Minzolini. Epurazioni programmate in Rai
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Minzolini.
Epurazioni programmate in Rai
di Iannozzi Giuseppe
Tra la giornalista del Tg1 Maria Luisa Busi e il direttorissimo Augusto Minzolini è scontro aperto “al pubblico”: una formale lettera di contestazione è stata inviata da Minzolini alla giornalista. La sua colpa sarebbe quella di aver rilasciato ieri 2 aprile 2010 una intervista al quotidiano la Repubblica.
Il direttorissimo del Tg1 Augusto Minzolini, dopo che Maria Luisa Busi aveva dichiarato al quotidiano che il contestato cambio della guardia di ieri alla conduzione di alcune edizioni del Tg1 era “una rappresaglia”, ha deciso per un richiamo bello forte duro in diretta. Il risultato che il direttorissimo è riuscito a racimolare è di venti di tempesta. Contro la Rai, e in particolare su Minzolini e sulle sue prese di posizione personalissime e fuori da ogni canone di libertà di espressione, la Fnsi, molti giornalisti della Rai nonché diversi consiglieri dell’azienda.
Nell’intervista rilasciata a la Repubblica la conduttrice definiva “non casuale” il fatto che dalla conduzione fossero stati cancellati i volti di coloro che non hanno firmato la lettera a favore del direttore sul caso Mills. Aggiungendo che la decisione di Minzolini “ha colpito volti storici e professionisti liberi di questo giornale”. Parlava infine di un clima “insostenibile” in redazione. Tre volti sono stati infatti rimossi dal Tg1 della Rai, in tutta fretta: Tiziana Ferrario (tg delle 20), Paolo Di Giannantonio (tg delle 13,30) e Piero Damosso (tg del mattino). Saranno sostituiti da Francesco Giorgino (tg delle 20), Laura Chimenti (tg delle 13,30) e da Francesca Grimaldi per le edizioni del tg mattino.
Si parla di epurazione dopo le elezioni regionali.
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Lista nera dei preti pedofili. La propone Doris Leuthard
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Lista nera dei preti pedofili. La propone Doris Leuthard
La presidente della Confederazione svizzera, Doris Leuthard, vuole che sia istituita una lista nera dei preti pedofili per evitare che possano entrare in contatto con i bambini. Lo ha affermato in una dichiarazione pubblicata sul sito internet del giornale svizzero Le Matin Dimanche.
«I casi di pedofilia devono essere trattati in modo risoluto. E la Chiesa deve assumersi la sua parte di responsabilità – ha aggiunto la presidente -. Che gli autori (degli abusi) siano laici o religiosi non fa alcuna differenza. Tutti sono sottoposti al Codice penale svizzero, senza eccezione». «È importante che i pedofili, che siano preti, insegnanti o che abbiano in un modo o nell’altro a che fare con i bambini, non possano più avere contatti con questi ultimi. La possibilità di tenere un registro centralizzato, come ne esiste già uno per gli insegnanti, deve essere discussa anche per i preti pedofili», ha concluso Leuthard.
Della stessa opinione è anche la maggioranza della popolazione svizzera. Da un sondaggio, condotto dall’istituto Demoscope per conto dei domenicali SonntagsBlick e Il Caffè, risulta infatti che l’80% degli interrogati è favorevole all’idea che la Chiesa cattolica stili un elenco di preti colpevoli di abusi sessuali. Solo il 14% si dice contrario, mentre il 6% non si esprime.
L’inchiesta indica che il 92% degli intervistati è contrario all’obbligatorietà del celibato, a fronte di un 5% che considera giusta questa regola osservata dai sacerdoti cattolici. Per nove svizzeri su dieci, inoltre, un prete che viene a conoscenza di abusi al di fuori della confessione, deve denunciarli alla giustizia. Il 57% ritiene persino che i sacerdoti, nell’intento di prevenire qualsiasi rischio, debbano essere sottoposti a un test psicologico.
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Wu Ming 1 (Roberto Bui) invoca l’oscuramento di blog e post
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Wu Ming 1 invoca
l’oscuramento di blog e post
di Iannozzi Giuseppe
Mi viene intimato di rimuovere entro 3 giorni i seguenti post:
boicotta il New Italian Epic in libreria e vinci un grosso premio
Wu Ming 1 (Roberto Bui) si fa Eracle. Una sporca storia di potere, sesso e soldi
Giuseppe Genna e Wu Ming: in esclusiva assoluta le loro poesie inedite
I tre post non possono essere rimossi in quanto è mio inalienabile diritto quello di fare informazione, critica e satira.
Il primo post è un invito a non lasciarsi sedurre dal “New Italian Epic”.
Il secondo post è una satira sempre sul “New Italian Epic” e sulla sua inutilità culturale. La satira evidenzia che il “New Italian Epic” è a mio giudizio solamente una macchina per fare soldi e non altro.
Il terzo post è invece costituito da alcune “finte poesie” scritte da Giuseppe Genna e Wu Ming 1 con il solo fine, gratuito e oltremodo maligno, di dileggiare pubblicamente il sottoscritto Iannozzi Giuseppe. Essendo stato dileggiato con delle “finte poesie” spacciate in Rete per mie, il minimo che potessi fare era di pubblicarle anche in questa sede, su biogiannozzi.splinder.com.
Wu Ming 1, o chi per esso, rivolgendosi alla Redazione di Splinder chiede la cancellazione in toto dei tre articoli.
