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Il reuccio accompagnatore di minorenni è nudo e Saramago viene censurato

Il reuccio accompagnatore di minorenni
è nudo e Saramago viene censurato

di Iannozzi Giuseppe

Saramago ha criticato tanto la destra quanto la sinistra quando questa è diventata indegna di tenere le redini del potere. Pochi hanno avuto questo coraggio in questo secolo appena agli inizi e già così tanto buio. Ma anche nel secolo scorso, che è appena alle nostre spalle: solamente George Orwell, che provò sulla sua pelle i nefasti effetti/difetti del capitalismo e dello stalinismo, osò criticare in maniera aperta il Potere di per sé, senza scadere nel populismo. Saramago però non hai mai pensato di fare della politica con la letteratura; e ciò è un bene; di gran lunga meglio usare la scrittura per fini più nobili, per raccontare delle storie ad esempio. Per dire contro uno stato di politica sono molto più utili allo scopo un saggio o anche un pamphlet, purché non di stampo voltariano.
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Wu Ming 1 (Roberto Bui) l’uomo della censura in rete per blog e post. E’ scandalo

Wu Ming 1 (Roberto Bui)

l’uomo della censura in rete per blog e post

Scandalo. Li hanno cancellati
i post su biogiannozzi.splinder.com
La censura è anche in Italia e ha nome e cognome.
Ricordatevi sempre
che la censura ha un nome e un cognome.

Ma quello che si credeva fosse andato perso
lo abbiamo trasferito per Voi
e solo per Voi ad un nuovo indirizzo.

Clicca e leggi

ROBERTO BUI aka WU MING 1 INVOCA L’OSCURAMENTO DI BLOG E POST


E’ SCANDALO


La censura è in primis
un vigliacco atto politico
sempre e comunque.

INDIGNATI. SE SEI UN UOMO LIBERO INDIGNATI

Roberto Bui aka Wu Ming 1

Minzolini. Epurazioni programmate in Rai

Minzolini.
Epurazioni programmate in Rai

di Iannozzi Giuseppe

Tra la giornalista del Tg1 Maria Luisa Busi e il direttorissimo Augusto Minzolini è scontro aperto “al pubblico”: una formale lettera di contestazione è stata inviata da Minzolini alla giornalista. La sua colpa sarebbe quella di aver rilasciato ieri 2 aprile 2010 una intervista al quotidiano la Repubblica.
Il direttorissimo del Tg1 Augusto Minzolini, dopo che Maria Luisa Busi aveva dichiarato al quotidiano che il contestato cambio della guardia di ieri alla conduzione di alcune edizioni del Tg1 era “una rappresaglia”, ha deciso per un richiamo bello forte duro in diretta. Il risultato che il direttorissimo è riuscito a racimolare è di venti di tempesta. Contro la Rai, e in particolare su Minzolini e sulle sue prese di posizione personalissime e fuori da ogni canone di libertà di espressione, la Fnsi, molti giornalisti della Rai nonché diversi consiglieri dell’azienda.

Maria Luisa BusiNell’intervista rilasciata a la Repubblica la conduttrice definiva “non casuale” il fatto che dalla conduzione fossero stati cancellati i volti di coloro che non hanno firmato la lettera a favore del direttore sul caso Mills. Aggiungendo che la decisione di Minzolini “ha colpito volti storici e professionisti liberi di questo giornale”. Parlava infine di un clima “insostenibile” in redazione. Tre volti sono stati infatti rimossi dal Tg1 della Rai, in tutta fretta: Tiziana Ferrario (tg delle 20), Paolo Di Giannantonio (tg delle 13,30) e Piero Damosso (tg del mattino). Saranno sostituiti da Francesco Giorgino (tg delle 20), Laura Chimenti (tg delle 13,30) e da Francesca Grimaldi per le edizioni del tg mattino.

Si parla di epurazione dopo le elezioni regionali.
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Wu Ming 1 (Roberto Bui) invoca l’oscuramento di blog e post

Wu Ming 1 invoca
l’oscuramento di blog e post

di Iannozzi Giuseppe

Mi viene intimato di rimuovere entro 3 giorni i seguenti post:

boicotta il New Italian Epic in libreria e vinci un grosso premio

Wu Ming 1 (Roberto Bui) si fa Eracle. Una sporca storia di potere, sesso e soldi

Giuseppe Genna e Wu Ming: in esclusiva assoluta le loro poesie inedite

I tre post non possono essere rimossi in quanto è mio inalienabile diritto quello di fare informazione, critica e satira.

Il primo post è un invito a non lasciarsi sedurre dal “New Italian Epic”.

Il secondo post è una satira sempre sul “New Italian Epic” e sulla sua inutilità culturale. La satira evidenzia che il “New Italian Epic” è a mio giudizio solamente una macchina per fare soldi e non altro.

Il terzo post è invece costituito da alcune “finte poesie” scritte da Giuseppe Genna e Wu Ming 1 con il solo fine, gratuito e oltremodo maligno, di dileggiare pubblicamente il sottoscritto Iannozzi Giuseppe. Essendo stato dileggiato con delle “finte poesie” spacciate in Rete per mie, il minimo che potessi fare era di pubblicarle anche in questa sede, su biogiannozzi.splinder.com.

Wu Ming 1, o chi per esso, rivolgendosi alla Redazione di Splinder chiede la cancellazione in toto dei tre articoli.

Perché?

Perché gli danno fastidio e non sono delle critiche positive così come lui desidererebbe.

