Jujol Cultura e spettacolo | Iannozzi Giuseppe - il blog | Premio Strega (Il libro di Iannozzi Giuseppe)

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VMO è un blog fascista e squadrista, diffamatorio e calunnioso che Splinder non intenderebbe mettere a tacere…

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diffamatorio e calunnioso
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Il perché lo lascio indovinare a Voialtri

banner di denuncia contro il fascismo in rete

Tassare la libertà su Internet per pagare i costi dell’editoria. Questa la proposta della Fieg

Tassare la libertà su Internet

per pagare i costi dell’editoria

Questa la proposta della Fieg

di Iannozzi Giuseppe

Il presidente della Fieg Carlo Malinconico: “…una mini tassa per chi si connette a internet e usa i contenuti editoriali online, come misura transitoria per consentire all’editoria di far fronte alla crisi, sul modello del canone per i detentori di computer applicato in Germania”.

Carlo Malinconico“Il settore sta attraversando una fase di crisi tra le più acute della sua lunga storia, che non accenna a diminuire anche nei primi mesi del 2010 e a fronte della quale il governo non solo non è intervenuto per attenuare gli effetti di una congiuntura difficile e per allentare quei nodi strutturali che soffocano il settore, ma ha operato in senso contrario con la soppressione delle tariffe postali agevolate. […] Stiamo negoziando con Poste per verificare come si possa colmare il divario, al momento vastissimo, tra la tariffa piena e la vecchia tariffa agevolata. Sapevamo benissimo che dal 2011 in poi, con la piena liberalizzazione dei servizi postali, non sarebbe stato più ammissibile continuare ad applicare il vecchio sistema e che una riforma sarebbe stata necessaria. Ma il 2010 resta un problema insormontabile, perché lo stop è di fatto una misura retroattiva, che va a incidere su bilanci già approvati e su abbonamenti già in essere. Come fanno gli editori a fare i loro conti in queste condizioni? Puntiamo a trovare una via d’uscita per quest’anno che non ci massacri”.

Mai e poi mai. Il popolo della rete non foraggerà mai e poi mai l’editoria e sue indecenti proposte.
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Minzolini. Epurazioni programmate in Rai

Minzolini.
Epurazioni programmate in Rai

di Iannozzi Giuseppe

Tra la giornalista del Tg1 Maria Luisa Busi e il direttorissimo Augusto Minzolini è scontro aperto “al pubblico”: una formale lettera di contestazione è stata inviata da Minzolini alla giornalista. La sua colpa sarebbe quella di aver rilasciato ieri 2 aprile 2010 una intervista al quotidiano la Repubblica.
Il direttorissimo del Tg1 Augusto Minzolini, dopo che Maria Luisa Busi aveva dichiarato al quotidiano che il contestato cambio della guardia di ieri alla conduzione di alcune edizioni del Tg1 era “una rappresaglia”, ha deciso per un richiamo bello forte duro in diretta. Il risultato che il direttorissimo è riuscito a racimolare è di venti di tempesta. Contro la Rai, e in particolare su Minzolini e sulle sue prese di posizione personalissime e fuori da ogni canone di libertà di espressione, la Fnsi, molti giornalisti della Rai nonché diversi consiglieri dell’azienda.

Maria Luisa BusiNell’intervista rilasciata a la Repubblica la conduttrice definiva “non casuale” il fatto che dalla conduzione fossero stati cancellati i volti di coloro che non hanno firmato la lettera a favore del direttore sul caso Mills. Aggiungendo che la decisione di Minzolini “ha colpito volti storici e professionisti liberi di questo giornale”. Parlava infine di un clima “insostenibile” in redazione. Tre volti sono stati infatti rimossi dal Tg1 della Rai, in tutta fretta: Tiziana Ferrario (tg delle 20), Paolo Di Giannantonio (tg delle 13,30) e Piero Damosso (tg del mattino). Saranno sostituiti da Francesco Giorgino (tg delle 20), Laura Chimenti (tg delle 13,30) e da Francesca Grimaldi per le edizioni del tg mattino.

Si parla di epurazione dopo le elezioni regionali.
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La Prestigiacomo minaccia le dimissioni ma difficile crederle

PrestigiacomoLa ministra Prestigiacomo:
“Mi dimetto”? Sogno incubo o realtà?

di Iannozzi Giuseppe

Povera, povera Stefania Prestigiacomo! Lei che sostiene il nucleare è oggi vittima d’una bomba che le ha fatto saltare la poltrona proprio sotto al sedere. Che è successo? Sì al voto sulla mozione di fiducia e per effetto dell’art. 4, addio al Ministro dell’Ambiente. Il deputato Fabio Granata ha cercato indarno di sedare gli animi, ma la ministra Stefania era tutto un fuoco. Una scintilla ed ha minacciato le dimissioni: “Non rimango a fare tappezzeria”.

