Loredana Lipperini contro Maurizio Costanzo. Ma il giallo è presto svelato
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Loredana Lipperini
contro Maurizio Costanzo
Ma il giallo è presto svelato
di Iannozzi Giuseppe
Loredana Lipperini, oggi, 3 marzo 2010, sul suo blog Lipperatura, scrive un post dal titolo più che mai eloquente: Brividi. Poco sotto poche parole in corsivo: Ricevo e pubblico, senza commenti.
Perché la Sig.ra Lipperini dovrebbe aver mai i brividi?
Un giallo.
Ma neanche poi tanto.
La collana da edicola Il Giallo Mondadori è stata affidata alle amorevoli cure di Maurizio Costanzo.
Ed i “brividi” di Loredana Lipperini possono solo significare che lei non è d’accordo. Che Maurizio Costanzo non gode della sua stima, come minimo. Che così le si rompono le uova nel paniere a lei e alla sua gang di fedelissimi.
Questa svolta significa soprattutto che Lipperini & Compagni incontreranno molte più difficoltà a piazzare i loro nomi nel catalogo del Giallo Mondadori.
Ne volete la prova?
Interviene GIanni Biondillo (mercoledì, 3 marzo 2010 alle 11:40 am):
Altieri è uno scrittore straordinario e un uomo meraviglioso.
Trovo la notizia scandalosa.
Interviene Alessandra C (mercoledì, 3 marzo 2010 alle 11:24 am):
Ma Mondadori non aveva accorpato la direzione dei Giallo Mondadori, Segretissimo, Urania, sotto un unico direttore di collana?
La seconda domanda è, Costanzo dirigerà solo i Gialli o anche le altre testate?
Non capisco queste continue manovre. Mi sembrava che con Altieri il livello fosse tornato pù che decente.
Continua..
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Iannozzi Giuseppe è il più famoso blogger del web culturale
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Iannozzi Giuseppe, giornalisti e blogger
I più famosi ed influenti in rete secondo Google
Iannozzi Giuseppe è famoso, molto famoso. Lo dice il motore più utilizzato dagli internauti, Google.
Iannozzi Giuseppe secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 99.500 per iannozzi giuseppe – ( 1 )
Giulio Mozzi secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 98.500 per giulio mozzi – ( 2 )
Massimo Maugeri secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 86.500 per massimo maugeri – ( 3 )
Loredana Lipperini secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 58.100 per loredana lipperini – ( 4 )
Gianni Biondillo secondo il motore di ricerca Google: 1 – 10 su circa 33.200 per gianni biondillo – ( 5 )
Valter Binaghi secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 33.100 per valter binaghi – ( 6 )
Fabrizio Centofanti secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 26.400 per fabrizio centofanti – ( 7 )
Franz Krauspenhaar secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 25.600 per franz krauspenhaar – ( 8 )
Gaja Cenciarelli secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 24.200 per gaja cenciarelli – (9)
Helena Janeczek secondo il motore di ricerca Google: Risultati 1 – 10 su circa 19.700 per Helena Janeczek – ( 10 )

Perché questa classifica, se tale la si può definire?
Perché questi sono per Google tra i giornalisti culturali e blogger più influenti e conosciuti la cui parola conta qualcosa più di niente.
In termini di popolarità Iannozzi Giuseppe vanta risultati 1 – 10 su circa 99.500, battendo di una buona misura Massimo Maugeri, Loredana Lipperini, Gianni Biondillo, Fabrizio Centofanti… Ed è forse questo il motivo per cui Iannozzi Giuseppe è tra i giornalisti e i blogger più censurati e temuti.
E’ una piccola soddisfazione sapere che Google, il più importante motore di ricerca al mondo, mi accredita non pochi punti, molti di più rispetto ad alcuni colleghi con i quali non mi trovo quasi mai d’accordo. Diciamo pure senza ipocrisie, con un pizzico di giustificata presunzione, che è una gran bella soddisfazione, alla faccia di chi mi vuole male.
Perché questa classifica?
Perché è tempo di far dei bilanci.
E non ho perso il mio tempo.
E non ho sprecato le mie energie.
Ho dato voce alla Cultura (quella con la “C” maiuscola”), a libri ed autori, sempre senza stare attaccato al culo del gregge delle brave pecore bianche e dei porci al trogolo, perché la libertà di pensare con la mia propria testa è e basta.
vostro Iannozzi Giuseppe
N.B.: Dati rilevati in data 05 dicembre 2009

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L’invidia in rete. Linnio Accorroni fa il punto sull’ultimo Strega.