In pratica, Roberto Bui aka Wu Ming 1 si schiera

con QUELLI CHE LA CENSURA SÌ

Io non sono il solo destinatario di QUELLI CHE LA CENSURA SÌ.

Lucio Angelini, scrittore e traduttore, che come me ha criticato l’operazione “New Italian Epic”, è stato invitato, per usare un eufemismo, a cancellare i suoi post altrimenti il suo blog verrà oscurato.

TUTTO CIO’ E’ INAMMISSIBILE

E’ UN ATTENTATO GRAVISSIMO ALLA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE

L’art. 97 L. 633/’41 dispone che si possa prescindere dal consenso, nei casi in cui ciò sia giustificato da motivi di notorietà del personaggio ritratto.

A Lucio Angelini viene ordinato di cancellare una foto innocua e banale che ha per soggetto Roberto Bui. Ma Wu Ming 1 in quanto personaggio pubblico non può accampare nessunissimo diritto sulla foto, tanto più che questa è stata scattata in una apparizione pubblica.

La foto contestata è questa:

Roberto Bui
- foto da http://lucioangelini.splinder.com -

Nessuno, e dico proprio nessuno, in nessun tribunale darebbe oggi anche solo un pelo di ragione a Roberto Bui aka Wu Ming 1.

censura in reteRimuovere la detta foto costituirebbe una gravissima violazione alla libertà di informazione.

Né può richiedere che vengano rimosse critiche e satire fatte su di lui, su biogiannozzi.splinder.com, su lucioangelini.splinder.com o su altri blog, siti e/o testate giornalistiche online e cartacee. Sarebbe come pretendere che su Berlusconi non vengano fatte più satire e che vengano rimosse tutte, una per una, dalla faccia del globo terrestre. Possono piacere o no critiche e satire avanzate. Si può condividerle, ma ognuno è libero di criticare l’operato del collettivo Wu Ming in quanto è il collettivo costituito da personaggi pubblici che appaiono in pubblico.

Se io sono (mi trovo) in strada e un fotografo mi scatta una foto nel corso di una manifestazione aperta al pubblico, non posso limitare assolutamente la libertà del fotografo.
Se invece un fotografo si infiltrasse in casa mia fisicamente o con prodotti dell’ingegno per carpire informazioni sul sottoscritto siano esse registrazioni vocali, fotografie, ecc. ecc.

A Lucio Angelini scrivo sul suo blog: “A livello di immagine il fatto che ti è stato chiesto, come a me del resto, di rimuovere immagini e critiche sui Wu Ming costituisce un fatto di inaudita gravità per la libertà di informazione. E’ impensabile che se io scrivo una recensione negativa questa mi venga censurata in un paese democratico, fino a prova contraria: il libro è per il pubblico che ha il sacrosanto diritto di criticarlo in positivo e in negativo, ma nessun autore, foss’anche un premio Nobel, può accampare il diritto di rimuovere critiche che non gli sono gradite. Se non vuole critiche, può decidere di non pubblicare i propri scritti e di tenerli nel cassetto. Se non vuole che in manifestazioni e convegni aperti al pubblico gli vengano scattate foto, ha solo da non partecipare agli eventi aperti al pubblico. Nel momento in cui io partecipo a un evento aperto al pubblico come ospite o relatore o che altro, divento personaggio pubblico.

Wu Ming 1, né chi per esso, può chiedere la rimozione della foto e dei post.
La rimozione della foto potrebbe essere possibile solo in casi estremi al fine di tutelare l’integrità fisica del soggetto: ad esempio se Wu Ming 1 fosse sotto minaccia di morte, allora sarebbe suo diritto chiedere di non essere ritratto. O anche se in foto fosse (stato) ritratto insieme a un minore di 18 anni.

La fattoria degli animaliSe qualcuno, sia esso Wu Ming 1 o qualcuno altro dovesse spingerti a rimuovere post di critica o immagini, o venisse operata la censura d’ufficio, tu Lucio Angelini sei nella perfetta condizione di sporgere denuncia e chiedere un risarcimento anche pecuniario. Va da sé che l’oscuramento del blog o di parte di esso per i capricci di una persona o due, sarebbe immediatamente configurato come attentato alla libertà di informazione e creerebbe un precedente pericolosissimo in Italia per la libertà in Rete. Che si allineerebbe a paesi come la Cina o il Venezuela.
La foto in questione non è in alcun modo lesiva dell’onorabilità di Wu Ming 1. E’ una foto normalissima. Banale, se mi permetti: innocente punto e basta.

A me sono state contestate critiche che ho fatto al New Italian Epic. Ed immagini satiriche. Ma non era proprio Roberto Bui aka Wu Ming 1 che non troppo tempo fa si accalorava che la satira è addirittura tutelata dalla Costituzione americana, in quanto espressione di libertà d’informazione?
Se Roberto Bui e compagni oggi si rimangiano le loro stesse dichiarazioni adoprando il metro dell’ingiustizia dei maiali orwelliani “che tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri”, allora non solo cadono in contraddizione – che sarebbe comunque il meno -, ma si dichiarano, e bisogna sottolinearlo, con la loro stessa bocca censori e critici parzialissimi.”

Copia e diffondi questa notizia, o segnalala sul tuo blog. Il tuo contributo è importante, per LA LIBERTA’ DI INFORMAZIONE IN RETE.