E dovremmo spaventarci o intenerirci perché la ministra dice di non voler fare tappezzeria? Che vada. Che vada. Che vada. Nessuno la fermerà.

Un recente emendamento che fa parte del pacchetto anti-crisi toglie al Ministero le competenze in materia energetica e nucleare. L’articolo è una geniale invenzione del Ministro Calderoli: in pratica, grazie a questo emendamento si esautora il Ministero dell’Ambiente e gli Enti locali correlati alle decisioni riguardanti gli approvvigionamenti energetici. Ciò significa che d’ora in avanti chi vorrà costruire una centrale nucleare o a carbone, non dovrà più chiedere il parere di nessun esperto in materia né dovrà rispettare le norme ambientali e dulcis in fundo non sarà più costretto ad informare gli enti locali.
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Un caso di censura in rete

Un caso di censura in rete

di Iannozzi Giuseppe

Che la censura sarebbe presto approdata in rete lo si sapeva. In verità la censura, ben prima dell’iniqua e anticostituzionale legge del governo Berlusconi, è stata portata avanti tanto da chi si dichiara di destra quanto da chi si dice di sinistra. Non sorprende dunque, non poi troppo, che ibs.it internet bookshoop abbia sposato la causa dell’oscurantismo. Va bene che i commenti offensivi e scevri di qualsivoglia barlume di seria critica non vengano fatti passare. Ma non va affatto bene che non vengano fatto passare quei commenti che, con cognizione di causa, esprimono un giudizio negativo su di un libro, o un autore.

Giorni or sono inviai un giudizio negativo sull’ultima operazione commerciale portata avanti da Mondadori e Roberto Saviano con “La bellezza e l’inferno”. Purtroppo o per fortuna amo firmarmi sempre con il mio nome reale, senza tentare di nascondermi dietro un dito perché non sono né un pervertito né un vigliacco, ed ecco così che ibs.it ha pensato bene di cassare il mio commento su il non-libro di Saviano.

Avevo già denunciato in “Saviano come Pinocchio” e “Saviano: pubblicità ingannevole per La bellezza e l’inferno” la barbara operazione commerciale che è, a mio avviso, “La bellezza e l’inferno”. Riporto qui i passi essenziali di questi miei due interventi:

«Non posso/possiamo considerare “La bellezza e l’inferno” un libro perché tale non è.

E’ invece una raccolta di articoli apparsi tra il 2004 e il 2009 su diversi giornali (perlopiù La Repubblica e l’Espresso), ripresi più e più volte da diversi blog, ribattuti fino alla noia, nel riuscito tentativo di portare in alto “Gomorra”, libro-inchiesta che comunque non ritengo meritevole per ragioni che ho più volte reiterato e spiegato in maniera non chiara ma chiarissima.

Oggi Saviano, o Mondadori mi propongono una raccolta di articoli che conosco più delle mie tasche e che in quattro anni sono stati così tante volte letti e discussi sui giornali, per non dire poi in Rete, che davvero non si capisce con quale faccia editore e autore spacciano questa raccolta inutile di articoletti per “un nuovo libro”. Siamo di fronte all’ennesimo caso di malaeditoria, una pubblicazione il cui scopo è solo quello di ingrassare le tasche di Roberto Saviano e dell’editore, che è evidentemente di destra e che detta legge e che guarda al profitto prima d’ogn’altra cosa.

Io punto il dito contro il sistema editoriale ma l’autore, e lo sottolineo, ha la sua gravissima parte di colpa: se Saviano fosse stato corretto, in primis, subitissimo avrebbe dovuto dare una bibliografia estesa dei testi compulsati per scrivere quella parte di non-fiction che è in “Gomorra”. Non ha mai detto un’acca. Non ha mai accennato al fatto, nonostante gli sia stato fatto notare più volte. Non dicendo nulla a tal riguardo si è “inglobato” nella politica e nel business del sistema editoriale. E’ evidente che è colpevole quanto, se non di più, di quel sistema editoriale che lo pubblica per fare soldi e non denuncia.

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Morta la libertà di informazione. Cancellata. D’ora in poi restrizioni fortissime per il Csm e per i blogger anche. Il testo integrale e un invito a firmare contro la censura

Riprende la maggior parte delle novità introdotte
in commissione Giustizia alla Camera

L’emendamento
sulle intercettazioni approvato

(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)

Riprende la maggior parte delle novità introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l’introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la distruzione” per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e “irrilevanti”. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, fatto salvo il caso in cui l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. (10 giugno 2009)

Ddl Camera 1415-A – Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


A.C. 1415-A – Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».