Perché?
Perché gli danno fastidio e non sono delle critiche positive così come lui desidererebbe.
In pratica, Roberto Bui aka Wu Ming 1 si schiera
con QUELLI CHE LA CENSURA SÌ
Io non sono il solo destinatario di QUELLI CHE LA CENSURA SÌ.
Lucio Angelini, scrittore e traduttore, che come me ha criticato l’operazione “New Italian Epic”, è stato invitato, per usare un eufemismo, a cancellare i suoi post altrimenti il suo blog verrà oscurato.
TUTTO CIO’ E’ INAMMISSIBILE
E’ UN ATTENTATO GRAVISSIMO ALLA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE
L’art. 97 L. 633/’41 dispone che si possa prescindere dal consenso, nei casi in cui ciò sia giustificato da motivi di notorietà del personaggio ritratto.
A Lucio Angelini viene ordinato di cancellare una foto innocua e banale che ha per soggetto Roberto Bui. Ma Wu Ming 1 in quanto personaggio pubblico non può accampare nessunissimo diritto sulla foto, tanto più che questa è stata scattata in una apparizione pubblica.
La foto contestata è questa:

- foto da http://lucioangelini.splinder.com -
Nessuno, e dico proprio nessuno, in nessun tribunale darebbe oggi anche solo un pelo di ragione a Roberto Bui aka Wu Ming 1.
Rimuovere la detta foto costituirebbe una gravissima violazione alla libertà di informazione.
Né può richiedere che vengano rimosse critiche e satire fatte su di lui, su biogiannozzi.splinder.com, su lucioangelini.splinder.com o su altri blog, siti e/o testate giornalistiche online e cartacee. Sarebbe come pretendere che su Berlusconi non vengano fatte più satire e che vengano rimosse tutte, una per una, dalla faccia del globo terrestre. Possono piacere o no critiche e satire avanzate. Si può condividerle, ma ognuno è libero di criticare l’operato del collettivo Wu Ming in quanto è il collettivo costituito da personaggi pubblici che appaiono in pubblico.
Se io sono (mi trovo) in strada e un fotografo mi scatta una foto nel corso di una manifestazione aperta al pubblico, non posso limitare assolutamente la libertà del fotografo.
Se invece un fotografo si infiltrasse in casa mia fisicamente o con prodotti dell’ingegno per carpire informazioni sul sottoscritto siano esse registrazioni vocali, fotografie, ecc. ecc.
A Lucio Angelini scrivo sul suo blog: “A livello di immagine il fatto che ti è stato chiesto, come a me del resto, di rimuovere immagini e critiche sui Wu Ming costituisce un fatto di inaudita gravità per la libertà di informazione. E’ impensabile che se io scrivo una recensione negativa questa mi venga censurata in un paese democratico, fino a prova contraria: il libro è per il pubblico che ha il sacrosanto diritto di criticarlo in positivo e in negativo, ma nessun autore, foss’anche un premio Nobel, può accampare il diritto di rimuovere critiche che non gli sono gradite. Se non vuole critiche, può decidere di non pubblicare i propri scritti e di tenerli nel cassetto. Se non vuole che in manifestazioni e convegni aperti al pubblico gli vengano scattate foto, ha solo da non partecipare agli eventi aperti al pubblico. Nel momento in cui io partecipo a un evento aperto al pubblico come ospite o relatore o che altro, divento personaggio pubblico.
Wu Ming 1, né chi per esso, può chiedere la rimozione della foto e dei post.
La rimozione della foto potrebbe essere possibile solo in casi estremi al fine di tutelare l’integrità fisica del soggetto: ad esempio se Wu Ming 1 fosse sotto minaccia di morte, allora sarebbe suo diritto chiedere di non essere ritratto. O anche se in foto fosse (stato) ritratto insieme a un minore di 18 anni.
Se qualcuno, sia esso Wu Ming 1 o qualcuno altro dovesse spingerti a rimuovere post di critica o immagini, o venisse operata la censura d’ufficio, tu Lucio Angelini sei nella perfetta condizione di sporgere denuncia e chiedere un risarcimento anche pecuniario. Va da sé che l’oscuramento del blog o di parte di esso per i capricci di una persona o due, sarebbe immediatamente configurato come attentato alla libertà di informazione e creerebbe un precedente pericolosissimo in Italia per la libertà in Rete. Che si allineerebbe a paesi come la Cina o il Venezuela.
La foto in questione non è in alcun modo lesiva dell’onorabilità di Wu Ming 1. E’ una foto normalissima. Banale, se mi permetti: innocente punto e basta.
A me sono state contestate critiche che ho fatto al New Italian Epic. Ed immagini satiriche. Ma non era proprio Roberto Bui aka Wu Ming 1 che non troppo tempo fa si accalorava che la satira è addirittura tutelata dalla Costituzione americana, in quanto espressione di libertà d’informazione?
Se Roberto Bui e compagni oggi si rimangiano le loro stesse dichiarazioni adoprando il metro dell’ingiustizia dei maiali orwelliani “che tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri”, allora non solo cadono in contraddizione – che sarebbe comunque il meno -, ma si dichiarano, e bisogna sottolinearlo, con la loro stessa bocca censori e critici parzialissimi.”