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Minzolini il “direttorissimo” di Berlusconi. Nuovo scandalo e inchiesta per il premier

Minzolini il “direttorissimo”
di Berlusconi. Nuovo scandalo
e inchiesta per il premier

a cura di Iannozzi Giuseppe

Il Fatto Quotidiano parla di Silvio Berlusconi, del direttore del Tg1 Augusto Minzolini e del commissario dell’Authority Giancarlo Innocenzi: tutt’e tre sarebbero indagati dal pm Michele Ruggiero. Per tutt’e tre l’accusa è di concussione. Si parla di presunte pressioni del premier affinché si arrivasse alla chiusura di Annozero. Il Fatto parla di alcune intercettazioni della Guardia di Finanza di Bari dove Berlusconi si sfogherebbe con Berlusconi e MinzoliniMinzolini, chiamandolo “direttorissimo”. Secondo Il Fatto il premier al telefono avrebbe fatto pressioni affinché Annozero, Ballarò e Parla con me, tre trasmissioni fortemente odiate dal Cavaliere, chiudessero i battenti. Minzolini nelle intercettazioni rassicurerebbe Berlusconi su alcuni servizi del Tg1.

Antonio Di Pietro dell’Italia dei Valori: “Abbiamo presentato un’interrogazione urgente rivolta al premier per chiedergli con quale diritto si è arrogato il potere di condizionare un organo di controllo come l’Agcom chiedendo la chiusura di Annozero. Il responsabile dell’Agcom Innocenzi deve dimettersi ed essere cacciato a calci nel sedere, così come il direttore del Tg1 Minzolini”. In una nota il presidente dei deputati Idv, Massimo Donadi: “Le pressioni di Berlusconi sull’Agcom sono la prova che siamo al regime, al fascismo mediatico. Le forze democratiche di questo Paese devono reagire con durezza e determinazione a questo tentativo di piegare l’opinione pubblica con una finta informazione”.
Il presidente del Pd Rosy Bindi: “Solo nell’Italia prigioniera dell’invasivo conflitto d’interessi di Berlusconi si può leggere una storia come quella che ha raccontato Il Fatto quotidiano. Si conosceva l’insofferenza del premier al pluralismo delle idee e alla libera informazione. Ne abbiamo visti tanti frutti amari, dall’editto bulgaro fino all’ultimo blitz sulla ‘impar condicio’. Stavolta emerge la vergogna di pesanti e plateali condizionamenti condotti in prima persona dal capo del governo, proprietario della più importante azienda privata di comunicazione del Paese, a danno di trasmissioni del servizio pubblico come Annozero. Anche così si delegittimano le istituzioni. E’ intollerabile servirsi di chi dovrebbe svolgere una funzione terza, di vigilanza sull’equilibrio e la correttezza del sistema delle comunicazioni, per mettere la mordacchia all’informazione più scomoda e più seguita delle reti Rai”.
Minzolini fa il sordo: “Non so di cosa si parla, non ho ricevuto nessun avviso di garanzia. E quale è il reato? Berlusconi? Mi avrà telefonato due o tre volte, non di più. E comunque quanto Casini e gli altri… Siamo alla follia, credo di essere la persona più cristallina del mondo, quello che penso lo dico in tv”. Il commissario dell’Autorità per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi irato avrebbe già dato istruzioni “all’avvocato Marcello Melandri per predisporre denunce e querele necessarie a tutelare la verità dei fatti e la mia onorabilità”. Sempre Innocenzi sottolinea “l’illiceità della pubblicazione delle intercettazioni che lo riguardano”.
Il Presidente dell’Agcom, Corrado Calabrò, in una nota dichiara che “l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è indipendente e autonoma e non ha mai esercitato censura preventiva. In tutte le occasioni nelle quali è stata chiamata in causa, a vario titolo, l’Agcom ha sempre risposto in modo univoco: ‘L’Autorità non esercita censure preventive perché contrarie all’art. 21 della Costituzione, rispetta la libertà dei giornalisti, tutela il pluralismo dell’informazione’. L’Autorità parla attraverso i propri atti; e questi atti dimostrano inequivocabilmente la sua indipendenza e autonomia di giudizio. Anche in relazione alle regole da osservare nel periodo elettorale in materia d’informazione e di comunicazione politica l’Autorità non ha mancato di dare nelle sedi competenti il suo istituzionale contributo al chiarimento dei termini della questione”.
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Berlusconi non è vittima dei media ma solamente di sé stesso

Berlusconi non è vittima dei media
ma solamente di sé stesso

a cura di Iannozzi Giuseppe

Com’era facilmente immaginabile adesso il presidente del Consiglio vorrebbe far credere all’opinione pubblica di essere vittima sacrificale, il mostro sbattuto in prima pagina, ecc. ecc. L’avvocato Niccolò Ghedini a un quotidiano inglese: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare che non è impotente”. Niccolò Ghedini (Pdl), a proposito della causa per diffamazione all’Unità, spiega: “Berlusconi è pronto ad andare in tribunale per spiegare non solo che non è un libidinoso, ma anche che non è impotente. L’Unità non può scrivere che qualcuno è impotente o libidinoso senza aspettarsi che quella persona reagisca. Perché mai a Berlusconi non dovrebbe essere consentito di spiegare a 20 milioni di italiani, i suoi fedeli elettori, che egli funziona perfettamente bene?” E il Times ribatte all’offensiva lanciata dal premier, non dimenticando il caso Boffo: “Berlusconi sotto attacco va all’attacco… l’impressione che ormai nessuno più è al sicuro potrebbe spingere i leader politici cattolici ad abbandonarlo nonostante le sue politiche (antieutanasia, antigay, ecc. ecc.)… La pretesa continua di Berlusconi si essere la vittima numero Uno dei media suona come un assurdità, o completamente orwelliana. Il suo possesso e la sua influenza sul 90 per cento della televisione italiana è di nuovo in bella evidenza, visto che la pubblicità di un nuovo film svedese che critica il controllo dei media di Berlusconi è stata bandita da tutte le maggiori reti tv”.
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Loredana Lipperini promuove la Santa Inquisizione e la più bieca Censura stalinista

Loredana Lipperini
della Santa Inquisizione e della Censura

“Ho dedicata la mia vita al santo uffizio dell’Inquisizione
et a quello della Censura.  Non intendo demordere proprio ora
che ho viste comminate le più sacre amputazioni
nel nome di nostro Signore Stalin.