7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».

8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».

9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».

10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203.

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.

7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.

9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».

17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».

20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.

2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) all’articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:

«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) all’articolo 684, le parole: « con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;

f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;

g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

«Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».

27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23.
1. 1000. Governo.

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Febbre suina. 100 i morti. Casi sospetti in Europa. L’America è in stato d’allarme rosso

Febbre suina. 100 i morti. Casi sospetti in Europa.
L’America è in stato d’allarme rosso

CITTÀ DEL MESSICO – È allarme in Messico e negli Stati Uniti, per un nuovo tipo di febbre suina che si starebbe trasmettendo da uomo a uomo e che potenzialmente potrebbe dar vita ad una pandemia. Il virus che è stato rilevato prima in Messico e poi negli Stati Uniti, secondo l’agenzia governativa americana per la salute Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) di Atlanta, è un mix inedito di virus di solito presenti tra maiali, uccelli e esseri umani. Il Cdc di Atlanta teme che sia «probabilmente troppo tardi» per riuscire a contenere una nuova epidemia di influenza suina. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che già sabato potrebbe essere convocata una riunione di emergenza.


MESSICO
– La situazione peggiore è al momento a Città del Messico dove prima le scuole e le università sono state chiuse e poi anche altri luoghi pubblici, come biblioteche, musei e teatri. Il sindaco Marcelo Ebrard ha anche ordinato la sospensione di ogni attività pubblica, in ottemperanza delle raccomandazioni emanate dal ministero della Sanità. Il governo messicano ha annunciato che sono 20 le vittime accertate nel Paese per il nuovo ceppo dell’influenza suina, mentre sono in corso accertamenti su altre 40 vittime. Il ministro della Salute di Città del Messico, Jose Angel Cordova, ha rivisto le precedenti stime, sottolineando che il tasso di mortalità si è ridotto. I casi di contagio nel Paese centro-americano sono 1.004. L’Oms, l’organizzazione mondiale della Sanità, parla di 70 vittime, anche se non è ancora chiaro se tutti i decessi siano da attribuire allo stesso tipo di virus.

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Latte contaminato in Cina, prime condanne a morte

Latte contaminato in Cina
Prime condanne a morte

Fonte: Corriere.it

PECHINO – Uno dei responsabili dello scandalo del latte in polvere contaminato alla melamina è stato condannato a morte. Lo afferma l’agenzia di stampa Xinhua-Nuova Cina. Si tratta della prima sentenza che prevede la pena capitale in relazione ad una vicenda che aveva destato scalpore in tutto il mondo. La diffusione del latte contaminato aveva infatti provocato l’intossicazione di oltre 50 mila persone. Prodotti cinesi a base di latte contaminato erano stati sequestrati anche in Italia.
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De André strumentalizzato a fini politici da Nazione Indiana per difendere Cesare Battisti

De André strumentalizzato a fini politici
da Nazione Indiana per difendere Cesare Battisti

di Iannozzi Giuseppe

Su Nazione Indiana campeggia in bella vista un post dal titolo “Il sorriso e il pescatore”: si difende l’assassino Cesare Battisti sfruttando il decennale della morte di Fabrizio De André, utilizzando una sua famosa canzone, “Il pescatore”.
Ho espresso la mia indignazione e subito sono stato censurato.
Il commento censurato da Nazione Indiana:

Lasciamo Fabrizio De André fuori dalla sporcizia dei brigatisti, per cortesia.

Non è proprio il caso di strumentalizzare a fini politici estremistici la figura di Fabrizio per difendere un assassino qual è Cesare Battisti, perché tale è stato riconosciuto dalla Legge Italiana. Quindi assassino è e assassino rimane, sin tanto che la Legge italiana non si esprimerà forse diversamente. Ma oggi Cesare Battisti in Italia, per la Legge, è un assassino. Le prove a suo carico ci sono. E non mi dite di leggere i Wu-qualcosa, perché l’ho fatto e mi hanno convinto ZERO.

Per cortesia si tenga fuori Fabrizio De André da questo caso. E’ osceno, è vergognoso, è oltraggioso a dir poco che si strumentalizzi così Fabrizio De André a favore di un assassino, con 4 omicidi sulla coscienza.

E’ una vergogna.

Se si vuole difendere un assassino, si faccia pure. Ma non si strumentalizzi il decennale, Fabrizio, l’anarchia pacifista. Non si confonda un assassino con Fabrizio. Tutto questo è inaccettabile.

Schifato a dir poco.