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Condannati tre dirigenti di Google per il filmato online di un ragazzo down
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Condannati tre dirigenti di Google
per il filmato online di un ragazzo down
a cura di Iannozzi Giuseppe
Il tribunale di Milano ha condannato tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la pubblicazione sul motore di ricerca di un video che mostrava un minore affetto da sindrome di Down insultato e picchiato da quattro studenti di un istituto tecnico di Torino. A tre imputati sono state inflitti sei mesi di reclusione con la condizionale. Un quarto dirigente che era imputato è stato assolto. Si tratta del primo procedimento penale anche a livello internazionale che vede imputati responsabili di Google per la pubblicazione di contenuti sul web. Durissima la reazione della società Usa: “Un attacco ai principi fondamentali di libertà sui quali è stato costruito internet” spiega il portavoce di Google, Marco Pancini.
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Morire oggi. Malasanità e impunibilità, scandalo italiano
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Morire oggi. Malasanità e impunibilità
Scandalo italiano
di Iannozzi Giuseppe
Morire.

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Berlusconi non è vittima dei media ma solamente di sé stesso
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Berlusconi non è vittima dei media
ma solamente di sé stesso
a cura di Iannozzi Giuseppe
Com’era facilmente immaginabile adesso il presidente del Consiglio vorrebbe far credere all’opinione pubblica di essere vittima sacrificale, il mostro sbattuto in prima pagina, ecc. ecc. L’avvocato Niccolò Ghedini a un quotidiano inglese: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare che non è impotente”. Niccolò Ghedini (Pdl), a proposito della causa per diffamazione all’Unità, spiega: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare non solo che non è un libidinoso, ma anche che non è impotente. L’Unità non può scrivere che qualcuno è impotente o libidinoso senza aspettarsi che quella persona reagisca. Perché mai a Berlusconi non dovrebbe essere consentito di spiegare a 20 milioni di italiani, i suoi fedeli elettori, che egli funziona perfettamente bene?” E il Times ribatte all’offensiva lanciata dal premier, non dimenticando il caso Boffo: “Berlusconi sotto attacco va all’attacco… l’impressione che ormai nessuno più è al sicuro potrebbe spingere i leader politici cattolici ad abbandonarlo nonostante le sue politiche (antieutanasia, antigay, ecc. ecc.)… La pretesa continua di Berlusconi si essere la vittima numero Uno dei media suona come un assurdità, o completamente orwelliana. Il suo possesso e la sua influenza sul 90 per cento della televisione italiana è di nuovo in bella evidenza, visto che la pubblicità di un nuovo film svedese che critica il controllo dei media di Berlusconi è stata bandita da tutte le maggiori reti tv”.
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“No agli scrutini e ai crediti. La sinistra cattolica si ribella con Paola Binetti a capo
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
I professori di religione fuori dagli scrutini
“No agli scrutini e ai crediti”
La sinistra cattolica si ribella
a cura di Iannozzi Giuseppe
I docenti di religione (cattolica) non possono partecipare a pieno titolo agli scrutini ed il loro insegnamento non può avere effetti sulla determinazione del credito scolastico: lo stabilisce il Tar del Lazio, che con la sentenza n. 7076 ha accolto i ricorsi presentati, a partire dal 2007, da alcuni studenti. Gli studenti, supportati da associazioni laiche e confessioni estranee al cattolicesimo, chiedevano per l’appunto l’annullamento delle ordinanze ministeriali firmate dall’ex ministro Giuseppe Fioroni e che furono adottate in maniera discriminatoria nel corso degli esami di Stato del 2007 e 2008. La sentenza non piace alla parlamentare del Pd, Paola Binetti: “Così si creano insegnati di serie A e serie B; la religione non è un optional. Io credo, al contrario, che il non ammetterli agli scrutini sia un criterio discriminatorio nei confronti dei docenti, che crea dei docenti di serie A e di serie B, un criterio massimamente scorretto perché si ripercuote anche sullo studente in particolare quello che ha scelto l’insegnamento della religione. Che poi loro debbano avere grande professionalità e rispetto per la libertà di tutti è un altro discorso, ma escluderli significa dire agli studenti che ci sono dei professori di serie A e di serie B e questo contraddice tra l’altro l’altissimo numero di persone che scelgono l’insegnamento della religione e si aspettano che, una volta scelto, non sia un optional ma entri a pieno titolo nella valutazione”.
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Legge sulle intercettazioni arriva lo stop di Napolitano
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Il capo dello Stato convoca Alfano al Quirinale: senza modifiche niente firma
Il presidente preoccupato per i rischi di incostituzionalità. Esclusa la fiducia
Legge sulle intercettazioni
arriva lo stop di Napolitano
di LIANA MILELLA – Fonte: la Repubblica
ROMA – Irragionevole, incostituzionale, gravemente dannosa per le indagini, foriera di scontri con una stampa già pronta allo sciopero del 13 luglio. La legge sulle intercettazioni, così com’è, non va. Napolitano poteva rinviarla alle Camere e dare uno schiaffo a Berlusconi. Ma fedele al motto che “gli strappi tra le istituzioni vanno sempre evitati” (almeno fin dove è possibile), il capo dello Stato l’ha fermata prima del suo ultimo passaggio al Senato.
Con un governo pronto a mettere la fiducia come aveva fatto alla Camera. Dopo un anno di ininterrotta moral suasion, dopo aver messo in allerta Fini e Schifani, il presidente della Repubblica ha compiuto il passo definitivo, ha chiamato al Quirinale il Guardasigilli Alfano. Che arriva lesto lesto.