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
L’invidia in rete
di Linnio Accorroni – Fonte: La Poesia e lo Spirito
Premessa necessaria: conosco, anche se non troppo bene, Tiziano Scarpa: una conoscenza nata dal fatto di averlo invitato ad alcune rassegne da me organizzate negli anni precedenti e dal fatto che, grazie a lui, ho ‘esordito’ sulla Rete, in Nazione Indiana, alcuni anni fa. Ricordo le sue mail in cui con dolcezza ostinata mi invitava a ‘sfrondare’ il più possibile dalla mia scrittura tutto quello che appariva ridondante o cerebralistico. E aveva perfettamente ragione. L’ho recensito ( la rece di ‘Stabat mater’ sta anche in questo blog) ed intervistato ( una lunga intervista che mi ha concesso in occasione dell’uscita di ‘Batticuore fuorilegge’ sta nel mio ’69 posizioni’ in uscita per Cattedrale ( così mi sono fatto anche un po’ di autopromozione).
Su Scarpa si sta abbattendo una specie di ciclone che assomiglia molto, per dimensioni e forma, a quello che ha investito Saviano: il popolo della rete, il popolo dei blogger, quello che ha sempre denunciato l’autoreferenzialità dell’apparato culturale, la consunta logica mafioso-clientelare dei dispositivi che dominano l’industria culturale, non sopporta che a Scarpa capiti ciò che è accaduto a Saviano, ovverosia la possibilità di diventare ricco e famoso attraverso la scrittura. Qualcuno addirittura( l’ho visto su uno dei blog che più stimo, quello di Georgiamada) ha criticato la comparsata di Scarpa da Marzullo. L’ho vista e mi è sembrato che Scarpa non assumesse nessun atteggiamento servile od untuoso nei confronti di Mr. Mediocrità. Anzi, mi pareva rilassato e sincero ( per quanto lo si possa essere in TV) come nelle rare occasioni in cui l’ho incontrato. Che cosa si voleva ? Che Scarpa ammazzasse in diretta Marzullo, realizzando così il vaticinio augurale che Scurati, sempre allo Strega di qualche anno fa, aveva rivolto a Vespa?
Continua..
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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera
L’emendamento
sulle intercettazioni approvato
(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)
Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)
A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».
«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».
«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».
19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».
«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;
«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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Giulio Mozzi parla di Dio ma non con Dio: l’importanza di essere un cattolico fondamentalista
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Giulio Mozzi parla di Dio ma non con Dio
a cura di Iannozzi Giuseppe
Il blog curato da Giulio Mozzi: vibrisse bollettino
1. Accetta a occhi chiusi tutti gli insegnamenti della Santa Chiesa Cattolica?
No. Farei fatica ad accettarli tutti, visto quanto sono contraddittori. E non vedo perché dovrei accettare qualcosa ad occhi chiusi.
2. Accetta il Papa in veste di unico rappresentante di Dio in Terra?
No.
Nessuno – tantomeno la Chiesa – accetta il papa come “unico rappresentante di Dio in Terra”.
3. Chi è il suo unico Dio, e, perché?
Mi spiace, ma nessun dio è “mio”.
4. Crede nel Paradiso e nell’Inferno? Crede ancora nel Purgatorio (*) dopo che Joseph Ratzinger l’ha fatto scomparire di botto?
Del paradiso e dell’inferno la Bibbia parla assai poco. L’immaginario corrente in proposito (specie quello visivo) è sostanzialmente un’invenzione medievale. Se sull’esistenza di un luogo (o di una condizione) di premio e di un luogo o di una condizione di pena c’è un certo consenso fin dai tempi più antichi del cristianesimo, il purgatorio è qualcosa di assai più recente e più vago (vedi il bel libro di Jacques Le Goff, La nascita del purgatorio, Einaudi). Non mi risulta che Ratzinger abbia fatto “scomparire” il purgatorio. Immagino che tu ti confonda con il Limbo.
5. Crede in Gesù Cristo, nel Re dei Giudei, nel Salvatore, nel figlio di Dio? E: ha mai pensato a Cristo come a un semplice filosofo, al pari di Seneca e Platone ad esempio?
Credo che Gesù fosse uomo e dio. So che questo è contraddittorio, e che è inaccettabile. Quindi, quando parlo con altri che non condividano questa credenza, penso a Gesù come a un qualsiasi filosofo. L’analogia tra Gesù e Socrate, peraltro, è assai antica.