Invito i gentili lettori di questo blog ad esprimere la loro indignazione sul blog Nazione Indiana, censura permettendo, ma soprattutto facendo circolare la notizia attraverso post, messaggi su forum, social network, mailing list (ML), messaggi, e-mail. Fate circolare la voce che su Nazione Indiana si strumentalizza Fabrizio De André, la sua musica, la sua poesia, il decennale della sua morte, a fini bassamente politici.

Fatelo. Fabrizio non merita di essere accomunato a un assassino qual è Cesare Battisti.

DENUNCIA DELL’ULTIMA ORA: Denuncio inoltre pubblicamente, oggi in data 17/01/2009, che su Nazione Indiana nel post “Il sorriso e il pescatore” compaiono commenti che recano il mio nome, commenti che io non ho mai scritto né lasciato.

Ho pubblicamente chiesto di cancellare i commenti: sono stato censurato. Non è stato invece censurato chi vorrebbe farsi passare per me.

Nazione Indiana si assume tutte le responsabilità per le calunnie e le diffamazioni e il danno di immagine arrecato al sottoscritto Iannozzi Giuseppe.

Domenico Pinto, di Nazione Indiana, è intervenuto cancellando il falso commento scrivendo: “Il commento è stato rimosso. Tutta la mia ammirazione per chi aveva steso quel capolavoro di mimetismo. Sembrava Iannozzi incarnato… :-)

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Battisti non verrà estradato in Italia: è scandalo, forse già un caso diplomatico

Cesare Battisti in Brasile

Battisti non verrà estradato in Italia
E’ scandalo, forse già un caso diplomatico

di Iannozzi Giuseppe

Il brigatista Cesare Battisti non verrà estradato in Italia. Il ministro brasiliano della Giustizia, Tarso Genro, ha accordato lo status di rifugiato politico al brigatista Cesare Battisti, nonostante Battisti sia stato condannato dallo Stato italiano per ben quattro omicidi. “Il ministro della Giustizia Tarso Genro ha deciso a favore della concessione dello status di rifugiato all’italiano Cesare Battisti a causa dell’esistenza fondata di un timore di persecuzione per le sue opinioni politiche”: così viene motivato il rifiuto di estradizione in un comunicato reso pubblico questa notte.
Cesare Battisti, fuggito dalla Francia nel 2004, scappato in Brasile, è stato arrestato nel 2007 in terra brasiliana. Il governo italiano ha chiesto subito l’estradizione verso l’Italia. Sul settimanale brasiliano Epoca, Battisti qualche giorno or sono ha dichiarato senza alcun pudore “di temere per la sua vita” se fosse estradato: “Sono certo che se andassi in Italia sarei oggetto di vendetta. Io sarei assassinato”. In pratica il brigatista Cesare Battisti, condannato dall’Italia per aver commesso quattro omicidi, accusa lo Stato italiano di essere un boia assassino.
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Milano censurerà la giornata mondiale contro la violenza sessuale

Milano censurerà la giornata mondiale
contro la violenza sessuale

di Giuseppe Iannozzi

Una donna nuda abbandonata su un materasso bianco e un cuscino, con le braccia allargate, le gambe unite, il sesso coperto da un lenzuolo a mo’ di sudario, la testa gettata di lato, come in crocifissione.

Per la giornata mondiale contro la violenza sessuale, il Telefono Donna ha scelto un’immagine esplicita che la civilissima Milano già pensa di censurare. L’assessore all’Arredo Urbano del Comune, Maurizio Cadeo, ha infatti annunciato che cercherà in tutti i modi di impedire che il manifesto di Telefono Donna finisca sulle strade. «Farò tutto quanto è in mio potere – ha affermato – per evitare l’affissione del manifesto, di cui contesto il messaggio, che lede il sentimento religioso dei cittadini».

Questa è la libertà di informazione che oggi vige in Italia, dove si tollerano tutte le violenze possibili, immaginabili e non, sulle donne e dove ci si scompone gridando “allo scandalo!” per una campagna pubblicitaria che dice papale papale qual è la condizione femminile nella nostra società, moderna ma nulla affatto civile.

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La legge italiana antiweb mobilita la rete

La legge italiana antiweb mobilita la rete

Fonte: Punto informatico

Roma – È maretta. Com’era prevedibile, gli italiani in rete non sembrano avere alcuna intenzione di stare a guardare mentre nella stanza dei bottoni qualcuno decide di creare doveri per chi vuole esprimersi, paletti per i blog e i siti Internet italiani. Dopo la pubblicazione su Punto Informatico dell’articolo La Camera manda avanti il DDL anti-blog di Luca Spinelli, è tutto un fiorire di iniziative che dimostrano la vitalità del web nostrano.