Poco meno di un’ora di colloquio, accanto i suoi esperti giuridici, un esordio che non consente spiragli di trattativa: “Sono molto preoccupato e turbato per la tensione che si sta creando nel mondo della giustizia e della stampa su questa legge. I miei consiglieri mi spiegano che se dovesse passare così al Senato i vizi di palese incostituzionalità mi costringerebbero a fare un passo che di certo non vi sarebbe gradito”. Il ministro della Giustizia, che si è sempre mostrato rispettoso del Colle, non tenta neppure una difesa. Alla fin fine sa che al premier questa legge non è mai piaciuta perché lui ne avrebbe voluta una molto più dura, con gli ascolti autorizzati solo per mafia e terrorismo. Nel rinviarla, soprattutto in ore in cui, per le voci su procure in azione, non vuole scontri con toghe, polizie, servizi, non soffrirà troppo. Napolitano prosegue: “È vero che avete intenzione di mettere la fiducia?”.
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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera
L’emendamento
sulle intercettazioni approvato
(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)
Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)
A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».
«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».
«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».
19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».
«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;
«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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C’era una volta
Pubblicato da Kristalia

Lo scorso anno, in occasione del Gay Pride, la ministra Carfagna, nel negare il patrocinio alla manifestazione, aveva dichiarato che gli omosessuali non erano più un problema:
“Io credo che l’omosessualità non sia più un problema. Perlomeno così come ce lo vorrebbero far credere gli organizzatori di queste manifestazioni. Sono sepolti i tempi in cui gli omosessuali venivano dichiarati malati di mente. Oggi l’integrazione nella società esiste. Sono pronta a ricredermi. Ma qualcuno me lo deve dimostrare“.
Infatti, il problema non sussiste più: è stato del tutto rimosso.
Dal sito del Ministero delle Pari opportunità, di cui la sobria ministra è titolare, è stata depennata completamente la parte riguardante la discriminazione di natura omofobica, che era stata inserita da Barbara Pollastrini. L’elenco, riportava statistiche, percezioni e obiettivi.
Da qualche giorno, con un bel colpo di spugna, quelle informazioni sono sparite, per cui il ministero oggi si occupa esclusivamente di violenza contro le donne – donne biologiche e non anche trans – stalking, lotta alla tratta e discriminazioni razziali. Di gay non se ne parla più. Non avevamo ben capito cosa intendesse la ministra quando diceva che l’omosessualità non era più un problema: ora sappiamo che non lo è più grazie alla rimozione.
Oltretutto, anche il link alla commissione per le pari opportunità per i gay e i transgender, istituita nel 2007 – di cui resta solo la copia cache - è miracolosamente sparito. Restano, bontà sua, i collegamenti alle commissioni per il contrasto alla pedopornografia, alle mutilazioni genitali femminili, e per il sostegno e la tutela dei disabili, oltre a un numero verde per i bambini contesi.
Ora, mi rendo conto che ci sono problemi molto gravi e urgenti da risolvere – come quelli summenzionati e dei quali il ministero e la commissione preposta continueranno ad occuparsi – e che i numeri sono allarmanti, ma non sarà rimuovendo la voce “omosessuali” dall’elenco che si contrasterà la discriminazione e la violenza di stampo omofobo.
Vero è che la Carfagna ha pubblicamente dichiarato di essere pronta a combattere contro le discriminazioni verso gli omosessuali, ma cosa intende lei per discriminazione?
Barack Obama fischiato dagli anti-abortisti
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
La prima volta di Barack Obama
Qualche fischio da parte degli anti-abortisti cattolici
a cura di Iannozzi Giuseppe
All’università cattolica di Notre Dame nell’Indiana Barack Obama è stato fischiato: è la prima volta da quando è Presidente degli USA. Una vera e propria contestazione pubblica: i cattolici più fondamentalisti contestano al Presidente la sua politica favorevole all’aborto e alla ricerca sulle staminali. Barack Obama non si è scomposto: ha ricevuto la laurea honoris causa in legge che l’università promette ai presidenti degli Stati Uniti, e al termine della cerimonia in tutta tranquillità ha detto: “Va tutto bene, nessun problema”.
Il discorso dI Barack Obama non si è arrestato, neanche sotto i fischi dei contestatori. Il Presidente sorridente ha invece teso la mano ai conservatori religiosi invitando gli americani di ogni fede e convinzione ideologica a “uno sforzo comune per ridurre il numero degli aborti”: “Non voglio dire che il dibattito sull’aborto sia destinato a scomparir. Le opinioni degli americani al riguardo sono complesse e contraddittorie, e il fatto è che a certi livelli sono inconciliabili. Difendiamo pure le nostre opinioni con passione e convinzione, ma senza ridurre a caricatura chi non la pensa come noi”.
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Bruce Sterling e Jasmina Tesanovic: gli USA non riconoscono il loro matrimonio
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Bruce Sterling e Jasmina Tesanovic:
sposati, ma non per gli USA

Il servizio d’immigrazione americana è convinto che il matrimonio tra Bruce Sterling e Jasmina Tesanovic sia una sorta di finzione messa in atto in frode alla legge sull’immigrazione. La celebre, ma anche combattiva, coppia di artisti ha lanciato allora una campagna di sensibilizzazione nei riguardi della loro vicenda, che purtroppo non è un caso isolato.