Nonostante la vetustà m’abbia avvicinata paurosamente ai sessanta,
donandomi reumatismi e miopia, io, Loredana Lipperini
del Santissimo Ordine delle Vergini Immacolate, adoprerò il resto dei giorni
che nostro Signore Stalin vorrà concedermi per sopprimere con ogni mezzo,
lecito et illecito, le malelingue che reclamano democrazia e libertà.
Democrazia e libertà non sono di questo mondo e neppure dell’Aldilà.
Chi non l’ha capito merita solamente di finire i suoi propri giorni torturato
et infine bruciato in Campo dei Fiori.

Con questo santo proposito in petto
posso oggi asserire, senza tema di smentita, che la mia esistenza terrena
non è stata vana e che sempre ho io serviti i fini più nefandi et ascosi
di nostro Signore Stalin, che ha immolata la sua vita
per il trionfo della censura e del terrore.

Per la Santa Inquisizione.
Per la Sacra Censura.
Per nostro Signore Stalin.

Vostra Loredana et cetera et cetera…

Loredana Lipperini della Santa Inquisione e della Censura

fonte: Internet

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Censurate le fantastiche 4 dell’Alma Mater. Troppo belle per fare la pubblicità all’università

Le fantastiche 4 dell’Alma Mater censurate

a cura di Iannozzi Giuseppe

Le Fantastiche 4 dell’Alma Mater vengono censurate. La pubblicità, realizzata da un’agenzia forlivese, aveva già coperto buona parte dei muri pugliesi, quando sulle 4 ragazze si è abbattuta la bufera censoria dei benpensanti. Eppure il manifesto pubblicitario è stato commissionato e pagato dagli enti dello sviluppo degli insediamenti universitari della Romagna, tra cui la Serinar di Forlì-Cesena.
Le Fantastiche 4 sono delle ragazze che sponsorizzano “il massimo per i tuoi studi universitari”. Quattro belle ragazze con addosso una tutina aderente, che ricorda un po’ quella di una supergirl. Questo è tutto il presunto scandalo. Le si accusa di “velinismo”.
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Un caso di censura in rete

Un caso di censura in rete

di Iannozzi Giuseppe

Che la censura sarebbe presto approdata in rete lo si sapeva. In verità la censura, ben prima dell’iniqua e anticostituzionale legge del governo Berlusconi, è stata portata avanti tanto da chi si dichiara di destra quanto da chi si dice di sinistra. Non sorprende dunque, non poi troppo, che ibs.it internet bookshoop abbia sposato la causa dell’oscurantismo. Va bene che i commenti offensivi e scevri di qualsivoglia barlume di seria critica non vengano fatti passare. Ma non va affatto bene che non vengano fatto passare quei commenti che, con cognizione di causa, esprimono un giudizio negativo su di un libro, o un autore.

Giorni or sono inviai un giudizio negativo sull’ultima operazione commerciale portata avanti da Mondadori e Roberto Saviano con “La bellezza e l’inferno”. Purtroppo o per fortuna amo firmarmi sempre con il mio nome reale, senza tentare di nascondermi dietro un dito perché non sono né un pervertito né un vigliacco, ed ecco così che ibs.it ha pensato bene di cassare il mio commento su il non-libro di Saviano.

Avevo già denunciato in “Saviano come Pinocchio” e “Saviano: pubblicità ingannevole per La bellezza e l’inferno” la barbara operazione commerciale che è, a mio avviso, “La bellezza e l’inferno”. Riporto qui i passi essenziali di questi miei due interventi:

«Non posso/possiamo considerare “La bellezza e l’inferno” un libro perché tale non è.

E’ invece una raccolta di articoli apparsi tra il 2004 e il 2009 su diversi giornali (perlopiù La Repubblica e l’Espresso), ripresi più e più volte da diversi blog, ribattuti fino alla noia, nel riuscito tentativo di portare in alto “Gomorra”, libro-inchiesta che comunque non ritengo meritevole per ragioni che ho più volte reiterato e spiegato in maniera non chiara ma chiarissima.

Oggi Saviano, o Mondadori mi propongono una raccolta di articoli che conosco più delle mie tasche e che in quattro anni sono stati così tante volte letti e discussi sui giornali, per non dire poi in Rete, che davvero non si capisce con quale faccia editore e autore spacciano questa raccolta inutile di articoletti per “un nuovo libro”. Siamo di fronte all’ennesimo caso di malaeditoria, una pubblicazione il cui scopo è solo quello di ingrassare le tasche di Roberto Saviano e dell’editore, che è evidentemente di destra e che detta legge e che guarda al profitto prima d’ogn’altra cosa.