Tra i primi a mobilitarsi è Antonio Di Pietro, da sempre attento alle dinamiche sulle libertà di informazione online, che sul suo blog ricorda come il DDL antiblog sia figlio del già criticatissimo decreto Levi e avverte: “I contenuti e gli attacchi alla libertà di informazione non sono cambiati, eccetto qualche distinguo inutile, operato dallo stesso Levi, presente in questa seconda versione. Su questo disegno di legge non ci sarà nessun margine di discussione né con il centrodestra né con il centrosinistra. Qualora dovesse passare potrebbe dare come unico risultato la disobbedienza civile”.

Di Pietro non solo ritiene che la legge sia stata scritta da chi di rete sa poco o niente, la definisce “pura censura”, ma annuncia anche che il suo movimento politico “offrirà tutta l’assistenza legale a chi verrà perseguito per la sua violazione”, e sul blog diffonde un banner per spargere ulteriormente la notizia.
Ma l’eco di quanto sta andando avanti alla Camera si riverbera, come era lecito attendersi, proprio sui blog italiani, dove a centinaia esprimono indignazione per quanto si è riusciti a partorire, e vede la luce il gruppo su Facebook che già conta centinaia di aderenti. Allo stesso tempo cresce la petizione contro l’iscrizione al ROC dei siti italiani, che conta più di 12mila firme, nonché un’altra iniziativa specifica per quest’ultimo DDL partita nelle scorse ore, una petizione rivolta al Presidente della Camera dei Deputati affinché si blocchi sul nascere quella che da più parti viene definita “mostruosità legislativa”.

In attesa che l’intera vicenda conquisti le prime pagine dei quotidiani internazionali, come già avvenuto all’epoca per il DDL Levi, proprio Luca Spinelli precisa con un post dedicato come la proposta normativa tutto è meno che pensata per i soli blog: ad essere tirati in ballo sono centinaia di migliaia di siti Internet italiani. Non solo chi “fa informazione”, per quel che questa espressione può significare, ma anche siti che raccolgono barzellette, enciclopedie, guide online, siti culturali, educativi, formativi, e così via. Nel DDL non si parla infatti solo di informazione, osserva Spinelli, ma più in generale di qualunque spazio web che si occupi anche di formazione, divulgazione, intrattenimento.

“Basterebbe – sottolinea Spinelli – l’uso di qualche banner, o l’uso di quel sito come fonte di guadagno, per farlo ricadere nella tipologia indicata dal DDL come prodotto editoriale che deve iscriversi al ROC, ha maggiori responsabilità, maggiori costi, maggiore burocrazia, ed è imputabile per i reati sulla stampa”.

Il problema centrale, suggerisce ancora Spinelli, non è tanto una improbabile messa in stato d’accusa dell’intero web italiano, quanto invece che questa legge, come tante che l’hanno preceduta, sia tenuta nel cassetto finché non serva al (pre)potente di turno, che ricorra ad essa per tacitare voci sgradite. “Invece che chiarire e ripulire uno dei corpus normativi più grandi e impenetrabili al mondo – conclude riferendosi all’ordinamento italiota – si propongono altre leggi fumose e contestabili che prestano il fianco a pruriti censori”.

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Sesso in cambio di un lavoro, ecco il pedofilo seriale

Sesso in cambio di un lavoro
Ecco il pedofilo seriale

a cura di Giuseppe Iannozzi

Faceva lavorare nel suo bar ragazze dai 13 ai 18 anni pagandole in nero, poi le costringeva ad avere rapporti sessuali completi con lui minacciando il licenziamento in tronco. Dopo due mesi di indagini è finito in carcere un uomo di 68 anni, gestore di un locale del Bergamasco. Gli uomini del comando provinciale di Bergamo, che lo hanno arrestato, lo hanno definito un “pedofilo seriale”, anche se sarebbe più giusto dire che si tratta di un maniaco sessuale seriale. A un personaggio così tanto schifoso si spera venga comminata la più severa delle pene e che non si finisca a tarallucci e vino, come purtroppo spesso accade in simili casi.
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Scontri durante Italia-Bulgaria: inni al Duce, croci celtiche, saluti romani

Scontri durante Italia-Bulgaria
Inni al Duce, croci celtiche, saluti romani

a cura di Giuseppe Iannozzi

Cinque italiani in stato di fermo a Sofia dopo i disordini scoppiati prima e durante la partita Bulgaria-Italia. Stando ad alcune fonti diplomatiche i tre tifosi sono stati fermati per «vilipendio alla bandiera» bulgara. Dopo aver visionato i filmati del match, dove si vede appiccare il fuoco allo stendardo bulgaro sugli spalti dello stadio di Sofia, gli inquirenti hanno individuato i presunti responsabili, è quindi scattato per tutti lo stato di fermo.