È lo stesso Bruce Sterling a riassumere sul suo blog la storia, che sembra ideata da Kafka:
http://blog.wired.com/sterling/2009/04/bruce-sterling.html

Copiate e diffondente questa notizia sui vostri blog e/o siti.
Con riconoscenza, grazie a tutt* Voi.
Karol Racz si commuove a Porta a Porta: “Volevo fare il monaco”
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Karol Racz in lacrime a Porta a Porta
Storia di miseria e paure infinite
a cura di Iannozzi Giuseppe
Karol Racz, il romeno scarcerato lunedì dal Tribunale del Riesame, dopo aver trascorso più di un mese (35 giorni esatti) a Regina Coeli perché accusato degli stupri della Caffarella e di Primavalle, è ospite in televisione e a Porta a Porta, programma condotto da Bruno Vespa, piangendo amare lacrime
racconta la sua odissea: «Vorrei stabilirmi a vivere in Italia, in Romania non saprei cosa fare». Ha anche ribadito «di non essere mai stato in alcun parco pubblico di Roma. Gli unici campi che conosco sono quelli che attraversavamo per accedere ai nostri insediamenti». Su Loyos, tuttora in carcere per calunnia: «Perché il mio amico Loyos abbia detto alla polizia che ero stato io a violentare la ragazzina (dichiarazioni poi ritrattate), proprio non lo so. Siamo stati amici, gli ho dato anche dei soldi. Quello che gli è girato in testa non lo so». E ancora: «Sono venuto per la prima volta in Italia nel 2007. Mi sono fermato per sei mesi a Livorno, dove abitavo in un campo nomadi i cui abitanti erano slavi. Lì lavoravo come badante per i figli delle persone che vivevano nel campo. Poi sono tornato in Romania e sono rientrato in Italia nel giugno-luglio 2008. C’era anche mio fratello e abbiamo vissuto in un campo rom a Roma, andavamo a raccogliere ferro e rame per poi rivenderlo».
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Brokeback Mountain senza censure su RaiDue il 17 marzo
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Brokeback Mountain in onda su RaiDue
senza censure ma ancora in seconda serata
di Iannozzi Giuseppe
Si era ancora nel 2008, precisamente l’8 dicembre 2008 RaiDue pensò di mandare in onda I segreti di Brokeback Mountain in seconda serata e con pesanti cesure,tanto da rendere il film-capolavoro irriconoscibile. RaiDue si arrampicò sugli specchi pur di non ammettere che si trattò di un vero e proprio atto di censura. Alla fine dovette promettere di mandare di nuovo in onda la pellicola, in maniera integrale. Sono passati tre mesi e arriva l’annuncio che il 17 marzo Brokeback Mountain verrà riproposto senza tagli. L’8 dicembre scorso il film, tagliato in tutte le scene di sesso e di baci tra i due cowboy, sollevò un’ampia protesta da parte non solo dei movimenti gay e di molti politici sensibili ai diritti civili, ma anche di quanti amano l’Arte e il grande Cinema. Il numero uno di RaiDue, Antonio Marano, definì la messa in onda della pellicola censurata un equivoco, promettendo un’adeguata riparazione. E alla fine arrivarono le sue scuse.
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Staccare la spina: un atto di misericordia umana per Eluana Englaro
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

La lettera del Capo dello Stato Giorgio Napolitano
inviata al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
“Signor Presidente,
lei certamente comprenderà come io condivida le ansietà sue e del Governo rispetto ad una vicenda dolorosissima sul piano umano e quanto mai delicata sul piano istituzionale. Io non posso peraltro, nell’esercizio delle mie funzioni, farmi guidare da altro che un esame obiettivo della rispondenza o meno di un provvedimento legislativo di urgenza alle condizioni specifiche prescritte dalla Costituzione e ai principi da essa sanciti. I temi della disciplina della fine della vita, del testamento biologico e dei trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica sono da tempo all’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del Parlamento, specialmente da quando sono stati resi particolarmente acuti dal progresso delle tecniche mediche. Non è un caso se in ragione della loro complessità, dell’incidenza su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e della diversità di posizioni che si sono manifestate, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, non si sia finora pervenuti a decisioni legislative integrative dell’ordinamento giuridico vigente. Già sotto questo profilo il ricorso al decreto legge, piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica, appare soluzione inappropriata.
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Scrittori: elementari diritti Richieste chiare e legittime
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Scrittori: elementari diritti
Richieste chiare e legittime
a cura di Iannozzi Giuseppe
Iannozzi: Giacché qualcuno asserisce che non si chiede lo stipendio, che cosa si chiede allora? Nessuno l’ha capito.
Provo a ripetere la domanda, tanto per vedere quale potrebbe essere la possibile risposta o la non-risposta.
A quale ente o enti voi scrittori vorreste portate le vostre richieste per quella che Lei definisce una richiesta di “correttezza e professionalità”?
1. ad enti assolutamente privati in tutto e per tutto;
2. allo Stato italiano;
3. ad enti privati e statali;
4. non so, non ci ho mai pensato!!!
Grazie.
Franz Krauspenhaar: Facciamo a capirci, anche se temo sia l’ennesima fatica sprecata. NESSUNO, dico NESSUNO, ha chiesto soldi allo Stato.
Si cerca di far valere elementari diritti. se questo a qualcuno non è chiaro, non possiamo farci nulla.