Io punto il dito contro il sistema editoriale ma l’autore, e lo sottolineo, ha la sua gravissima parte di colpa: se Saviano fosse stato corretto, in primis, subitissimo avrebbe dovuto dare una bibliografia estesa dei testi compulsati per scrivere quella parte di non-fiction che è in “Gomorra”. Non ha mai detto un’acca. Non ha mai accennato al fatto, nonostante gli sia stato fatto notare più volte. Non dicendo nulla a tal riguardo si è “inglobato” nella politica e nel business del sistema editoriale. E’ evidente che è colpevole quanto, se non di più, di quel sistema editoriale che lo pubblica per fare soldi e non denuncia.

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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura

Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera

L’emendamento
sulle intercettazioni approvato

(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)

Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)

Ddl Camera 1415-A – Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».

7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».

17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».

20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all’articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;

f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.
1. 1000. Governo.

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L’Einaudi di Berlusconi: censura preventiva per Il Quaderno di Saramago

Saramago su Berlusconi:
leggi per salvaguardarsi
per l’imprenditore
e l’accompagnatore di minorenni

di Iannozzi Giuseppe

Su El Pais, oltre a due nuove foto delle feste berlusconiane a Villa Certosa, da segnalare soprattutto un articolo del premio Nobel per la Letteratura José Saramago, “La cosa Berlusconi”.
L’articolo di Saramago era stato anticipato nella giornata di ieri dal sito del quotidiano madrileno.

SaramagoEinaudi, c’era una volta, ma tanto tanto tempo fa, un editore che era Giulio Einaudi e che pubblicava dei gran bei libri, senza piegarsi alla censura. L’editore Einaudi di oggi non ha niente a che vedere con l’Einaudi degli anni Cinquanta e Sessanta, essendo che è una catena di montaggio dove a comandare è Silvio Berlusconi. Einaudi, solo una settimana or sono, ha rifiutato di pubblicare il nuovo romanzo di José Saramago, nonostante in Italia l’editore Einaudi abbia in catalogo una ventina di titoli del grande autore portoghese. In un comunicato, Einaudi ha così spiegato quello che è un più che evidente atto di censura voluto dalla destra italiana: “L’Einaudi ha deciso di non pubblicare O caderno di Saramago perché fra molte altre cose si dice che Berlusconi è un ‘delinquente’. Si tratti di lui o di qualsiasi altro esponente politico, di qualsiasi parte o partito, l’Einaudi si ritiene libera nella critica ma rifiuta di far sua un’accusa che qualsiasi giudizio condannerebbe”. Nel quaderno di Saramago si può leggere: “Visto che sono pubblicato in Italia da Einaudi, di proprietà di Berlusconi, gli avrò fatto guadagnare qualche soldo. Una goccia nell’oceano del suo immenso patrimonio, che lui avrà usato per pagarsi i sigari, supponendo che la corruzione non sia il suo unico vizio. […] Il sentimento degli italiani per il Cavaliere è indifferente a qualsiasi considerazione di ordine morale. Del resto, nella terra della mafia e della camorra che importanza può avere il fatto provato che il primo ministro sia un delinquente?”.
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Hugo Chavez dittatore venezuelano manda al macero Il Piccolo Principe di Saint-Exupery

Venezuela: il Piccolo principe è un libro troppo «capitalista»

Fonte: Avvenire.it

Vecchi, pieni di muffa, obsoleti. È la ragione «ufficiale» per cui 62.000 volumi sono stati eliminati dagli scaffali di diverse biblioteche pubbliche venezuelane, finendo al macero: erano in cattive condizioni. Ma secondo l’opposizione il mo­tivo di fondo è un altro: i valori che trasmettono non sarebbero in sintonia con l’ideologia del governo bo­livariano di Hugo Chavez. A denunciarlo è Miriam Hermoso, attuale presidente dell’Istituto Autonomo delle Biblioteche di Miranda (uno Stato governato dall’opposizione e fortemente critico con Chavez).

Secondo Hermoso, le biblioteche rischiano di tra­sformarsi in «centri ideologici». Accuse pesanti. Il quotidiano americano Nuevo Herald parla di una sorta di «purga» di libri avvenuta a partire dal 2008 in decine di biblioteche. Fra i titoli sgraditi, spiccano «Il Pic­colo principe» di Saint-Exupery, «Il mistero della mummia» di Hitch­cok e i testi politici dell’ex presi­dente venezuelano Betancourt. «Hanno eliminato dagli scaffali i testi collegati all’impero statuni­tense » ha detto Hermoso in un’in­tervista. Per il Nuevo Herald, il co­mune denominatore che colle­gherebbe libri così diversi è il pre­sunto legame con la società «consumista» o il «ca­pitalismo ». Buona parte di tutto questi volumi (uffi­cialmente ammuffiti) sono stati trasformati in pasta di cellulosa e sono stati venduti a 0,12 euro al chilo, calcola il quotidiano spagnolo El Periodico.