Il ministro della Difesa italiana, Ignazio La Russa: «Se fossi stato lì mi sarei vergognato. Non c’è nessuna giustificazione storico-politica per questa gente, sono solo maldestre esibizioni muscolari».
Per Pina Picierno (PD), ministro delle politiche giovanili del governo ombra del Pd, «le scene a cui abbiamo assistito sono inquietanti. Svastiche e braccia tese al seguito della nazionale, scontri dentro e fuori lo stadio animati da estremisti nazifascisti italiani e bulgari: uno scenario veramente preoccupante. Sabato sera abbiamo avuto la chiara evidenza che non si tratta solo della presenza di frange o di gruppuscoli politicizzati ma che il tifo calcistico, per sue peculiarità, presenta in maniera lampante dinamiche in atto nella nostra società. Ci troviamo di fronte ad una internazionale nera degli ultrà, un fenomeno davanti al quale non si può fare finta di nulla, e che richiede interventi decisi a cominciare dal divieto di accesso agli stadi. Qui non si parla di singoli tifosi ma di persone e gruppi organizzati che sfruttano il calcio per dar sfogo alla violenza politica e xenofoba che anima i loro atti».
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La Carfagna a Matrix miagola nella parte della vittima

La Carfagna a Matrix miagola
nella parte della vittima
Mentana accomodante è meno d’una comparsa

di Giuseppe Iannozzi

«Anche la televisione italiana è maschilista. Ho lavorato in programmi in cui non mi hanno fatto parlare per un anno». A parlare è il Ministro Carfagna: «Sono sopravvissuta perché ho le spalle larghe e sono più forte di quanto non immaginassero. C’è un tempo per tacere e uno per parlare». Ed ancora: «Quando è esplosa una polemica fatta di illazioni e insinuazioni, talune volgari, se avessi risposto quel che volevo avrei dovuto aprire una rissa. E la rissa genera violenza. [...] Sono stata vittima di questo, perché sono una donna, una giovane. Ho provato ad immaginare le ragioni di questo equivoco: il maschilismo imperante di questo Paese. E la presunzione di ignoranza per cui di un uomo che fa politica si pensa comunque che sia bravo e preparato, e di una donna che fa politica, invece, che sia stata fortunata o abile nel farsi sostenere da qualcuno». E riferendosi a Berlusconi: «Ama fare battute galanti e spesso atteggiamenti che sembrano sopra le righe sono frutto della sua ingenuità».
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Tonnara italiana: metà pesca è illegale

Il Wwf consegnerà i dati alla Ue, alla Finanza e al ministro zaia: «serve una moratoria»

Tonnara italiana: metà pesca è illegale

Pescherecci mai registrati, porti fantasma nei quali non ci sono cifre, mercati irregolari e collusioni con la malavita

MILANO – Una tonnara, in buona parte sommersa, dove i tonni rossi finiscono e spariscono, senza lasciare traccia.
Un gruppo di ricercatori di una società di consulenza, in incognito, ha girato per mari e porti italiani, sulle tracce di questi pesci sempre più richiesti, e sempre più rari. Ne hanno trovati pochi, ma in compenso hanno portato alla luce l’illegalità che contraddistingue la cattura dei tonni, ormai vicini alla soglia dell’estinzione. Il Wwf ha anticipato i risultati di questa ricerca, che consegnerà alla Commissione Ue, alla Guardia di Finanza, oltreché al ministro per le Politiche Agricole e Forestali Luca Zaia.
La ricerca smentisce tra l’altro, clamorosamente, i dati ufficiali sul pescato: secondo il nostro ministero l’Italia nel 2008 non avrebbe raggiunto il tetto di 4.162 tonnellate di tonno, quota stabilita come limite dalla Iccat (Istituto internazionale per la conservazione del tonno atlantico), mentre secondo i dati raccolti nel dossier questo tetto sarebbe stato superato di 700 tonnellate.

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S’impenna la disoccupazione in un anno salita dal 5,7 al 6,7%

Trecentomila persone in più in cerca di lavoro nel secondo trimestre 2008
E’ il dato peggiore degli ultimi due anni, più penalizzate le donne (8,7% con un +1,3)

S’impenna la disoccupazione
in un anno salita dal 5,7 al 6,7%

Si conferma l’enorme divario tra Settentrione (3,8%) e Mezzogiorno (11,8%)
S’impenna la disoccupazione in un anno salita dal 5,7 al 6,7%