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Intervista al dott Pietro MONTRONE PM della Dda di Trieste – di Emiliano Grisostolo
Pubblicato da Emiliano Grisostolo
Intervista al dott Pietro MONTRONE PM della Dda di Trieste
di Emiliano Grisostolo
Il “personaggio” di oggi è una persona davvero speciale. Ho avuto l’onore di poterlo avere al mio fianco nel novembre del 2006 durante la presentazione del mio romanzo “Il grande burattinaio”, come figura professionale la quale poteva discutere dei problemi trattati in esso, dal punto di vista giuridico. Il suo lavoro lo ha portato ad essere presente nel web e nei giornali, lo ha reso – nonostante la sua riservatezza – una delle persone più in vista nel suo settore. Un lavoro quello del dottor Pietro Montrone, PM della Dda di Trieste, molto importante, un compito il suo che lo porta spesso a correre sul filo del rasoio per ovvi motivi di tempo delle indagini, burocrazia spesso resa molto complicata, molti dettagli da vagliare e valutare con estrema attenzione. Un compito quello di uno dei più conosciuti Pubblici Ministeri del nord est Italia davvero speciale e importante, dove solo la professionalità accumulata negli anni può aiutare nei momenti più duri e difficili di un provvedimento.
Per chi ancora non lo conoscesse, possiamo dire che il gentilissimo sostituto procuratore della Repubblica di Trieste dottor Pietro Montrone è stato per molti anni uno dei diretti responsabili del caso Unabomber, e ha svolto tra le altre alcune importanti indagini su trafficanti di neonati che hanno coinvolto non solo le città più importanti del nord Italia, ma anche il Friuli.
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Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo / a cura di Marcello Flores
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
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Marcello Flores, (Padova 1945), insegna Storia contemporanea e Storia comparata alla facoltà di Lettere dell’Università di Siena, dove dirige anche il Master in Human Rights and Humanitarian Action. Ha svolto attività di ricerca presso l’Institute for the Study of Social Change, Università della California, Berkeley (1980-1981), al Churchill College di Cambridge (1984), all’Istituto di Storia del Mondo Sovietico e dell’Europa Centrale presso l’Ecole des Hautes Etudes di Parigi (1988-1989), l’Istituto di Storia Universale presso l’Accademia delle Scienze di Mosca (1991), presso l’Università di Witwatersrand di Johannesburg (1997). Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Il secolo-mondo. Identità e globalismo nel XX secolo il Mulino 2002), Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo (Bruno Mondadori 2001), In terra non c’è il paradiso. Il racconto del comunismo (Baldini&Castoldi 1998), 1956 (il Mulino 1996), L’età del sospetto. I processi politici della guerra fredda (il Mulino 1995), L’immagine dell’Urss. L’occidente e la Russia di Stalin (il Saggiatore 1990), Storia dei diritti umani (il Mulino 2008). |
A cura di: Marcello Flores
Titolo: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo In libreria: dicembre 2008 Prezzo: 6,90 euro ISBN: 978-88-7899-266-5 IL LIBRO: Il 10 dicembre 1948 la ferita della Seconda Guerra Mondiale sanguina ancora. Le Nazioni Unite decidono di firmare un codice etico che definisca i diritti imprescindibili di tutti gli esseri umani, intesi come individui liberi e uguali. Può sembrare incredibile che una simile conquista di civiltà giunga così tardivamente, eppure la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è il primo documento, nella storia, a stabilire un paradigma universale circa ciò che spetta a ogni donna e a ogni uomo. E non si tratta solo di diritti civili e politici: nella dichiarazione troviamo articoli dedicati allo svago, alla cultura, alla creatività. È la nausea per il sangue e la guerra a produrre un’idea finalmente chiara e distinta di ciò che è imprescindibile, di ciò che è importante: si smette di girare intorno all’argomento e si vede nitidamente che la ricerca della felicità è l’unica cosa per cui valga la pena di vivere. A sessant’anni dalla sua promulgazione, Barbera Editore presenta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo in un volume prezioso, con un saggio firmato da Marcello Flores. |
Diritti umani radicati in Dio, il fondamentalismo cattolico detta legge
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Diritti umani radicati in Dio
Il fondamentalismo cattolico detta legge
di Giuseppe Iannozzi
Papa Ratzinger, il pastore tedesco irrompe con forza e arroganza nella questione dei diritti umani, ribadendo che si rinnovi “l’impegno comune teso a promuovere e meglio definire i diritti dell’uomo” e che “si intensifichi lo sforzo per garantirne il rispetto”. Il pastore tedesco pone l’accento sul fatto che (a suo modo di vedere) i diritti dell’uomo sarebbero “fondati in Dio creatore” e “se si prescinde da questa solida base etica, rimangono fragili perché privi di solido fondamento”. Ed aggiunge: “Un lungo cammino è stato già percorso, ma resta ancora un lungo tratto da completare”. Così ha detto il pastore tedesco Ratzinger al termine del concerto in Vaticano per i 60 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
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RaiDue censura Brokeback Mountain: fascismo omofobo nella tv di Stato?