Continua..
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SERGIO GARUFI SUL CONSENSO DEL PARLAR MALE
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
SERGIO GARUFI SUL CONSENSO DEL PARLAR MALE
Uno dei primi dei circa 450 commenti (destinati – peraltro – a crescere) accumulatisi in coda al post Nella stanza separata di Emanuele Trevi su Nazione Indiana recitava:
«Lucio Angelini ha deviato e monopolizzato questa discussione, rendendo un pessimo servizio a Trevi, a Garboli, a Sorrentino e a Nazione Indiana.»
Nessuno, però, (e meno che mai Wu Ming 1, per il quale ogni aumento di risonanza intorno alla sua stronzatina è grasso che cola) ha più trovato alcunché da ridire quando la discussione è proseguita per centinaia di altri commenti completamente off topic. Il topic sarebbe stato la ripubblicazione della prima raccolta di saggi del defunto Cesare Garboli. L’off topic la recente pubblicazione del saggio del novello Geno Pampurioni.
continua a leggere sul blog Cazzeggi Letterari di Lucio Angelini
Santacroce e Tondelli e Coccioli: la critica sottomessa
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Santacroce e Tondelli
E Coccioli: la critica sottomessa
a cura di Iannozzi Giuseppe

Scrive Valentina Mercuri *: “[...] Ricordo di aver letto in qualche antologia che Tondelli veniva definito il primo scrittore pulp italiano, colui che aveva aperto le porte a un filone di giovani artisti che ritraevano crudamente la realtà che li circondava trattando storie di violenza infarcite di un mix di citazioni di musica, videoclip, espressioni gergali, oggetti e sensazioni, il tutto raccontato a un ritmo vertiginoso. [...]”
Sorge spontanea la domanda: su quale antologia?
E: chi avrebbe firmato il pezzo che definirebbe Tondelli “il primo scrittore pulp italiano”?
Io non ricordo che Pier Vittorio Tondelli si sia mai definito “pulp” né che si sia mai lasciato etichettare scrittore “pulp”.
Sempre la Mercuri: “[...] Così si chiude un circolo iniziato sbadatamente. O meglio forse parlare di un triangolo letterario. Santacroce-Tondelli-Coccioli. Dove Tondelli non a caso occupa il posto centrale, il perno di questa singolare alleanza di tre generazioni che dialogano tra loro. [...]”
Continua..
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Casi di censura in rete da Vibrisse Bollettino a Nazione Indiana…
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Casi di censura in rete
Nazione Indiana (AA.VV.), Vibrisse Bollettino (a cura di Giulio Mozzi), La poesia e lo spirito hanno deciso di censurare Iannozzi Giuseppe in maniera indiscriminata e ottusa, indipendentemente dalle opinioni da esso espresse.
Siamo di fronte a un sistematico atto di censura in Rete,
che ha come scopo il tentativo di mettere a tacere Iannozzi Giuseppe
per le le sue idee, per le sue posizioni cuturali sociali e politiche.
Su tutti e tre i blog è presente in qualità di ospite Giulio Mozzi, titolare di Vibrisse. In passato Giulio Mozzi ha fatto parte di Nazione Indiana. Oggi, pur non essendo più nella redazione di NI, continua però ad essere ospitato da Nazione Indiana nonché da La poesia e lo spirito, dove la sua presenza è con un numero tale di interventi che lo si potrebbe definire quasi un ospite fisso.


- Giulio Mozzi il sommo censore -
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Battisti non è più una causa giusta. Saviano ritira la firma, e non è il solo
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Battisti non è più una causa giusta.
Saviano ritira la firma, e non è il solo
Dietrofront sull’adesione all’appello lanciato da Carmilla nel 2004. «Questa storia non mi appartiene». Idem per la Janezeck. Qualcosa sta cambiando a sinistra?
Fonte: Il Riformista
Roberto Saviano non c’entra nulla con la vicenda di Battisti. Battisti non è Gomorra. O meglio, non sta dalla parte giusta di Gomorra. La sua storia non gli appartiene, la causa di Battisti non lo interessa. Da tempo circolava la voce che Saviano non volesse avere nulla a che fare con un personaggio per il quale era giunto in soccorso – rosso – firmando una petizione contro l’estradizione richiesta alla Francia anni fa.