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La Iervolino fa rimuovere il Cristo con condom di Sebastiano Deva

Crocifisso con profilattico rimosso

Il diktat arriva dalla Iervolino

di Iannozzi Giuseppe

gesu-cristoIl Cristo con profilattico è stato rimosso.
Era ovvio che accadesse in una Italia sempre più ipocrita e votata al cattocomunismo.
Gli organizzatori della mostra al Pan di Napoli hanno fatto fuori il crocifisso avvolto in un profilattico a mo’ di sudario. La polemica era scoppiata venerdì scorso, sollevando le ire della giunta comunale. Il sindaco Rosa Russo Iervolino aveva ordinato di toglierlo ma non era mai arrivato il diktat né alla curatrice della mostra, Iulia Draganovic, né all’artista, Sebastiano Deva.
Il diktat è arrivato. La censura in Italia colpisce per l’ennesima volta, una censura allarmante oggi come oggi che il paese versa in condizioni più che mai infelici: da una parte la dittatura di un capitalismo cieco e bieco al governo, dall’altra una opposizione cattocomunista flaccida e impotente, malata e ipocrita tutta culo e camicia con i pregiudizi della Chiesa Cattolica. Ahinoi, destra e sinistra, entrambe le parti aspirano al potere assoluto e a quello soltanto.
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Brokeback Mountain senza censure su RaiDue il 17 marzo

Brokeback Mountain in onda su RaiDue
senza censure ma ancora in seconda serata

di Iannozzi Giuseppe

brokeback-mountain Si era ancora nel 2008, precisamente l’8 dicembre 2008 RaiDue pensò di mandare in onda I segreti di Brokeback Mountain in seconda serata e con pesanti cesure,tanto da rendere il film-capolavoro irriconoscibile. RaiDue si arrampicò sugli specchi pur di non ammettere che si trattò di un vero e proprio atto di censura. Alla fine dovette promettere di mandare di nuovo in onda la pellicola, in maniera integrale. Sono passati tre mesi e arriva l’annuncio che il 17 marzo Brokeback Mountain verrà riproposto senza tagli. L’8 dicembre scorso il film, tagliato in tutte le scene di sesso e di baci tra i due cowboy, sollevò un’ampia protesta da parte non solo dei movimenti gay e di molti politici sensibili ai diritti civili, ma anche di quanti amano l’Arte e il grande Cinema. Il numero uno di RaiDue, Antonio Marano, definì la messa in onda della pellicola censurata un equivoco, promettendo un’adeguata riparazione. E alla fine arrivarono le sue scuse.
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Illico degli Indiani O la Teoria dell’Involuzione della Specie

Illico degli Indiani
O la Teoria dell’Involuzione della Specie

di Iannozzi Giuseppe

E’ evidente che Illico è un povero celebroleso. Neanche un handicappato mentale, buon Dio! La sua poca intelligenza è ben al di sotto di quella d’un handicappato, che suo malgrado con la mente a comprendere certe cose non ci arriva davvero. Illico è fottuto, proprio celebroleso, il che, grossomodo, spiegato ai profani, significa che ha delle molto severe lesioni al cervello per cui il giudizio che tuttalpiù riesce a esprimere è naturalmente confusionario e frammentato. In pratica, quello di un essere inferiore e inumano. Si sappia poi che Illico è un personaggio tanto ma così tanto vile che per poter balbettare una parola o due ha bisogno di metter su una maschera: solo sotto anonimato gli viene facile aprir becco, però limitatamente al poco pensiero di cui è capace per via dei severi danni fisiologici che hanno compromesso tutta la sfera delle sue comunque limitate attività celebrali, difatti a ragione si sospetta che Illico sia nato tarato punto e basta.
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Casi di censura in rete da Vibrisse Bollettino a Nazione Indiana…

Casi di censura in rete

Nazione Indiana (AA.VV.), Vibrisse Bollettino (a cura di Giulio Mozzi), La poesia e lo spirito hanno deciso di censurare Iannozzi Giuseppe in maniera indiscriminata e ottusa, indipendentemente dalle opinioni da esso espresse.

Siamo di fronte a un sistematico atto di censura in Rete,
che ha come scopo il tentativo di mettere a tacere Iannozzi Giuseppe
per le le sue idee, per le sue posizioni cuturali sociali e politiche.

Su tutti e tre i blog è presente in qualità di ospite Giulio Mozzi, titolare di Vibrisse. In passato Giulio Mozzi ha fatto parte di Nazione Indiana. Oggi, pur non essendo più nella redazione di NI, continua però ad essere ospitato da Nazione Indiana nonché da La poesia e lo spirito, dove la sua presenza è con un numero tale di interventi che lo si potrebbe definire quasi un ospite fisso.


- Giulio Mozzi il sommo censore -

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“Rihanna è troppo sexy, fermatela”: Malaysia, bufera sull’arrivo della star

“Rihanna è troppo sexy, fermatela”
Malaysia, bufera sull’arrivo della star

Il partito dei conservatori all’attacco
«Oltraggio alle regole della decenza»
Sulla lista nera anche Gwen Stefani

Fonte: La Stampa.it

La star è troppo sexy, si accomodi altrove. Succede in Malaysia, dove il partito conservatore islamico ha chiesto di annullare il concerto di Rihanna, diva ventenne dell’R & B, inserita dal magazine maschile AskMen.com fra le donne più «desiderabili» insieme a Megan Fox ed Eva Mandes e attualmente al quarto posto nella classifica di Billboard, bibbia della musica americana, con il singolo “Live Your Life”. La cantante, che ha venduto più di 12 milioni di dischi e nel 2008 è stata eletta diva dell’anno dalla rivista Entertainment Weekly, è stata bocciata dai conservatori di Kuala Lumpur per il suo look e per i balletti considerati esageratamente espliciti.

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De André strumentalizzato a fini politici da Nazione Indiana per difendere Cesare Battisti

De André strumentalizzato a fini politici
da Nazione Indiana per difendere Cesare Battisti

di Iannozzi Giuseppe

Su Nazione Indiana campeggia in bella vista un post dal titolo “Il sorriso e il pescatore”: si difende l’assassino Cesare Battisti sfruttando il decennale della morte di Fabrizio De André, utilizzando una sua famosa canzone, “Il pescatore”.
Ho espresso la mia indignazione e subito sono stato censurato.
Il commento censurato da Nazione Indiana:

Lasciamo Fabrizio De André fuori dalla sporcizia dei brigatisti, per cortesia.

