservazioni e riflessioni si possono leggere qui:

http://www.mobbing-sisu.com/cronaca_documentata.php

http://it.youtube.com/watch?v=K0IG4I3YAT0

http://it.youtube.com/watch?v=Wqb-d27vYtU

http://www.mobbing-sisu.com/poesie/justice.html

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Abdul Salam Guibre: ucciso a sprangate

Abdul Salam Guibre: ucciso a sprangate

Aveva solo 19 anni, aveva rubato un pacchetto di biscotti

a cura di Giuseppe Iannozzi

E’ morto nel primo pomeriggio, all’ospedale Fatebenfratelli, Abdul Salam Guibre, 19 anni, ragazzo di colore, originario del Burkina Faso e con cittadinanza italiana, aggredito a colpi di spranga a Milano da due uomini in via Zuretti, non distante dalla stazione Centrale.
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La Cina viola la tregua olimpica in Tibet

La Cina viola la tregua olimpica in Tibet
Mentre vanno in onda i giochi di Pechino 2008
i monaci tibetani continuano ad essere brutalizzati
La denuncia arriva dal santo Dalai Lama

a cura di G. Iannozzi

Il Dalai Lama ha accusato la Cina di violare, con la repressione in Tibet, la tregua olimpica che tutti dovrebbero rispettare durante i Giochi, tanto più il Paese che sta ospitando l’edizione di Pechino 2008. Lo hanno riferito diversi parlamentari francesi dopo aver incontrato il leader spirituale dei buddhisti tibetani, in visita per dodici giorni in Francia per motivi religiosi.
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Pechino 2008 nel sangue: un morto, feriti gravi, arresti

Pechino 2008 nel sangue
Un morto, feriti gravi, arresti

a cura di Giuseppe Iannozzi

Siamo solo al primo giorno e già c’è il morto a Pechino. Un cinese invasato ha ucciso a coltellate un turista americano, ne ha poi ferito gravemente un altro e infine si è suicidato lanciandosi dal secondo piano della Torre del Tamburo, monumento che si trova nel centro della capitale cinese. Il turista era parente del ct della nazionale americana maschile di pallavolo, Hugh McCutcheon. Feriti gravemente la donna che era con lui, anche lei parente di McCutcheon, e la guida cinese che li accompagnava.
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Una candela per il Tibet

Io questa sera accenderò una candela per il Tibet. Lo farò alle 21.

I sostenitori di questa iniziativa spiegano che il lume di una candela simboleggia l’azione di ognuno di noi per una giusta causa e che milioni di luci in tutto il mondo hanno un grande significato simbolico, sono difatti un “voto ideale” di persone fra loro unite senza alcuna differenza di sesso, di razza, di idee politiche e religiose; si porta così nel mondo intero la Speranza di un cambiamento. Ma il significato di una candela accesa è ancor maggiore negli Stati nei quali i leaders devono rendere conto delle loro proprie azioni, soprattutto nei Paesi democratici occidentali, dove i capi di governo devono tenere in debita considerazione la volontà pubblica.

“Ogni essere umano che vuole la libertà – spiegano i sostenitori dell’iniziativa – deve accendere una candela. E’ un atto materiale e spirituale insieme, è come un voto. Un voto talmente numeroso che i leaders mondiali non potranno ignorarlo”. (asianews)

Fatelo anche voi. E se volete, copiate questo messaggio sui vostri blog, affinché in tanti lo ricevano. Ricordiamoci che non sono mai piccoli contributi, mai.

E’ importante: i bambini e gli adulti del Tibet stanno soffrendo.

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Sedia elettrica a Milano per un Euro

Sedia elettrica a Milano per un Euro
Tutti felici e contenti, giostraio compreso

di Giuseppe Iannozzi

Il cinismo dell’uomo oramai ha raggiunto il suo acme.
Se c’è una speranza che l’umanità si risollevi dalla sua triste condizione di barbarie, questa speranza è proiettata molto in là nel futuro.

La pena capitale è diventata uno spettacolo per famiglie.
Dove? A Milano ovviamente, in quella città lager, e dov’altro sennò?!
Un manichino di gomma e lattice è sulla sedia elettrica. “Inserire la moneta per vedere l’esecuzione”: per un Euro si può essere tutti quanti dei boia. Accade al Luna Park dell’Idroscalo, est milanese. Un Euro ti dà diritto ad assistere all’esecuzione che dura in media 15 secondi, duranti i quali il manichino si dibatte, digrigna i denti, urla, e infine si accascia sconfitto dalle convulsioni, mentre il fumo l’avvolge. Il tristo spettacolo è molto realistico. Troppo.
Da evidenziare che chiunque abbia un Euro può eseguire la pena capitale.
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nessuno ascolta il grido dei monaci tibetati assassinati

nessuno ascolta il grido

dei monaci tibetati assassinati

ecco le vere Olimpiadi di Pechino 2008


Anche tu sei un assassino?

Scoprilo leggendo qui

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Nelson Mandela, 90 anni per la libertà

Nelson Mandela, 90 anni per la libertà
Festa in musica in Hyde Park
in onore del leader per i diritti umani

a cura di Giuseppe Iannozzi

A Londra grande festa per i 90 anni di Nelson Mandela, grande e indiscusso leader per i diritti umani.
In Hyde Park tante le stelle del mondo dello spettacolo riunitesi per l’Happy Birthday a Mandela:
da Jamelia a Joan Baez, a Will Smith e sua moglie Jade. Un compleanno in musica con Annie Lennox, Razorlight, Simple Minds, Josh Groban, Joan Baez, Leona Lewis, The Sugababes, Eddy Grant, Jamelia. e Zucchero, il grande bluesman italiano. Assenti invece Bono Vox e The Edge che hanno affidato i loro auguri a una registrazione proiettata sul maxischermo: gli U2, impegnati in sala d’incisione, non potevano davvero sganciarsi dal lavoro, nemmeno per i 90 anni del grande leader per i diritti umani.
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