Era il 2004, Saviano un alacre lettore e scrittore, ma ancora anni luce lontano dal magistero culturale e morale attribuitogli oggi. Anche noi del Riformista ne eravamo convinti, lo abbiamo riscritto settimana scorsa. Giovanni Fasanella aveva rilanciato, su Panorama, la posizione della Mondadori: Saviano non riconosce la sua firma in calce a quell’appello, promosso e rivendicato da Carmilla, un sito di letteratura e cultura antagonista curato, tra gli altri, da Valerio Evangelisti.
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Primo Blog Candy di Realizzando – partecipa anche tu
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Primo Blog Candy di Realizzando
clicca sull’immagine e partecipa anche tu
Realizzando – Le creazioni di Elisa
Io partecipo al primo Blog Candy… e voi che aspettate?
Partecipate anche voi e segnalate l’iniziativa sui vs blog
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De André strumentalizzato a fini politici da Nazione Indiana per difendere Cesare Battisti
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
De André strumentalizzato a fini politici
da Nazione Indiana per difendere Cesare Battisti
di Iannozzi Giuseppe
Su Nazione Indiana campeggia in bella vista un post dal titolo “Il sorriso e il pescatore”: si difende l’assassino Cesare Battisti sfruttando il decennale della morte di Fabrizio De André, utilizzando una sua famosa canzone, “Il pescatore”.
Ho espresso la mia indignazione e subito sono stato censurato.
Il commento censurato da Nazione Indiana:
Lasciamo Fabrizio De André fuori dalla sporcizia dei brigatisti, per cortesia.
Non è proprio il caso di strumentalizzare a fini politici estremistici la figura di Fabrizio per difendere un assassino qual è Cesare Battisti, perché tale è stato riconosciuto dalla Legge Italiana. Quindi assassino è e assassino rimane, sin tanto che la Legge italiana non si esprimerà forse diversamente. Ma oggi Cesare Battisti in Italia, per la Legge, è un assassino. Le prove a suo carico ci sono. E non mi dite di leggere i Wu-qualcosa, perché l’ho fatto e mi hanno convinto ZERO.
Per cortesia si tenga fuori Fabrizio De André da questo caso. E’ osceno, è vergognoso, è oltraggioso a dir poco che si strumentalizzi così Fabrizio De André a favore di un assassino, con 4 omicidi sulla coscienza.
E’ una vergogna.
Se si vuole difendere un assassino, si faccia pure. Ma non si strumentalizzi il decennale, Fabrizio, l’anarchia pacifista. Non si confonda un assassino con Fabrizio. Tutto questo è inaccettabile.
Schifato a dir poco.
Invito i gentili lettori di questo blog ad esprimere la loro indignazione sul blog Nazione Indiana, censura permettendo, ma soprattutto facendo circolare la notizia attraverso post, messaggi su forum, social network, mailing list (ML), messaggi, e-mail. Fate circolare la voce che su Nazione Indiana si strumentalizza Fabrizio De André, la sua musica, la sua poesia, il decennale della sua morte, a fini bassamente politici.
Fatelo. Fabrizio non merita di essere accomunato a un assassino qual è Cesare Battisti.
DENUNCIA DELL’ULTIMA ORA: Denuncio inoltre pubblicamente, oggi in data 17/01/2009, che su Nazione Indiana nel post “Il sorriso e il pescatore” compaiono commenti che recano il mio nome, commenti che io non ho mai scritto né lasciato.
Ho pubblicamente chiesto di cancellare i commenti: sono stato censurato. Non è stato invece censurato chi vorrebbe farsi passare per me.
Nazione Indiana si assume tutte le responsabilità per le calunnie e le diffamazioni e il danno di immagine arrecato al sottoscritto Iannozzi Giuseppe.
Domenico Pinto, di Nazione Indiana, è intervenuto cancellando il falso commento scrivendo: “Il commento è stato rimosso. Tutta la mia ammirazione per chi aveva steso quel capolavoro di mimetismo. Sembrava Iannozzi incarnato…
“
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Scrittori: elementari diritti Richieste chiare e legittime
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Scrittori: elementari diritti
Richieste chiare e legittime
a cura di Iannozzi Giuseppe
Iannozzi: Giacché qualcuno asserisce che non si chiede lo stipendio, che cosa si chiede allora? Nessuno l’ha capito.
Provo a ripetere la domanda, tanto per vedere quale potrebbe essere la possibile risposta o la non-risposta.
A quale ente o enti voi scrittori vorreste portate le vostre richieste per quella che Lei definisce una richiesta di “correttezza e professionalità”?