ROMA - Nel secondo trimestre 2008 il numero delle persone in cerca di occupazione è nuovamente aumentato, portandosi a 1.704.000 (+291.000 unità pari al +20,6% rispetto al secondo trimestre 2007). Il tasso di disoccupazione è aumentato di un punto percentuale in un anno posizionandosi al 6,7%. Lo annuncia l’Istat. In confronto al primo trimestre 2008, al netto dei fattori stagionali, il tasso di disoccupazione è aumentato di due decimi di punto. Si tratta, precisa l’Istat, del più elevato tasso di disoccupazione degli ultimi due anni se si confrontano i dati destagionalizzati. L’aumento è dovuto alla crescita degli inattivi e degli ex-occupati.
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“Tra i migliori dipendenti pubblici” Ma niente assunzione per la precaria

Il caso di Valentina Benni, 40 enne dell’Istituto Formazione Lavoro
Un suo progetto selezionato tra i cento casi di buona amministrazione

“Tra i migliori dipendenti pubblici”
Ma niente assunzione per la precaria

Il governo ha bloccato la stabilizzazione di 50mila lavoratori a tempo determinato

di MAURO MUNAFO’ – Fonte: Repubblica.it

ROMA - “E’ il momento di riconoscere i meriti e di premiare i migliori”. Il proclama, rigorosamente in grassetto, domina la pagina “Non solo fannulloni” del sito del Ministero per la pubblica amministrazione, che da qualche settimana indice il concorso “Premiamo i risultati”, per mettere in evidenza gli esempi di buona gestione. Valentina Benni, dell’Istituto Formazione Lavoro, è responsabile di uno dei cento lavori selezionati e, come premio, si è vista togliere la tanto attesa stabilizzazione: precaria da dodici anni e, commenta amara, “chissà per quanti altri ancora”.

I precari. Un emendamento approvato dal governo blocca l’assunzione di circa 50 mila lavoratori a tempo determinato della pubblica amministrazione. Secondo gli impegni presi dalle ultime due finanziarie la stabilizzazione sarebbe iniziata con il nuovo anno per tutti coloro che possedevano tre requisiti: aver lavorato per almeno tre anni, aver sostenuto una prova selettiva ed essere entrati in graduatoria.
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UNA CIVILTA’ FRANTUMATA

UNA CIVILTA’ FRANTUMATA

Ricevo e volentieri pubblico e invito a diffondere sui vostri blog.

Grazie. – g.i.


UNA CIVILTA’ FRANTUMATA: Informazione, difesa, corruzione anche in campo giudiziario, quanto di tutto ciò viene posto davvero all’attenzione dell’opinione pubblica? Quanti i filtri, le manipolazioni, le censure di comodo, le deturpazioni della verità, finalizzate a proteggere dei malviventi amici di una catena di fuorilegge? Chi vuole può scoprire persino l’esistenza della resistenza nelle situazioni limite anche in Italia. Le povere vittime dei falsi moralismi e di quella parte di individui, che di fatto rappresenta una finta e falsa giustizia, sono continuamente spinte in situazioni stressanti e fortemente traumatiche, sino a causare agli innocenti stati di malattia, con i governi che si succedono i quali tacciono anche se formalmente informati in pieno dei fatti! I malcapitati improvvisano e adattano la più possibile resistenza anche nelle situazioni limite, ove si spingono di nascosto le vittime alla più crudele disperazione e qualche volta persino al più vile suicidio. Il contestuale criminale tentativo di denigrare e screditare impunemente le vittime, tentando persino di farle passare per quello che non sono, risultano ulteriori nefandezze, aggravate dal fatto che alcuni uomini messi ad amministrare la giustizia si sporcano le mani alla spicciolata, senza né scrupoli né tanto meno ripensamenti. Se potessero tornare a parlare i morti di questo corrotto e marcio sistema, nessun uomo politico in campo, che tace tutto questo, avrebbe più alcun voto elettorale dalla brava e onesta gente.

Giacomo Montana

http://agimurad.splinder.com


Altre osservazioni e riflessioni si possono leggere qui:

http://www.mobbing-sisu.com/cronaca_documentata.php

http://it.youtube.com/watch?v=K0IG4I3YAT0

http://it.youtube.com/watch?v=Wqb-d27vYtU

http://www.mobbing-sisu.com/poesie/justice.html

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Usa, il debito pubblico supera il Pil

Usa, il debito pubblico supera il Pil
15 mila miliardi dopo i salvataggi di Stato
Quasi metà dei bond del Tesoro all’estero

Fonte: Corriere.it

Sidney Winter, docente della Wharton School di Philadelphia, così riassume la crisi americana in una mail a un collega della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa: «Abbiamo scoperto che la nostra ricchezza è di qualche migliaio di miliardi di dollari inferiore alle attese e ora dobbiamo decidere come ci dividiamo la sberla ». La sberla è violenta. E gli Stati Uniti non ne nascondono più i lividi sui loro conti pubblici e privati. Per cominciare, la Federal Reserve si scopre senza più margini di manovra. Ha già impegnato la metà delle riserve, circa 500 miliardi, in prestiti al mercato e finanziamenti al Tesoro (Consolidated statement of condition of all Federal Reserve Banks, 18 settembre 2008).
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Berlusconi fallisce con l’Alitalia. I dipendenti: “Meglio falliti che in mano ai banditi!”