Non è proprio il caso di strumentalizzare a fini politici estremistici la figura di Fabrizio per difendere un assassino qual è Cesare Battisti, perché tale è stato riconosciuto dalla Legge Italiana. Quindi assassino è e assassino rimane, sin tanto che la Legge italiana non si esprimerà forse diversamente. Ma oggi Cesare Battisti in Italia, per la Legge, è un assassino. Le prove a suo carico ci sono. E non mi dite di leggere i Wu-qualcosa, perché l’ho fatto e mi hanno convinto ZERO.

Per cortesia si tenga fuori Fabrizio De André da questo caso. E’ osceno, è vergognoso, è oltraggioso a dir poco che si strumentalizzi così Fabrizio De André a favore di un assassino, con 4 omicidi sulla coscienza.

E’ una vergogna.

Se si vuole difendere un assassino, si faccia pure. Ma non si strumentalizzi il decennale, Fabrizio, l’anarchia pacifista. Non si confonda un assassino con Fabrizio. Tutto questo è inaccettabile.

Schifato a dir poco.

Invito i gentili lettori di questo blog ad esprimere la loro indignazione sul blog Nazione Indiana, censura permettendo, ma soprattutto facendo circolare la notizia attraverso post, messaggi su forum, social network, mailing list (ML), messaggi, e-mail. Fate circolare la voce che su Nazione Indiana si strumentalizza Fabrizio De André, la sua musica, la sua poesia, il decennale della sua morte, a fini bassamente politici.

Fatelo. Fabrizio non merita di essere accomunato a un assassino qual è Cesare Battisti.

DENUNCIA DELL’ULTIMA ORA: Denuncio inoltre pubblicamente, oggi in data 17/01/2009, che su Nazione Indiana nel post “Il sorriso e il pescatore” compaiono commenti che recano il mio nome, commenti che io non ho mai scritto né lasciato.

Ho pubblicamente chiesto di cancellare i commenti: sono stato censurato. Non è stato invece censurato chi vorrebbe farsi passare per me.

Nazione Indiana si assume tutte le responsabilità per le calunnie e le diffamazioni e il danno di immagine arrecato al sottoscritto Iannozzi Giuseppe.

Domenico Pinto, di Nazione Indiana, è intervenuto cancellando il falso commento scrivendo: “Il commento è stato rimosso. Tutta la mia ammirazione per chi aveva steso quel capolavoro di mimetismo. Sembrava Iannozzi incarnato… :-)

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Sciopero dell’autore tra accuse calunnie minacce: Krauspenhaar minaccia Iannozzi online alla maniera dei filo-nazistoidi

Sciopero dell’autore
tra accuse calunnie minacce
Krauspenhaar minaccia Iannozzi online
alla maniera dei filo-nazistoidi

Iannozzi andrebbe appeso per le palle…
scarica ad alto voltaggio ai coglioni

a cura di Giuseppe Iannozzi

Scrive Franz Krauspenhaar: “Nel frattempo, io con il mio blog personale [ url rimosso ] e altri scrittori, abbiamo tambureggiato. Tra i propugnatori dello sciopero dell’autore, come Vincenzo Ostuni, si è deciso di creare un sito internet [ url rimosso ] nel quale vengono immessi i vari contributi alla discussione. (…) Un autore è un professionista della scrittura, che è capace anche di dare un valore aggiunto.”

Risponde Iannozzi Giuseppe: Quando leggo simili scempiaggini avrei solo voglia di prendere tutti quei libri che mi hanno deluso in quanto lettore e rimetterli al mittente, cioè all’autore e chiedere il rimborso del prezzo di copertina più i danni. E non scherzo.
E visto che ci siete, perché non vi spogliate? perché non fate un calendario di autori tutti nudi per promuovere ‘sta bestemmia?
Di scrittura non si campa. Cacciatevelo nella capoccia. Nessuno, e dico nessuno, è disposto a pagare più di quanto già non vi paghi acquistando libri che poi si rivelano autentiche schifezze per non dir peggio.
Ma di scrittura si campa anche, volendo: come? Basta vendere un tot, qualche migliaio di copie, anzi almeno un milione o due di copie. Non tutti ce la fanno a vendere così tanto, si arrestano intorno a poche migliaia di copie quando gli dice bene. Perché?
Ve lo siete mai chiesti il perché?
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RaiDue censura Brokeback Mountain: fascismo omofobo nella tv di Stato?

RaiDue censura Brokeback Mountain:
fascismo omofobo nella tv di Stato?

di Giuseppe Iannozzi

RaiDue ha censurato Brokeback Mountain. Il film di Ang Lee è andato in onda ieri sera in seconda serata, e per giunta molte scene sono state violentemente tagliate. Il servizio pubblico ha pensato bene di adoprare la censura, un servizio pubblico che i contribuenti italiani pagano anno dopo anno per fare andare in onda L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria e Simona Ventura strapagate ma non Brokeback Mountain, film vincitore del Leone d’oro a Venezia, di ben tre Oscar nel 2006 e di ulteriori 4 Golden Globe. Tratto dal romanzo del premio Pulitzer Annie Proulx e ambientato tra gli spazi verdi e incontaminati del Wyoming durante gli anni Settanta, Brokeback Mountain ha per protagonisti due cowboy: Jack Twist (Jake Gyllenhaal) e Ennis Del Mar (Heath Ledger). Il film è stato tagliato senza pietà alcuna: sono state fatte fuori tutte le scene dove i due cowboy del Wyoming vivono la loro drammatica passione amorosa, sono state tagliate tutte le battute che avessero un seppur pallido riferimento omerotico: il risultato è che su RaiDue non è passato il film di Ang Lee, ma una pellicola incomprensibile a causa di tutti i tagli operati dagli omofobi dirigenti in RaiDue, perché si può solo essere omofobi per censurare un film delicato, drammatico e poetico come Brokeback Mountain.
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Milano censurerà la giornata mondiale contro la violenza sessuale