1. ad enti assolutamente privati in tutto e per tutto;
2. allo Stato italiano;
3. ad enti privati e statali;
4. non so, non ci ho mai pensato!!!
Grazie.
Franz Krauspenhaar: Facciamo a capirci, anche se temo sia l’ennesima fatica sprecata. NESSUNO, dico NESSUNO, ha chiesto soldi allo Stato.
Si cerca di far valere elementari diritti. se questo a qualcuno non è chiaro, non possiamo farci nulla.
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Ricercati per crimini contro la letteratura: scrittori che urlano in rete
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Ricercati per crimini contro la letteratura
Scrittori che urlano in rete
di Giuseppe Iannozzi
Perché Giuseppe Genna, Giulio Mozzi e Sandrone Dazieri
hanno una taglia che non è quella dei pantaloni?
Ebbene sì, sono ricercati per crimini contro la letteratura.
Ti interessa saperne di più?
Bene, non hai niente da perdere, semmai hai tutto da guadagnare.
Clicca su Scrittori che urlano in rete e buon divertimento!
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Scrittori fannulloni e piagnoni urlano in rete: “Siamo i Fangio della cultura che non paga”
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

Scrittori fannulloni e piagnoni urlano in rete:
“Siamo i Fangio della cultura che non paga”
di Iannozzi Giuseppe
Alcuni scrittori pretenderebbero d’essere stipendiati. Non si è ancora ben capito da chi, se dallo Stato, se da enti privati, se da entrambi….
In pratica la richiesta avanzata sembrerebbe quella che lo scrittore, o sédicente tale, oggi libero professionista, venga statalizzato e quindi pagato mensilmente dallo Stato italiano.
Che cosa chiede questo gruppuscolo di scrittori?
Non si è ben capito. Non c’è chiarezza in merito. Parrebbe che la richiesta sia: un minimo tabellare, uno stipendio simbolico garantito a vita, ogni 27 del mese.
E io non sono d’accordo.
O meglio, sono d’accordo ma solo a certe condizioni: che uno scrittore abbia venduto almeno almeno 200.000 copie per ogni titolo e che abbia pubblicato non meno di 4 titoli in edizione paperback. In pratica, dopo aver raggiunte le 800.000 copie in paperback (prezzo di copertina non superiore ai 10 € a copia) si potrebbe anche pensare di passargli uno stipendio simbolico per meriti letterari nella misura di 400/500 € mensili. Se uno scrittore, sia esso esordiente o meno, dovesse vendere già con il primo libro in paperback più di 800.000 copie avrebbe comunque diritto allo stipendio simbolico – previa approvazione da parte di una apposita Commissione esaminatrice -, perché per la legge del fatturato saremmo di fronte a un capolavorista, o a un mezzo genio che dir si voglia. Si intenda che lo stipendio (o, chiamatelo rimborso spese o come altro diavolo vi pare) sta a significare soprattutto che Tizio, ad esempio, a fronte dei suoi grandi meriti artistici merita da parte dello Stato/della società di essere incoraggiato, anche economicamente, avendo egli reso un servigio alla società civile con il lavoro del suo cervello, con la diffusione delle sue idee.
Continua..
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Sciopero dell’autore tra accuse calunnie minacce: Krauspenhaar minaccia Iannozzi online alla maniera dei filo-nazistoidi
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Sciopero dell’autore
tra accuse calunnie minacce
Krauspenhaar minaccia Iannozzi online
alla maniera dei filo-nazistoidi
Iannozzi andrebbe appeso per le palle…
scarica ad alto voltaggio ai coglioni
a cura di Giuseppe Iannozzi
Scrive Franz Krauspenhaar: “Nel frattempo, io con il mio blog personale [ url rimosso ] e altri scrittori, abbiamo tambureggiato. Tra i propugnatori dello sciopero dell’autore, come Vincenzo Ostuni, si è deciso di creare un sito internet [ url rimosso ] nel quale vengono immessi i vari contributi alla discussione. (…) Un autore è un professionista della scrittura, che è capace anche di dare un valore aggiunto.”
Risponde Iannozzi Giuseppe: Quando leggo simili scempiaggini avrei solo voglia di prendere tutti quei libri che mi hanno deluso in quanto lettore e rimetterli al mittente, cioè all’autore e chiedere il rimborso del prezzo di copertina più i danni. E non scherzo.
E visto che ci siete, perché non vi spogliate? perché non fate un calendario di autori tutti nudi per promuovere ‘sta bestemmia?