Berlusconi fallisce con l’Alitalia
I dipendenti: “Meglio falliti
che in mano ai banditi!”

a cura di Giuseppe Iannozzi

Uno scroscio di applausi. E’ quello che hanno fatto i dipendenti Alitalia, che stanno protestando sotto palazzo Clerici dove sono riuniti i soci della Cai, quando hanno appreso del fallimento delle trattative sul passaggio di Alitalia alla compagnia aerea italiana. “Meglio falliti che in mano ai banditi!”, hanno urlato i dipendenti. “Via la casta, riapre l’asta! Buffoni! Tutti a casa, olè!”. Scene di gioia anche a Fiumicino.

“Ho avuto la conferma ufficiale del ritiro del piano da parte di Cai. La situazione è drammatica, potremmo essere di fronte a un baratro. Ci sono responsabilità della Cgil e dei piloti. E ci sono anche responsabilità politiche”: questo il commento a caldo di Silvio Berlusconi.

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Per Abdul

Per Abdul

Domani a Milano parte alle 14.30. dai Bastioni di Porta Venezia una manifestazione per Abdul, il ragazzo ucciso domenica in Via Zuretti per un furto di merendine e/o il colore della pelle, che si concluderà in Piazza Duomo.

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Fonte: www.nazioneindiana.com

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Abdul Salam Guibre: ucciso a sprangate

Abdul Salam Guibre: ucciso a sprangate

Aveva solo 19 anni, aveva rubato un pacchetto di biscotti

a cura di Giuseppe Iannozzi

E’ morto nel primo pomeriggio, all’ospedale Fatebenfratelli, Abdul Salam Guibre, 19 anni, ragazzo di colore, originario del Burkina Faso e con cittadinanza italiana, aggredito a colpi di spranga a Milano da due uomini in via Zuretti, non distante dalla stazione Centrale.
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Raffaella Fico mette all’asta la sua verginità per un milione di euro

Raffaella Fico mette all’asta
la sua verginità per un milione di euro
E a Roma il primo cliente è stato multato
per aver contrattato una prestazione con un trans

di Giuseppe Iannozzi

Raffaella Fico mette all’asta – ma sarebbe meglio dire che vende – la sua presunta verginità.
Dopo questo annuncio shock credo sia ovvio che la crisi c’è e che ha investito tutti i settori, compreso quello dello spettacolo. Così mentre grazie all’onorevole ministro Maria Rosaria Carfagna e alla lunga mano della provvidenza fascista del primo cittadino di Roma Gianni Alemanno, un povero meccanico di 23 anni si becca la prima multa di 200 € per aver tentato d’andare a puttane, Raffaella Fico, concorrente del Grande Fratello 8, ci mette tutti in ginocchio vendendo la sua verginità! Il povero 23enne, che era un acceso sostenitore di Alemanno, dopo esser stato multato ha dichiarato: “Questo provvedimento può essere utile ma di sicuro non lo rivoterò”. E’ dunque giusto presumere che il 23enne non acquisterà la verginità di Raffaella Fico, poiché già salassato dall’ordinanza di Alemanno. Il meccanico è stato bloccato nel pomeriggio di martedì dai vigili urbani dell’VIII Gruppo, guidato dal comandante Antonio Di Maggio, mentre contrattava una prestazione con un transessuale brasiliano in via Longoni, nell’estrema periferia est di Roma, vicino alla via Prenestin. Era di ritorno dal lavoro. “Non sapevo nulla di questa ordinanza. La mia è una trasgressione innocua. Mi sono alzato questa mattina alle 6 per andare a lavorare ed ora, stavo tornando a casa e sono passato di qua: se ci stanno queste uno ci va”.
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La Cina viola la tregua olimpica in Tibet

La Cina viola la tregua olimpica in Tibet
Mentre vanno in onda i giochi di Pechino 2008
i monaci tibetani continuano ad essere brutalizzati
La denuncia arriva dal santo Dalai Lama

a cura di G. Iannozzi

Il Dalai Lama ha accusato la Cina di violare, con la repressione in Tibet, la tregua olimpica che tutti dovrebbero rispettare durante i Giochi, tanto più il Paese che sta ospitando l’edizione di Pechino 2008. Lo hanno riferito diversi parlamentari francesi dopo aver incontrato il leader spirituale dei buddhisti tibetani, in visita per dodici giorni in Francia per motivi religiosi.
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