Milano censurerà la giornata mondiale
contro la violenza sessuale

di Giuseppe Iannozzi

Una donna nuda abbandonata su un materasso bianco e un cuscino, con le braccia allargate, le gambe unite, il sesso coperto da un lenzuolo a mo’ di sudario, la testa gettata di lato, come in crocifissione.

Per la giornata mondiale contro la violenza sessuale, il Telefono Donna ha scelto un’immagine esplicita che la civilissima Milano già pensa di censurare. L’assessore all’Arredo Urbano del Comune, Maurizio Cadeo, ha infatti annunciato che cercherà in tutti i modi di impedire che il manifesto di Telefono Donna finisca sulle strade. «Farò tutto quanto è in mio potere – ha affermato – per evitare l’affissione del manifesto, di cui contesto il messaggio, che lede il sentimento religioso dei cittadini».

Questa è la libertà di informazione che oggi vige in Italia, dove si tollerano tutte le violenze possibili, immaginabili e non, sulle donne e dove ci si scompone gridando “allo scandalo!” per una campagna pubblicitaria che dice papale papale qual è la condizione femminile nella nostra società, moderna ma nulla affatto civile.

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La legge italiana antiweb mobilita la rete

La legge italiana antiweb mobilita la rete

Fonte: Punto informatico

Roma – È maretta. Com’era prevedibile, gli italiani in rete non sembrano avere alcuna intenzione di stare a guardare mentre nella stanza dei bottoni qualcuno decide di creare doveri per chi vuole esprimersi, paletti per i blog e i siti Internet italiani. Dopo la pubblicazione su Punto Informatico dell’articolo La Camera manda avanti il DDL anti-blog di Luca Spinelli, è tutto un fiorire di iniziative che dimostrano la vitalità del web nostrano.

Tra i primi a mobilitarsi è Antonio Di Pietro, da sempre attento alle dinamiche sulle libertà di informazione online, che sul suo blog ricorda come il DDL antiblog sia figlio del già criticatissimo decreto Levi e avverte: “I contenuti e gli attacchi alla libertà di informazione non sono cambiati, eccetto qualche distinguo inutile, operato dallo stesso Levi, presente in questa seconda versione. Su questo disegno di legge non ci sarà nessun margine di discussione né con il centrodestra né con il centrosinistra. Qualora dovesse passare potrebbe dare come unico risultato la disobbedienza civile”.

Di Pietro non solo ritiene che la legge sia stata scritta da chi di rete sa poco o niente, la definisce “pura censura”, ma annuncia anche che il suo movimento politico “offrirà tutta l’assistenza legale a chi verrà perseguito per la sua violazione”, e sul blog diffonde un banner per spargere ulteriormente la notizia.
Ma l’eco di quanto sta andando avanti alla Camera si riverbera, come era lecito attendersi, proprio sui blog italiani, dove a centinaia esprimono indignazione per quanto si è riusciti a partorire, e vede la luce il gruppo su Facebook che già conta centinaia di aderenti. Allo stesso tempo cresce la petizione contro l’iscrizione al ROC dei siti italiani, che conta più di 12mila firme, nonché un’altra iniziativa specifica per quest’ultimo DDL partita nelle scorse ore, una petizione rivolta al Presidente della Camera dei Deputati affinché si blocchi sul nascere quella che da più parti viene definita “mostruosità legislativa”.

In attesa che l’intera vicenda conquisti le prime pagine dei quotidiani internazionali, come già avvenuto all’epoca per il DDL Levi, proprio Luca Spinelli precisa con un post dedicato come la proposta normativa tutto è meno che pensata per i soli blog: ad essere tirati in ballo sono centinaia di migliaia di siti Internet italiani. Non solo chi “fa informazione”, per quel che questa espressione può significare, ma anche siti che raccolgono barzellette, enciclopedie, guide online, siti culturali, educativi, formativi, e così via. Nel DDL non si parla infatti solo di informazione, osserva Spinelli, ma più in generale di qualunque spazio web che si occupi anche di formazione, divulgazione, intrattenimento.

“Basterebbe – sottolinea Spinelli – l’uso di qualche banner, o l’uso di quel sito come fonte di guadagno, per farlo ricadere nella tipologia indicata dal DDL come prodotto editoriale che deve iscriversi al ROC, ha maggiori responsabilità, maggiori costi, maggiore burocrazia, ed è imputabile per i reati sulla stampa”.

Il problema centrale, suggerisce ancora Spinelli, non è tanto una improbabile messa in stato d’accusa dell’intero web italiano, quanto invece che questa legge, come tante che l’hanno preceduta, sia tenuta nel cassetto finché non serva al (pre)potente di turno, che ricorra ad essa per tacitare voci sgradite. “Invece che chiarire e ripulire uno dei corpus normativi più grandi e impenetrabili al mondo – conclude riferendosi all’ordinamento italiota – si propongono altre leggi fumose e contestabili che prestano il fianco a pruriti censori”.

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