Di scrittura non si campa. Cacciatevelo nella capoccia. Nessuno, e dico nessuno, è disposto a pagare più di quanto già non vi paghi acquistando libri che poi si rivelano autentiche schifezze per non dir peggio.
Ma di scrittura si campa anche, volendo: come? Basta vendere un tot, qualche migliaio di copie, anzi almeno un milione o due di copie. Non tutti ce la fanno a vendere così tanto, si arrestano intorno a poche migliaia di copie quando gli dice bene. Perché?
Ve lo siete mai chiesti il perché?
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Mara Venuto intervista Giuseppe Iannozzi 2a parte
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
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che diavoletto !
Mara Venuto intervista Giuseppe Iannozzi che parla di “Morte all’alba”. 2a parte
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Mara Venuto intervista Giuseppe Iannozzi che parla di “Morte all’alba”, di editoria, di libri
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
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Miei cari, Dopo averlo letto mi inviò una serie di domande per un’ intervista che fu poi pubblicata sul suo frequentatissimo blog http://www.biogiannozzi.splinder.com/ e sulla sua creatura Jujol.com, un multi-blog molto noto e apprezzato dal popolo di internet. Beppe recensì in modo lusinghiero il mio libro, lo pubblicizzò in rete e mi permise con la sua bellissima intervista di esprimermi al meglio su “Leggimi nei pensieri”. Lui non ama che io gli parli di riconoscenza, tuttavia queste semplici domande che gli ho rivolto e che vi offro, sono sì un modo per dirgli grazie, ma soprattutto per invitare alla lettura del suo libro, che denota un talento narrativo davvero fuori dal comune. Vi abbraccio forte e buon weekend! |
Mara Venuto intervista Giuseppe Iannozzi
che parla di “Morte all’alba”, di editoria, di libri.

La prima parte dell’intervista
è online sul BloRum di Mara Venuto
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loredana lipperini querela iannozzi e chiede 3 milioni di euro
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
loredana lipperini querela iannozzi
e chiede 3 milioni di euro

Loredana Lipperini ha scritto sul suo blog che intende querelare Giuseppe Iannozzi chiedendo un maxi risarcimento di 3 milioni di euro. La Lipperini spiega: “Non avrei voluto, ma sono stufa marcia di essere accusata di censurare le idee che non incontrano il mio favore. E’ vero che chiudo il becco al novantanove per cento degli interlocutori, ma solo perché non ripetono come pappagalli ben ammaestrati ogni singola parola che io dico. C’è in giro tanta gentaglia che crede che io parli tanto per aprire il becco, non capiscono che la mia bocca è quella della verità unica e assoluta. Sono forse solo un po’ machiavellica, ma giusto un cincinnino! Del resto oggi chi non lo è? Non credo sia una colpa. [...]
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La legge italiana antiweb mobilita la rete
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
La legge italiana antiweb mobilita la rete
Fonte: Punto informatico
Roma – È maretta. Com’era prevedibile, gli italiani in rete non sembrano avere alcuna intenzione di stare a guardare mentre nella stanza dei bottoni qualcuno decide di creare doveri per chi vuole esprimersi, paletti per i blog e i siti Internet italiani. Dopo la pubblicazione su Punto Informatico dell’articolo La Camera manda avanti il DDL anti-blog di Luca Spinelli, è tutto un fiorire di iniziative che dimostrano la vitalità del web nostrano.
Tra i primi a mobilitarsi è Antonio Di Pietro, da sempre attento alle dinamiche sulle libertà di informazione online, che sul suo blog ricorda come il DDL antiblog sia figlio del già criticatissimo decreto Levi e avverte: “I contenuti e gli attacchi alla libertà di informazione non sono cambiati, eccetto qualche distinguo inutile, operato dallo stesso Levi, presente in questa seconda versione. Su questo disegno di legge non ci sarà nessun margine di discussione né con il centrodestra né con il centrosinistra. Qualora dovesse passare potrebbe dare come unico risultato la disobbedienza civile”.
Di Pietro non solo ritiene che la legge sia stata scritta da chi di rete sa poco o niente, la definisce “pura censura”, ma annuncia anche che il suo movimento politico “offrirà tutta l’assistenza legale a chi verrà perseguito per la sua violazione”, e sul blog diffonde un banner per spargere ulteriormente la notizia.