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

RaiDue censura Brokeback Mountain:
fascismo omofobo nella tv di Stato?
di Giuseppe Iannozzi
RaiDue ha censurato Brokeback Mountain. Il film di Ang Lee è andato in onda ieri sera in seconda serata, e per giunta molte scene sono state violentemente tagliate. Il servizio pubblico ha pensato bene di adoprare la censura, un servizio pubblico che i contribuenti italiani pagano anno dopo anno per fare andare in onda L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria e Simona Ventura strapagate ma non Brokeback Mountain, film vincitore del Leone d’oro a Venezia, di ben tre Oscar nel 2006 e di ulteriori 4 Golden Globe. Tratto dal romanzo del premio Pulitzer Annie Proulx e ambientato tra gli spazi verdi e incontaminati del Wyoming durante gli anni Settanta, Brokeback Mountain ha per protagonisti due cowboy: Jack Twist (Jake Gyllenhaal) e Ennis Del Mar (Heath Ledger). Il film è stato tagliato senza pietà alcuna: sono state fatte fuori tutte le scene dove i due cowboy del Wyoming vivono la loro drammatica passione amorosa, sono state tagliate tutte le battute che avessero un seppur pallido riferimento omerotico: il risultato è che su RaiDue non è passato il film di Ang Lee, ma una pellicola incomprensibile a causa di tutti i tagli operati dagli omofobi dirigenti in RaiDue, perché si può solo essere omofobi per censurare un film delicato, drammatico e poetico come Brokeback Mountain.
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Petizione per la decriminalizzazione universale dell’omosessualità
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Petizione per la decriminalizzazione universale dell’omosessualità
A Rama Yade, Ministra per i diritti umani.
Nonostante l’opinione comune secondo cui l’omosessualità oggi sarebbe più tollerata che in passato, le discriminazioni, le violenze e le persecuzioni di gay e lesbiche sono un dato di fatto. In molti Paesi gli atti omosessuali sono ancora condannati dalla legge, prevedendo una pena che può variare da pochi anni all’ergastolo, o addirittura alla condanna a morte. Ci appelliamo allora alle istanze internazionali affinché avvenga un riconoscimento dei diritti di Gay, Lesbiche e Trans in quanto diritti umani, con un impegno esplicito contro le varie forme di discriminazioni nei confronti degli individui GLBT.
Considerando:
La drammatica situazione che Gay, Lesbiche e Trans vivono in molti Paesi dove i pregiudizi, gli stereotipi negativi e la discriminazione influenzano profondamente il sistema di valori ed i modelli comportamentali determinando:
• Privazione dei diritti civili basilari, politici, sociali ed economici;
• Violenze fisiche, morali o simboliche legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere;
• Negazione dell’uguaglianza dei diritti davanti alla legge attraverso disposizioni speciali che criminalizzano sulla base dell’orientamento sessuale;
• Violazione del diritto alla vita negli Stati dove per la sodomia viene applicata la pena di morte;
• Negazione del diritto alla non discriminazione ed alla libertà dalla violenza e dagli attacchi per l’omissione dell’orientamento sessuale nelle leggi anti discriminazione, nei provvedimenti costituzionali e per altri abusi;
• Annullamento del diritto alla libertà dalle torture o dalla crudeltà, dai trattamenti inumani o degradanti a causa degli abusi della polizia, nelle investigazioni o in alcuni casi di detenzione di lesbiche, gay o bisessuali;
• Arresti arbitrari in alcuni paesi, di individui sospettati di avere un orientamento omosessuale o bisessuale;
• Negazione della libertà di movimento a coppie di nazionalità diverse quando non si riconosce la loro relazione omosessuale;
• Negazione del diritto ad un giudizio imparziale dovuto ai pregiudizi dei giudici e degli altri rappresentanti della legge;
• Negazione del diritto alla privacy data l’esistenza della “legge sulla sodomia”, che si applica a lesbiche, gay e bisessuali, anche se la relazione è privata con adulti consenzienti;
• Negazione dei diritti di libertà di espressione e di libera associazione sia esplicita nella legge oppure dovuta al clima omofobico in cui GLBT vivono;
• Negazione del diritto al lavoro: molte lesbiche, gay e bisessuali sono licenziati a causa del loro orientamento sessuale o per questo motivo discriminati sul lavoro;
• Il diritto alla salute mentale e fisica di gay, lesbiche e trans non viene garantito a causa del conflitto con la politica discriminatoria e gli abusi, l’omofobia, il razzismo, o il preconcetto generale che tutti i pazienti siano eterosessuali;
• Negazione del diritto alla formazione di una famiglia da parte dei governi che non riconoscono le famiglie composte da partner dello stesso sesso e negano i diritti altrimenti garantiti dallo Stato alle famiglie eterosessuali che anche se non hanno un riconoscimento legale tuttavia godono di alcuni privilegi. Anche i bambini possono essere privati di protezione al momento della separazione dei genitori non essere affidati al padre o alla madre sulla base del loro orientamento sessuale. Gli individui e le coppie lesbiche, gay e bisessuali non hanno il diritto di adottare un bambino, anche se il bambino appartiene al loro partner.
Per queste ragioni appoggiamo la proposta mossa dalla ministra per i diritti civili Rama Yade all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite di decriminalizzazione universale dell’omosessualità.
Riteniamo, infatti, che la presenza di leggi che condannino relazioni private tra persone dello stesso sesso sia da considerarsi una grave violazione dei diritti umani, e sosteniamo l’eguaglianza di tutte le persone davanti alla legge e il diritto alla libertà da ogni forma di discriminazione, il diritto alla libertà di espressione, la libertà dalle interferenze arbitrarie, il diritto alla privacy e la libertà di coscienza.
Per un altro mondo possibile!
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Milano censurerà la giornata mondiale contro la violenza sessuale
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

Milano censurerà la giornata mondiale
contro la violenza sessuale
di Giuseppe Iannozzi
Una donna nuda abbandonata su un materasso bianco e un cuscino, con le braccia allargate, le gambe unite, il sesso coperto da un lenzuolo a mo’ di sudario, la testa gettata di lato, come in crocifissione.
Per la giornata mondiale contro la violenza sessuale, il Telefono Donna ha scelto un’immagine esplicita che la civilissima Milano già pensa di censurare. L’assessore all’Arredo Urbano del Comune, Maurizio Cadeo, ha infatti annunciato che cercherà in tutti i modi di impedire che il manifesto di Telefono Donna finisca sulle strade. «Farò tutto quanto è in mio potere – ha affermato – per evitare l’affissione del manifesto, di cui contesto il messaggio, che lede il sentimento religioso dei cittadini».
Questa è la libertà di informazione che oggi vige in Italia, dove si tollerano tutte le violenze possibili, immaginabili e non, sulle donne e dove ci si scompone gridando “allo scandalo!” per una campagna pubblicitaria che dice papale papale qual è la condizione femminile nella nostra società, moderna ma nulla affatto civile.
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“Tra i migliori dipendenti pubblici” Ma niente assunzione per la precaria
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Il caso di Valentina Benni, 40 enne dell’Istituto Formazione Lavoro
Un suo progetto selezionato tra i cento casi di buona amministrazione
“Tra i migliori dipendenti pubblici”
Ma niente assunzione per la precaria
Il governo ha bloccato la stabilizzazione di 50mila lavoratori a tempo determinato
di MAURO MUNAFO’ – Fonte: Repubblica.it
ROMA - “E’ il momento di riconoscere i meriti e di premiare i migliori”. Il proclama, rigorosamente in grassetto, domina la pagina “Non solo fannulloni” del sito del Ministero per la pubblica amministrazione, che da qualche settimana indice il concorso “Premiamo i risultati”, per mettere in evidenza gli esempi di buona gestione. Valentina Benni, dell’Istituto Formazione Lavoro, è responsabile di uno dei cento lavori selezionati e, come premio, si è vista togliere la tanto attesa stabilizzazione: precaria da dodici anni e, commenta amara, “chissà per quanti altri ancora”.
I precari. Un emendamento approvato dal governo blocca l’assunzione di circa 50 mila lavoratori a tempo determinato della pubblica amministrazione. Secondo gli impegni presi dalle ultime due finanziarie la stabilizzazione sarebbe iniziata con il nuovo anno per tutti coloro che possedevano tre requisiti: aver lavorato per almeno tre anni, aver sostenuto una prova selettiva ed essere entrati in graduatoria.
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UNA CIVILTA’ FRANTUMATA
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

UNA CIVILTA’ FRANTUMATA
Ricevo e volentieri pubblico e invito a diffondere sui vostri blog.
Grazie. – g.i.
UNA CIVILTA’ FRANTUMATA: Informazione, difesa, corruzione anche in campo giudiziario, quanto di tutto ciò viene posto davvero all’attenzione dell’opinione pubblica? Quanti i filtri, le manipolazioni, le censure di comodo, le deturpazioni della verità, finalizzate a proteggere dei malviventi amici di una catena di fuorilegge? Chi vuole può scoprire persino l’esistenza della resistenza nelle situazioni limite anche in Italia. Le povere vittime dei falsi moralismi e di quella parte di individui, che di fatto rappresenta una finta e falsa giustizia, sono continuamente spinte in situazioni stressanti e fortemente traumatiche, sino a causare agli innocenti stati di malattia, con i governi che si succedono i quali tacciono anche se formalmente informati in pieno dei fatti! I malcapitati improvvisano e adattano la più possibile resistenza anche nelle situazioni limite, ove si spingono di nascosto le vittime alla più crudele disperazione e qualche volta persino al più vile suicidio. Il contestuale criminale tentativo di denigrare e screditare impunemente le vittime, tentando persino di farle passare per quello che non sono, risultano ulteriori nefandezze, aggravate dal fatto che alcuni uomini messi ad amministrare la giustizia si sporcano le mani alla spicciolata, senza né scrupoli né tanto meno ripensamenti. Se potessero tornare a parlare i morti di questo corrotto e marcio sistema, nessun uomo politico in campo, che tace tutto questo, avrebbe più alcun voto elettorale dalla brava e onesta gente.
http://agimurad.splinder.com
Altre osservazioni e riflessioni si possono leggere qui:
http://www.mobbing-sisu.com/cronaca_documentata.php
http://it.youtube.com/watch?v=K0IG4I3YAT0
http://it.youtube.com/watch?v=Wqb-d27vYtU
http://www.mobbing-sisu.com/poesie/justice.html
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Abdul Salam Guibre: ucciso a sprangate
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Abdul Salam Guibre: ucciso a sprangate
Aveva solo 19 anni, aveva rubato un pacchetto di biscotti
a cura di Giuseppe Iannozzi

E’ morto nel primo pomeriggio, all’ospedale Fatebenfratelli, Abdul Salam Guibre, 19 anni, ragazzo di colore, originario del Burkina Faso e con cittadinanza italiana, aggredito a colpi di spranga a Milano da due uomini in via Zuretti, non distante dalla stazione Centrale.
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