Ma l’eco di quanto sta andando avanti alla Camera si riverbera, come era lecito attendersi, proprio sui blog italiani, dove a centinaia esprimono indignazione per quanto si è riusciti a partorire, e vede la luce il gruppo su Facebook che già conta centinaia di aderenti. Allo stesso tempo cresce la petizione contro l’iscrizione al ROC dei siti italiani, che conta più di 12mila firme, nonché un’altra iniziativa specifica per quest’ultimo DDL partita nelle scorse ore, una petizione rivolta al Presidente della Camera dei Deputati affinché si blocchi sul nascere quella che da più parti viene definita “mostruosità legislativa”.
In attesa che l’intera vicenda conquisti le prime pagine dei quotidiani internazionali, come già avvenuto all’epoca per il DDL Levi, proprio Luca Spinelli precisa con un post dedicato come la proposta normativa tutto è meno che pensata per i soli blog: ad essere tirati in ballo sono centinaia di migliaia di siti Internet italiani. Non solo chi “fa informazione”, per quel che questa espressione può significare, ma anche siti che raccolgono barzellette, enciclopedie, guide online, siti culturali, educativi, formativi, e così via. Nel DDL non si parla infatti solo di informazione, osserva Spinelli, ma più in generale di qualunque spazio web che si occupi anche di formazione, divulgazione, intrattenimento.
“Basterebbe – sottolinea Spinelli – l’uso di qualche banner, o l’uso di quel sito come fonte di guadagno, per farlo ricadere nella tipologia indicata dal DDL come prodotto editoriale che deve iscriversi al ROC, ha maggiori responsabilità, maggiori costi, maggiore burocrazia, ed è imputabile per i reati sulla stampa”.
Il problema centrale, suggerisce ancora Spinelli, non è tanto una improbabile messa in stato d’accusa dell’intero web italiano, quanto invece che questa legge, come tante che l’hanno preceduta, sia tenuta nel cassetto finché non serva al (pre)potente di turno, che ricorra ad essa per tacitare voci sgradite. “Invece che chiarire e ripulire uno dei corpus normativi più grandi e impenetrabili al mondo – conclude riferendosi all’ordinamento italiota – si propongono altre leggi fumose e contestabili che prestano il fianco a pruriti censori”.
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“Abbasso la mignottocrazia, viva la Repubblica”
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

Dal suo blog, l’esponente del Pdl avanza pesanti insinuazioni
“Abbasso la mignottocrazia, viva la Repubblica”
“Calendarista delle pari opportunità
quali favori ha fatto al premier?”
Il senatore Guzzanti ancora contro la Carfagna, duro attacco a Berlusconi
di MARCO PASQUA – Fonte: la Repubblica.it
ROMA - Paolo Guzzanti, senatore di Forza Italia, torna a criticare Silvio Berlusconi e, stavolta, attraverso le pagine del suo blog, se la prende anche con Mara Carfagna. Il ministro viene definito “calendarista alle pari opportunità”, “inadatta” a ricoprire quel ruolo. Non solo: quella di Berlusconi, nei suoi confronti, sarebbe stata una “nomina di scambio”, offerta in cambio di qualcosa che il senatore non specifica.
Una presa di posizione che fa seguito alle dichiarazioni, rilasciate lo scorso 8 ottobre, quando Guzzanti aveva attaccato il premier per aver lodato la Russia di Putin. “Berlusconi mi fa vomitare”, aveva detto in quell’occasione. Adesso critica senza troppe mezze misure il ministro delle Pari Opportunità: “Secondo quanto dicono alcuni testimoni che considero credibili, attendibili e tutt’altro che interessati – scrive nei commenti, rispondendo ad un suo lettore – esistono proporzionati motivi per temere che la signorina in questione occupi il posto per motivi che esulano dalla valutazione delle sue capacità di servitore dello Stato, sia pure apprendista. La sua intelligenza politica è nulla”.
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Gaja Cenciarelli nuda per la prima volta ha già pronto un servizio fotografico per The Rolling Stones
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Gaja Cenciarelli nuda per la prima volta
ha già pronto un servizio fotografico
per The Rolling Stones
Gaja Cenciarelli nuda.
Anche lei alla fine ha ceduto al pari di altre sue colleghe scrittrici e blogger, come Isabella Santacroce e Melissa P.
Gaja Cenciarelli, 40 primavere, per la prima volta si mostra senza veli per la gioia dei suoi fan.
Donna un po’ timida ma carnale, ha dichiarato: “Ho deciso di posare nuda perché ho ancora un bel corpo. Volevo condividere un po’ di bellezza con chi mi ama.”
Abile mossa pubblicitaria?
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Intervista a Giuseppe Iannozzi autore di “Morte all’alba”
Pubblicato da chiaraperseghin
Intervista a Giuseppe Iannozzi autore di “Morte all’alba”
La persona che ho intervistato oggi non ha bisogno di tante presentazioni. Chi bazzica la rete prima o poi si imbatte su uno dei suoi siti: Giuseppe Iannozzi, giornalista, recensore, colui che non si risparmia in complimenti o stroncature, oggi ci presenta il suo nuovissimo libro. Si tratta di una raccolta di racconti intitolata “Morte all’alba“.
1) Giuseppe Iannozzi. Il tuo nome è noto sulla rete. Chi naviga ti conosce, molti ti stimano, ma molti ti temono. Sei sincero e pungente. Ti sei fatto più amici o più nemici?
Nel corso degli anni il mio nome, bene o male, è finito sulla bocca di molti. Anche questo è un risultato, disgraziato quanto si vuole ma pur sempre un risultato.
Quando decisi di parcheggiare le chiappe (anche) in Rete non mi aspettavo granché; ad essere sincero al massimo mi aspettavo una slabbratura nelle maglie della Rete e null’altro. Con gli anni Internet ha cominciato a veicolare le scelte dei lettori e più in generale di chiunque faccia arte. Credo di non sbagliare dicendo che oggi buona metà delle informazioni ci arrivano grazie all’http; ed è ormai un dato di fatto che molte notizie approdano prima in Rete e poi sulla carta stampata. Libri, musica, film sono largamente pubblicizzati attraverso Internet. C’è stato un tempo, neanche poi troppo lontano, in cui si pensava che l’e-book avrebbe soppiantato la carta stampata: così non è stato e sinceramente non ho mai creduto che un e-book potesse cancellare dalla faccia della terra il classico libro. Oggi viene utilizzato soprattutto per la manualistica tecnica, e molti autori in erba pubblicano i loro romanzi o fumetti in formato lit o pdf. Sono un mezzo come un altro buono per la promozione, ma non per altro. Il lettore ha ancora la necessità di avere il supporto cartaceo, per fortuna. Il libro, quando nasce invalido e non arriva né al pubblico né alla critica, può tranquillamente finire al macero e diventare carta riciclata utile per stampare altri libri. Si deve solo imparare a riciclare con maggiore attenzione per far fronte al problema carta, allo sfruttamento delle foreste.
Se come me fai il critico e lo fai senza concedere sconti di alcun tipo, è chiaro che ti fai tanti nemici, nemici che spesse volte si dicono tuoi amici per un puro calcolo di convenienza. In campo artistico e critico preferisco avere dei nemici dichiarati piuttosto che tanti sorrisi a trentadue denti: dai primi so che non tradiranno la loro natura, non tanto facilmente comunque, mentre i secondi ci mettono un secondo a pugnalarti alle spalle con i loro sorrisi. Gli amici sinceri, sempre e comunque, sono una rarità, come i buoni libri. Continua..
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Morte all’alba, due parole più altre due per spiegare l’inspiegabile
Pubblicato da admin
Morte all’alba
di Giuseppe Iannozzi
Dovrebbe esser facile spiegare il perché di “Morte all’alba”, ed invece no. Ma cercherò comunque di spiegare i motivi salienti per cui ho deciso di rendere disponibili alcuni miei scritti.
Che qualcuno ci voglia credere o meno, è da tempo che mi si chiede di pubblicare. Ora io non so dirvi se questo libro lo si possa considerare a pieno titolo una pubblicazione; però uno con il vizio di scrivere l’ha scritto parola dopo parola, pagina dopo pagina, e nel suo piccolo questo qualcuno in qualche modo bisogna pur indicarlo, o etichettarlo: per brevità chiamato scrittore! *
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BlogTime Numero 2 – download
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi

BlogTime Numero 2 – download
84 ricchissime pagine in formato pdf da scaricare gratis.
Siamo proprio pazzi a regalarvi così tanto!


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Franz Krauspenhaar: “Era mio padre”
Pubblicato da Giuseppe Iannozzi
Franz Krauspenhaar: “Era mio padre”
di e a cura di G. Iannozzi
Franz Krauspenhaar è un’altra Liala con le braghe
Franz Krauspenhaar ringrazia Iannozzi
Intervista a Franz Krauspenhaar
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